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Istituzioni di diritto romano

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano
Delitti

2 Delitti I delitti, come abbiamo già avuto modo di vedere, sono per il diritto romano degli atti illeciti da cui sorge un’obbligazione tra l’autore dell’illecito e la persona che lo ha subito I delitti non prevedono una sanzione pubblica, ma solo il sorgere di un debito a carico dell’autore del fatto

3 Delitti I delitti sono tassativamente indicati dall’ordinamento e sono quattro: furtum, rapina, damnum iniuria datum e l’iniuria Il furto era già disciplinato dalle XII tavole dove era considerato come la sottrazione dolosa di una cosa mobile contro la volontà del proprietario

4 Delitti In epoca classica i giuristi discutono se sia possibile il furto di cose immobili E’ furto anche la sottrazione di persone sottoposte a potestà (addictus, auctoratus, figlio o moglie in manu)

5 Delitti Il furto si divide in due grandi categorie: il furtum manifestum e il furtum nec manifestum cioè furto flagrante e non flagrante La flagranza si ha ovviamente quando il ladro è colto sul fatto e catturato: se era un uomo libero, veniva punito con la flagellazione ed il ladro era addictus al derubato

6 Delitti Se il ladro colto in flagrante è uno schiavo, veniva immediatamente messo a morte Nel furtum nec manifestum, il ladro doveva pagare il duplum, cioè il doppio del valore della cosa rubata Il regime del furtum manifestum muterà dopo le XII tavole: la pena prevista sarà il quadruplum del valore della cosa sottratta

7 Delitti Le XII tavole prevedono poi casi particolari di furto: in una ipotesi, in particolare, vi è l’equiparazione del furto non flagrante a quello flagrante Il caso è questo: il derubato sa chi è il ladro e, affinché vi sia l’equiparazione, svolge un’antica procedura

8 Delitti Il derubato deve cioè recarsi a casa del ladro nudo e con un piattino in mano, questo per evitare che si accusassero ingiustamente i propri nemici di furto portando presso la casa del terzo la refurtiva Se il derubato si reca nudo è chiaro che non porta nulla con sé e nulla nasconderà a casa del terzo

9 Delitti Se il derubato, recandosi a casa del presunto ladro, trovava in seguito ad una perquisizione la refurtiva, scattava l’equiparazione tra il furto non flagrante e il furto flagrante e si applicavano le pene di quest’ultimo Questo istituto, destinato a scomparire presto, prende il nome di quaestio lance licioque

10 Delitti Sempre nelle XII tavole vi sono poi due ipotesi di furto aggravato: Furto notturno Furto a mano armata

11 Delitti Nel furto notturno l’aggravante è data proprio dalla circostanza che il ladro si introduca nottetempo a casa del derubato: in questo caso il derubato ha il c.d. IUS OCCIDENDI, cioè può uccidere il ladro L’altra aggravante si ha quando il ladro se telo defendit cioè si difende con le armi: anche in questo caso il derubato può uccidere il ladro

12 Delitti Le XII tavole prevedono però l’obbligo a carico del derubato di compiere un atto prima dell’uccisione del ladro: l’endoploratio cioè occorre invocare ad alta voce i vicini affinché siano testimoni Questo obbligo serve ad evitare che avvengano uccisioni per motivi diversi da quelli per i quali lo IUS OCCIDENDI è previsto

13 Delitti In epoca classica, al tempo di Gaio, il furto presenta quattro elementi costitutivi: a) concrectatio rei cioè il contatto fisico del ladro con la cosa che viene rubata; b) invito domino cioè la contrarietà del proprietario della cosa;

14 Delitti c) animus furandi, cioè l’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza – da parte del ladro – di stare rubando: se taluno prende una cosa credendola sua non si ha furto; d) animus lucri faciendi, cioè altro elemento soggettivo consistente nella volontà di avere un vantaggio patrimoniale dal furto, di guadagnarci

15 Delitti Quando il furto raggiunge questo livello di definizione, la rapina è già sorta La rapina nasce nel I sec. a.C. in uno dei momenti più tormentati della storia romana, quello delle guerre civili Bande armate scorrazzano per Roma e vi è un oggettivo dilagare della violenza

16 Delitti Per arginare questo fenomeno il pretore Lucullo crea nel suo editto un nuovo delitto, scorporandolo dal furto: la rapina per l’appunto La rapina è un furto qualificato da violenza

17 Delitti La rapina come tutti gli altri delitti è fonte di obbligazione Il rapinato poteva esercitare l’actio vi bonorum raptorum: se esercitata entro un anno, il rapinato avrebbe avuto il quadruplo del valore della cosa rapinata. Trascorso un anno solo il simplum, cioè il valore esatto della cosa

18 Delitti Il damnum iniuria datum è il danneggiamento, il danno arrecato senza averne diritto Le XII tavole non conoscono l’autonoma figura del damnum iniuria datum, ma conoscono singole fattispecie di danneggiamento Una era ad esempio rappresentata dal taglio clandestino dell’ arbor, cioè delle piante altrui

19 Delitti La pena per questo delitto era di 25 assi per ogni albero tagliato La nozione unitaria del damnum iniuria datum verrà introdotta nel 286 a.C. con la lex Aquilia, da cui la nozione di danno aquiliano o extra contrattuale

20 Delitti La legge si componeva di tre capitoli, di cui due più rilevanti: a) il primo stabiliva che chiunque avesse ucciso schiavi o animali (res mancipi) altrui in modo doloso, subiva la manus iniectio e veniva addictus al danneggiato. Si poteva liberare pagando il massimo valore raggiunto dalla cosa nell’anno in corso

21 Delitti Il prezzo degli animali e delle cose cambia nel corso dell’anno al mercato: proprio in ragione di questo, si può scegliere la cifra più alta possibile da far pagare al danneggiatore se si vuole liberare dallo stato di soggezione b) in un altro capitolo è stabilita la pena per il danneggiamento di qualunque altra cosa e consiste nel massimo valore raggiunto dalla cosa negli ultimi 30 giorni

22 Delitti Tramite la lex Aquilia nasce, dunque, l’idea che dal danneggiamento sorga un’obbligazione e attraverso il lavoro costante dei giuristi la nozione stessa del damnum iniuria datum viene affinata In base ad essa, elementi fondamentali del damnum sono: 1) il contatto fisico del danneggiatore con la cosa danneggiata;

23 Delitti 2) affinché sorga l’obbligazione, non occorre il dolo, basta il semplice nesso di causalità L’azione concessa al danneggiato è l’actio legis Aquiliae: il pretore istruisce la causa ed il giudice stabilisce il risarcimento del danno In origine questa azione è concessa solo al proprietario, successivamente anche ai titolari di altri diritti reali (es. usufrutto)

24 Delitti L’iniuria è qualsiasi offesa fisica o morale alla persona Al tempo delle XII tavole esistono diversi tipi di offese fisiche e diverse sanzioni Il caso più grave è quello del membrum ruptum, cioè l’amputazione di un arto

25 Delitti Si applica la legge del taglione, a meno che i due soggetti non raggiungano un accordo economico: in tal caso la pena sarà pecuniaria Altra iniuria presente nelle XII tavole è la frattura dell’osso (os fractum), rispetto alla quale si applica la composizione legale: è la legge a stabilire in astratto la sanzione pecuniaria

26 Delitti La sanzione prevista è di 300 assi per un uomo libero e 150 assi per uno schiavo: in questo ultimo caso, il denaro veniva pagato al padrone, ma forse entrava a far parte del peculio Qualunque altra offesa diversa dalle precedenti, rientra nell’ambito dell’iniuria semplice, punita con il pagamento di 25 assi, cifra che nel corso del tempo diventa irrisoria

27 Delitti Successivamente, su questo delitto interviene il pretore che stabilisce che la pena va decisa in via di equità: va commisurata la sanzione all’offesa e, dunque, deve essere valutata concretamente caso per caso Nel I sec. a.C. viene inoltre emanata una legge da parte di Silla che, a causa delle frequentissime offese alle persone che si verificavano in quel periodo, fece nascere l’iniuria come crimine punito dallo Stato

28 Delitti Questo è l’unico caso in cui un atto illecito che è fonte di obbligazione diviene anche crimine punito dallo Stato: vi è una concorrenza tra azione pubblica e azione privata Nel periodo classico, infine, l’iniuria ha un’azione che unifica tutte le offese (fisiche e morali): l’actio iniuriarum ove sempre era il giudice a valutare il danno in via equitativa


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