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PubblicatoBartolomeo Spada Modificato 8 anni fa
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Diritto privato IL CONTRATTO: Definizione Elementi essenziali
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Contratto e costituzione L’art. 41 della costituzione dopo aver sancito che “l’autonomia privata è libera” precisa che essa non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
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Contratto e codice civile Nel codice civile l’autonomia privata è elevata a fonte del diritto in base all’art. 1322: Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, regolamentando i loro rapporti, nei limiti imposti dalla legge. Considerato che la maggior parte delle norme del codice civile sono dispositive (derogabili dall’autonomia delle parti), ampi parrebbero i margini lasciati all’autonomia privata.
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Contratto e limiti all’autonomia Invero i confini della liceità sono segnati non solo dalle norme imperative (che non possono essere violate pena la nullità della pattuizione con loro contrastante), ma anche dalle clausole generali di ordine pubblico e buon costume.
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Contratto e limiti all’autonomia Le clausole generali sono “norme di direttiva che delegano al giudice la formazione della norma (concreta) di decisione vincolandolo a una direttiva espressa attraverso il riferimento a uno standard sociale” (MENGONI)
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Contratto e limiti all’autonomia Ordine pubblico e buon costume sono clausole generali con cui il legislatore rimette al giudice la determinazione della norma del caso concreto. Ma dove si trovano i principi per costruire la norma concreta?
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Ordine pubblico e buon costume Secondo alcuni l’ordine pubblico sarebbe ispirato ai principi giuridici su cui si fonda l’ordinamento ricavabili dalle norme di legge. Il buon costume, invece, riposerebbe in quei principi metagiuridici ispirati alla morale dei boni homines. Secondo altri anche il buon costume non può che rinviare a principi giuridici...” un criterio morale, per così dire, comune forse può anche individuarsi proprio nella morale giuridica che consiste nell’insieme di valori riguardanti l’individuo come uomo e come cittadino, che l’ordinamento giuridico esprime….L’unica morale > cui è possibile far riferimento, ci sembra, dunque, quella giuridica non soltanto perché operante nei confronti di ognuno ed il cui rispetto è imposto a tutti coloro che si trovano ad agire nell’ambito del nostro sistema giuridico, ma > anche perché, forse, sentita da tutti coloro cui le norme si rivolgono..” ( G.B. FERRI).
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Definizione di contratto Il codice civile definisce il contratto all’art. 1321 identificandolo con L’ACCORDO volto a costituire, regolare od estinguere RAPPORTI PATRIMONIALI tra le PARTI
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Contratto e rapporto obbligatorio Il contratto ex art. 1173 è una delle fonti delle obbligazioni. Lo stesso art. 1321 lo individua in relazione alla costituzione, modifica o estinzione di un rapporto patrimoniale (v. supra concetto di patrimonialità).
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Contratto e negozio Il contratto è un negozio bilaterale. I legami disciplinari tra contratto e negozio sono segnati dall’art. 1324 c.c.: “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”
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Contratto e accordo L’accordo è definito dai dizionari italiani come “incontro di due o più volontà ”. Ma l’accordo da cui origina un contratto è tale? Alcune ipotesi problematiche - Contratti annullabili per vizio del consenso efficaci per prescrizione dell’azione di annullamento. - Contratti originati da un obbligo legale a contrarre - Contratti in presenza di condizioni di squilibrio del potere contrattuale tra le parti
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Contratto come accordo Secondo la teoria volontarista l’accordo è l’incontro delle volontà delle parti. Secondo la teoria dichiarativista il contratto è fondato su una coppia di dichiarazioni. Ciò che conta è il momento espressivo più che quello volitivo. Secondo la teoria precettiva il contratto è l’autoregolazione degli interessi riferiti alle parti.
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Contratto come accordo Occorre inoltre sin da ora precisare che il legislatore da ultimo ha previsto discipline settoriali per i contratti col consumatore e per i contratti delle imprese con interventi, che rivedono la centralità dell’accordo: >>Controllo sul contenuto del contratto a favore del c.d. contraente debole >>Richiesta di consenso informato della parte c.d. debole.
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Accordo ed effetti L’art. 1321 risulta espressivo del principio per cui è necessario il consenso di tutti gli interessati dalla modifica delle situazioni giuridiche loro riferite. Tale principio trova alcune eccezioni in caso di produzione di effetti favorevoli. V. infra contratto a favore di terzi art. 1411.
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Le parti del contratto Le parti del contratto: sono “i centri di interesse del contratto stesso” verso cui sono rivolti gli effetti: PARTI IN SENSO SOSTANZIALE sono gli autori degli atti di volontà PARTI IN SENSO FORMALE
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Le parti del contratto Di norma la parte in senso formale e in senso sostanziale coincidono. Ad ogni modo la parte formale dovrà essere dotata di legittimazione sostanziale ovvero dovrà avere il potere di manifestare la propria volontà con effetti rispetto ad una data situazione giuridica.
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Le parti del contratto La parte può essere: Semplice: rappresentata da una persona Complessa: rappresentata da più persone manifestanti una volontà concorrente
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Parti del contratto e rappresentanza Un contratto può essere concluso in proprio o per conto altrui. In base all’art. 1388 “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”
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Rappresentanza Si danno due tipi di rappresentanza: - Volontaria procura (v. mandato e rappresentanza indiretta lezioni privato II) - Legale legge (v. minore e interedetto)
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Rappresentanza Titolare degli effetti resta il rappresentato, ma l’attore materiale è il rappresentante. In tale logica si spiegano norme come gli artt. 1390, 1391 che, in via generale, danno rilevanza agli eventuali vizi del consenso e agli stati soggettivi (buona e mala fede) appunto del rappresentante.
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Rappresentanza CAPACITA’ RICHIESTA A RAPPRESENTANTE E A RAPPRESENTATO. ART. 1389 Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
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Rappresentanza e conflitto di interessi Per tutelare il rappresentato da situazioni in cui il rappresentante potrebbe agire in conflitto di interessi il codice prevede: >> l’annullabilità dei contratti stipulati in conflitto di interessi conosciuto o conoscibile dal terzo (art. 1394); >> l’annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante con se stesso, salve eccezioni (art. 1395).
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Rappresentanza e Procura La rappresentanza diretta, che consente di riferire in capo al rappresentato direttamente gli effetti degli atti compiuti in suo nome e per suo conto, poggia su un atto di conferimento di tale potere detto PROCURA.
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Il falsus procurator Art. 1398: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”, che sarà inefficace (opinione dominante) salva ratifica, ex art. 1399, dell’interessato.
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Rappresentanza apparente Ai sensi dell’art. 1396: nel caso in cui modifiche o revoche della rappresentanza non siano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Inoltre le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate (art. 1396 c.c.).
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Gli elementi essenziali del contratto L’art. 1325 individua i seguenti elementi essenziali: 1- accordo 2- oggetto 3- causa 4- forma ove richiesta dalla legge a pena di nullità
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L’oggetto 1-teoria dell’oggetto come bene dedotto in contratto. 2-teoria dell’oggetto come prestazione dedotta in contratto. In tal senso il bene dedotto in prestazione potrebbe costituire l’oggetto indiretto del contratto, mentre l’oggetto diretto sarebbe rappresentato dalla prestazione stessa. Tesi ad oggi dominante.
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L’oggetto L’oggetto ex art. 1346 deve non solo essere presente nel contratto, ma, a pena di validità del contratto, deve essere: 1- Lecito: conforme a legge, ordine pubblico e buon costume (v. infra controllo di liceità). 2- Possibile (ammissibilità anche di possibilità sopravvenuta in caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine ex art. 1347; generale ammissibilità di prestazioni su cose future ex art. 1348).
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L’oggetto 3- determinato o determinabile con rinvio a criteri ed elementi esterni al contratto che consentano la determinazione dell’oggetto. L’art. 1349 ammette la possibilità per le parti di deferire la determinazione ad un terzo distinguendo: -una determinazione del terzo secondo equo apprezzamento -una determinazione del terzo lasciata al suo mero arbitrio
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L’oggetto Art. 1349 “ Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa manifestamente iniqua o erronea, la determinazione fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603). La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto nullo (1421 e seguenti). Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento. ”
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La causa Anche sul termine causa si danno differenti teorie le due principali sono: 1- teoria della causa come funzione economica-sociale del contratto. 2- teoria della causa come funzione economica individuale.
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La causa Anche la causa oltre che esistente deve essere lecita (conforme a norma imperativa, ordine pubblico e buon costume). E’ illecito pure il contratto elusivo della norma imperativa (v. vendita con patto di riscatto e patto commissorio).
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Causa e motivi Il codice distingue causa e motivi. Questi ultimi incidono sulla validità del contratto ove illeciti e comuni alle parti (art. 1345). I motivi sono gli interessi che muovono le parti a contrarre che restano estranei alla ragione giustificativa del contratto.
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La forma La forma è il momento di espressione dell’accordo. In questo senso vi sarà sempre forma in quanto l’accordo deve trovare una modalità di esternazione. La forma scritta (scrittura privata o atto pubblico) è richiesta dalla legge, solo in alcune ipotesi (v. in particolare art. 1350 c.c.), o dalle parti (ex art. 1352).
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La forma Si distingue: Una forma ad probationem: forma per la prova o forse e meglio parlare di forma per la prova Una forma ad substantiam: forma prescritta a pena di nullità del contratto A queste si può aggiungere la forma per la trascrizione: atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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La forma Previsioni formali incidono sulla: >>Validità/invalidità del contratto >>Sull’ammissibilità della prova per testimoni (art. 2725 v. supra lezione prova)
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L’accordo Il codice contiene regole determinative del tempo e del luogo di conclusione del contratto (art. 1326 ss.). In realtà la partizione tra contratto e fase precontrattuale non è così semplice.
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L’accordo e le trattative La fase anteriore al contratto è quella delle trattative regolamentata dagli artt. 1337 e 1338 c.c.
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Buona fede nelle trattative Ex art. 1337 nella fase delle trattative le parti devono comportarsi in buona fede. La giurisprudenza declina tale obbligo nei seguenti contenuti: Le parti devono scambiarsi le informazioni relative al contratto, anche relative a cause di invalidità (art. 1338); Le parti devono non recedere ingiustificatamente dalle trattative dopo aver suscitato legittimi affidamenti nella controparte.
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Buona fede nelle trattative Le conseguenze della responsabilità precontrattuale si hanno sul piano risarcitorio. La giurisprudenza tende ad ascrivere questa ipotesi alla responsabilità extracontrattuale e a quantificare il danno tenuto conto delle occasioni perdute e delle spese sostenute per essere stati coinvolti in trattative non andate a buon fine.
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Trattative, puntuazioni, preliminari Nella fase delle trattative è possibile che le parti pur non avendo raggiunto ancora il pieno accordo su tutti gli elementi del contratto, abbiano provveduto a redigere note relative ai punti trattati.
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Trattative, puntuazioni, preliminari Si pensi al caso in cui le parti abbiano redatto bozze contenenti alcuni punti in relazione ai quali il consenso è stato trovato: potrà trattarsi di specifiche clausole (c.d. puntuazione parziale o di clausole), potrà trattarsi di un più compiuto accordo preparatorio (c.d. puntuazione completa) senza che si dia, tuttavia, il caso di un contratto perfezionato.
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Trattative, puntuazioni, preliminari Altro è il preliminare. Si tratta di un vero e proprio contratto col quale le parti si impegnano a concludere il contratto definitivo. Il preliminare sopra descritto è quello c.d. proprio. Il preliminare improprio (c.d. compromesso) si ha quando le parti si impegnano a ripetere il contratto concluso in una diversa forma.
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Preliminare e compromesso Ad esempio il compromesso si ha quando due parti sottoscrivono un contratto di compravendita immobiliare in forma di scrittura privata mancante di autenticazione delle sottoscrizioni. Il contratto è valido ex art. 1350- 1325, ma manca della forma per la trascrizione. Le parti possono allora prevedere di ripetere il consenso nella forma richiesta per la trascrizione.
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Preliminare e compromesso In caso di inadempimento a detta obbligazione la parte interessata potrà agire per l’accertamento della sottoscrizione (art. 2652, n. 3 e art. 216 c.p.c.).
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Le regole sul preliminare La forma del preliminare(art. 1351 c.c.): il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prevede per il definitivo La trascrivibilità del preliminare (art. 2645 bis c.c.): il contratto preliminare che ha ad oggetto beni immobili può essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari; in tal modo l'effetto prodotto dal successivo contratto definitivo sarà opponibile ai terzi sin dalla trascrizione del preliminare c.d. effetto prenotativo della trascrizione.
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Le regole sul preliminare L’esecuzione dell'obbligo di concludere il preliminare (art. 2932 c.c.): se l'obbligato a stipulare il contratto definitivo non adempie alla sua obbligazione, l'altra parte può rivolgersi al giudice affinchè questo pronunci una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
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