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PubblicatoGiovanni Pala Modificato 8 anni fa
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LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI Dr. Enrico Tammiso Servizio Veterinario Azienda ULSS 18 ROVIGO, 05/04/2016 CORSO PER GUARDIE ECOZOOFILE
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LE 5 LIBERTÀ (BRAMBELL REPORT, 1965) 1)Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione 2)Libertà di vivere in ambienti adeguati 3)Libertà da dolore, ferite e malattie 4)Libertà di manifestare le proprie caratteristiche di specie 5)Libertà da paura e disagio
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CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (1976) IN ITALIA: 1)Norma generale D. L.vo 146/2001 2)Norme specifiche
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NORME SPECIFICHE VITELLI SUINI GALLINE OVAIOLE POLLI DA CARNE TRASPORTO ANIMALI MACELLAZIONE SPERIMENTAZIONE
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CHI CONTROLLA. 1 In Italia l’ispezione ed il controllo per il benessere in allevamento sono affidati ai Servizi Veterinari. Sono pertanto competenti in materia: Ministero della Salute – Servizi Veterinari Servizi Veterinari Regionali Servizi Veterinari ASL
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CHI CONTROLLA. 2 Per la Legge 189/2004 possono svolgere attività di controllo in materia di benessere e maltrattamento animale: Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza Corpo Forestale Polizia Provinciale Polizia Municipale
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IMPORTANTE « La valutazione dello stato di benessere (o malessere) animale richiede competenze e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia, patologia e sanità animale ». « Tale valutazione, pertanto, può essere fatta unicamente dal Medico Veterinario ed, in particolare, è attribuita ai Servizi Veterinari ufficiali delle ASL ».
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NORMATIVA GENERALE SUL BENESSERE Decreto Legge 146/2001 Definisce elementi generali di base per la tutela degli animali allevati Si applica a tutti gli animali allevati a fini agricolo-zootecnici, indipendentemente dal numero Si applica a tutti gli animali vertebrati, inclusi pesci, rettili e anfibi Non si applica ai selvatici, agli animali da laboratorio, agli invertebrati
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D.L. 146/2001 – PRINCIPIO BASE Il proprietario/custode/detentore degli animali allevati deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.
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D.L. 146/2001 - ALLEGATO Personale Controllo animali Registrazione trattamenti terapeutici Libertà di movimento Locali di allevamento Animali allo stato brado Impianti automatici Alimentazione Mutilazioni Animali da pelliccia
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VIOLAZIONI Salvo che il fatto costituisca reato: Sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.550 a € 9.296 Sospensione attività da 1 a 3 mesi
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NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) SUINI – D. L.vo 122/2011 – Norma: Locali di allevamento Pavimentazioni e lettiere Locali per scrofe e scrofette Superficie libera minima disponibile Abbeverata, alimentazione, illuminazione Qualità dell’aria, mutilazioni, arricchimenti ambientali Personale
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NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) VITELLI – D. L.gs. 126/2011 – Norma: Spazi liberi individuali e di gruppo Materiali per i locali Qualità dell’aria e illuminazione Impianti automatici di alimentazione e abbeverata Controlli del personale Libertà di movimento Pavimentazione Alimentazione e colostro
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NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) GALLINE OVAIOLE – D. L.gs 267/2003 – Norma: Sistemi di allevamento (gabbie convenzionali o modificate) Spazi in gabbia (750 cm 2 /capo) Illuminazione e ventilazione Presenza del nido per la deposizione Spazi per posatoio e mangiatoia Sistemi alternativi all’allevamento in gabbia (a terra, in voliera, all’aperto)
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NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) POLLI DA CARNE – D. L.vo 181/2010 – Norma: Densità massima allevabile (33-39-42 kg. pv/m 2 ) Formazione del personale e controlli degli animali Alimentazione e abbeverata Lettiera Ventilazione, rumore, luce Pulizie, mutilazioni, registrazioni
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NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) ANIMALI DA LABORATORIO – D. L.gs 26/2014 – Norma: Finalità per le quali è autorizzata la sperimentazione Specie animali consentite e vietate Scelta dei metodi sperimentali Terapia del dolore, anestesia, eutanasia Autorizzazione all’attività (solo Ministero della Salute)
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN ALTRE SPECIE ANIMALI CAVALLI: Codice per la tutela e la gestione degli equidi (Ministero della Salute – 2009) OVICAPRINI: Linee guida per la protezione degli animali della specie ovina e caprina negli allevamenti (Ministero della Salute – 2008) ANIMALI NON CONVENZIONALI (rettili, furetti, cavie, ecc.): Linee guida per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali (SIVAE – 2012)
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN ALTRE SPECIE ANIMALI CONIGLI: -Linee di indirizzo per l’allevamento del coniglio (Ministero della Salute – 2015) -Manuale di corretta prassi igienica per l’allevamento del coniglio (Associazione Coniglio Veneto e IZS Legnaro – 2011)
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN ALTRE SPECIE ANIMALI -Legge n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo -L.R. 60/1993 «Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo» -DGRV 272/2007 (e relativi regolamenti comunali) «Igiene urbana veterinaria, benessere negli animali da compagnia e pet-therapy» -Linee guida FNOVI sulle amputazioni -Norme nazionali sulla tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo (ministero della Salute – 2015) CANI e GATTI:
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