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Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Le istituzioni della Comunità Europea Commissione Europea – Parlamento prof. A. Venchiarutti.

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Presentazione sul tema: "Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Le istituzioni della Comunità Europea Commissione Europea – Parlamento prof. A. Venchiarutti."— Transcript della presentazione:

1 Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Le istituzioni della Comunità Europea Commissione Europea – Parlamento prof. A. Venchiarutti

2 Commissione Europea

3 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo3 Commissione Commissione Rappresenta il perno del sistema comunitario art. 17, § 1, TUE – –“La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. – – Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. – –Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. – –Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. – –Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. – –Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali”

4 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo4 Commissione Poteri – –iniziativa legislativa, – –controllo – –esecuzione – –coordinamento e di gestione – –rappresentanza esterna

5 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo5 Commissione – composizione Organo collegiale di individui: espressione momento unitario degli Stati Composizione (fino al 31.10.2014) uno per Stato – –(art. 17, § 5, TUE, art. 244 TFUE: dal 2014 sarà composta da un numero di membri “corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri” compresi Presidente e Alto rappresentante con un meccanismo di “rotazione paritaria” tra gli Stati membri - la cui adozione spetta al Consiglio Europeo – che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati Membri – a meno che il Consiglio Europeo non decida, deliberando all’unanimità, di modificare il numero dei membri: decisione 22 maggio 2013 n. 2013/271/UE: la Commissione continuerà a comprendere un cittadino per ciascuno Stato membro;

6 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo6 Commissione – composizione Procedura di nomina (art. 17.7 TUE) – –Tenuto conto delle elezioni del PE, e dopo consultazioni appropriate, il Consiglio Europeo, propone al PE il candidato alla Presidenza, deliberando a maggioranza qualificata; – –Candidato è eletto da maggioranza dei membri del PE; – –Il Consiglio, in accordo con Presidente eletto adotta l’elenco delle persone da nominare, deliberando a maggioranza qualificata; – –Presidente e gli altri Commissari (compreso l’Alto rappresentante PESC sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del PE; – –In seguito all’approvazione, Commissione è nominata dal Consiglio Europeo; – –Presidente e Commissari rimangono in carica x 5 anni (possono essere rieletti);

7 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo7 Commissari art. 17 TUE: – –Scelti in base loro competenza generale e debbono offrire garanzia di indipendenza) – –Commissari esercitano funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale Comunità – –Si astengono da atti incompatibili; – –Commissari non possono esercitare alcuna attività professionale; – –Stati si impegnano a rispettare indipendenza dei Commissari (art. 245 TFUE); – –Responsabilità collettiva dinnanzi al PE (art. 17, § 8, TUE): possibilità mozione di censura del Parlamento Europeo

8 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo8 Presidente della Commissione Art. 17. 6 TUE Presidente: ruolo rafforzato (progressivamente già da T. Amsterdam e T. Nizza): “Il presidente della Commissione: a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione; c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, § 1, se il presidente glielo chiede»

9 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo9 Commissione - Poteri Funzione di «iniziativa legislativa» Art. 17, § 2 TUE «Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono»

10 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo10 Commissione – competenze Funzione di controllo - “Guardiana dei trattati” «Vigila sull’applicazione dei Trattati o delle misure adottare dalle Istituzioni: vigila sull’applicazione del diritto dell’UE sotto il controllo della Corte di Giustizia» – –Intervento diretto (es: nell’ambito regole della concorrenza) – –Intervento indiretto (es. propone ricorsi alla Corte di giustizia);

11 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo11 Commissione – competenze Funzione esecutiva – –a) atti di esecuzione: atti meramente esecutivi di atti giuridicamente vincolanti (art. 291 TFUE) – –2 procedure – –consultiva – –d’esame – –b) atti normativi delegati Art. 290 TFUE: dispone che un atto legislativo può delegare la Commissione il potere di adottare atti non legislativa di portata generale che integrano o modificano determinato elementi non essenziali dell’atto legislativo

12 Parlamento Europeo

13 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo13 Parlamento - Elezione Istituzione composta dai rappresentanti dei cittadini Elezione suffragio universale diretto – –iniz.mente parlamentari designati da Parlamenti nazionali (c. d. “doppio mandato”); – –1976: decisione Consiglio, n. 787: “Atto relativo all’elezione rapp.sentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto”; – –1979: prime elezioni dirette al Parlamento europeo: eletti a suffragio universale 410 deputati di 9 Paesi; – –Decisione consiglio 20 settembre 1976 regolato periodo di svolgimento delle elezioni: tra giovedì mattina e domenica successiva; spoglio dei voti a chiusura dei seggi dell’ultima votazione – –Decisione del Consiglio 25 giugno e del 23 sett. 2002, n. 2201/772/Ce, Euratom, sostanziali modifiche Obbligo adozione sistema elettorale proporzionale (Non ancora procedura elettorale uniforme: Art. 223 TFUE: PE elabori progetto per procedura uniforme) Incompatibilità tra parlamentare europeo e parlamentare nazionale ;

14 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo14 Parlamento – Composizione (art. 14 TUE) PE è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’UE che sono eletti a “suffragio universale, diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni” Non più di 750 più il Presidente (751): a ciascuno Stato minimo 6; massimo 96 seggi; principio proporzionalità degressiva; Nella ripartizione dei seggi si tiene conto, per un certo riguardo, all’entità della popolazione (composizione stabilita, nel rispetto di questi criteri, da decisione all’unanimità del Consiglio Europeo): Legislatura 2014-2019 : 751 rappresentanti; – –Germania 96; Francia 74; Italia 73; Regno Unito 73; Spagna 54; Polonia 51; Romania 32; Paesi Bassi 22; Belgio 21; Grecia 21; Ungheria 21; Portogallo 21; Repubblica Ceca 22; Svezia 20;; Austria 19; Bulgaria 18; Danimarca 13; Finlandia 13; Slovacchia 13; Croazia 11; Irlanda 11; Lituania 11; Lettonia 8; Slovenia 8; Estonia 6; Cipro 6; Lussemburgo 6; Malta 6.

15 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo15 : Parlamento europeo: svolgimento lavori; procedure di voto Lavori – –Legislatura : 5 anni; – –Sessione annuale: (2ndo martedì di marzo); – –Tornate: periodi di sessione (1a settimana di ogni mese); sedute: riunioni quotidiane; PE decide anche tornate o sedute straordinarie) – –Sede: sedute plenarie: Strasburgo; sedute suppl.mentari; commissioni permanenti, gruppi politici: Bruxelles; Voto – –PE delibera a maggioranza dei suffragi espressi – salvo non sia diversamente stabilito (231 TFUE): regolamento interno (votato a maggioranza dei componenti- art. 232 TFUE) fissa, tra l’altro, il numero legale: presenza di 1/3 dei rappresentanti; – –Delibere più importanti: es. emendamenti “posizioni comuni del Consiglio”, etc. maggioranza assoluta dei componenti; – –Censura sull’operato Commissione, rigetto progetto di bilancio: maggioranza dei componenti e dei due terzi dei voti espressi (art. 234 TFUE);

16 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo16 Parlamento europeo - Organizzazione Trattato Trattato Regolamento interno (periodicamente revisionato): PE potere di autoregolamentazione (art. 232 TFUE) Regolamento interno (periodicamente revisionato): PE potere di autoregolamentazione (art. 232 TFUE) Presidente (eletto ogni 2 anni e mezzo dall’assemblea a maggioranza assoluta prime 3 turni; 4° ballottaggio); Ufficio di presidenza (Presidente assieme ai vice-presidenti e ai 5 questori): questioni finanziare, amm.tive e organizzative; nomina Segretario generale; Conferenza dei presidenti (Presidente PE e presidenti Gruppi politici): organizzazione lavori, relazioni con altre istituzioni UE; con i parlamenti nazionali; composizione e e competenze delle commissioni e delegazioni parl.tari, progetto ordine del giorno; Conferenza dei presidenti di Commissione: raccomandazioni conferenza dei presidenti sulle attività di comm.sione, ordine del giorno, etc.

17 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo17 Parlamento europeo - Organizzazione Commissioni permanenti: att.mente 17 Commissioni (es. affari esteri, agricoltura, sicurezza e difesa; bilancio, etc.); membri eletti per 2 anni e mezzo; Commissioni preparano lavori della seduta plenaria; esaminano questioni sottoposte al PE; pareri, proposte, etc.; Conferenza dei presidenti delegare il potere deliberante alla commissioni competente per materia; Commissioni temporanee (max 12 mesi): composizione, mandato, competenze (fissate nelle decisione di istituzione); commissioni temporanea d’inchiesta; Commissioni parlamentari miste con parlamentari di Stati associati alla Comunità o di Stati in tratt. in vista di adesione; Delegazioni interparlamentari permanenti ; Gruppi parlamentari partiti: parlamentari organizzati per affinità politica; gruppi politici: maggiori: PPE; Alleanza progressista di Socialisti e Democratici; etc.

18 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo18 PE – PE – Funzioni Funzioni P.E. (progressivamente ampliate) – –1° fase: poteri meramente consultivi (parere mai vincolante):ruolo riduttivo/non consono (natura organo ass.bleare; centralità nel sistema istituzionale comunitario); – –2° fase: (Progetto unione politica app.vato PE 1984: c.d. progetto Spinelli): AUE (1987): procedure di cooperazione, procedura di parere conforme; – –3 ° fase: TUE (1992): procedura di codecisione, potere di “iniziativa legislativa” (art. 192 TCE); Art. 289 TFUE fa ormai riferimento solo a due tipi di procedure legislative: – –la procedura legislativa ordinaria; – –le procedure legislative speciali ;

19 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo19 PE – PE – Funzione legislativa e di bilancio Funzione legislativa e … – –art. 289 TFUE :solo a due tipi di procedure legislative: procedura legislativa ordinaria; procedure legislative speciali ; – –La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione (v. art. 294 TFUE) … di bilancio – –Piena partecipazione del PE al procedimento di formazione e approvazione del Bilancio dell‘Unione;

20 A VenchiaruttiDiritto dell'Unione Europea20 Procedura leg. ordinaria (art. 294 TFUE) 1a lettura – –Proposta della Commissione (anche da gruppi di Stati etc.)al PE e al Consiglio; – –Esame parallelo delle due istituzioni: – –PE (nel corso della 1° lettura) adotta una “posizione” e la trasmette al Consiglio; – –Se il Consiglio approva la posizione, l’atto viene adottato; Consiglio altrimenti adotta “posizione comune” e la trasmette al PE;

21 A VenchiaruttiDiritto dell'Unione Europea21 Procedura leg. ordinaria 2a lettura – –a) PE, entro 3 mesi, approva posizione comune, o non si pronuncia: Consiglio adotta l’atto secondo posizione comune; – –b) PE, a maggioranza assoluta dei membri, respinge la “posizione comune” l’atto proposto non viene adottato; – –c) PE propone emendamenti (a magg. za assoluta) testo emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione: il Consiglio può approvare tutti gli emendati a magg. Qualificata, e all’unanimità per emendamenti non approvati dalla Commissione; – –Consiglio (entro 3 mesi); non approva gli emendamenti: Presidente del Consiglio convoca Comitato di conciliazione (membri rappresentanti del Consiglio e rappresentanti PE; partecipa anche la Commissione); – –Comitato di conciliazione: giungere (entro 6 settimane) ad “accordo su un progetto comune” (art. 294, § 10); – –Progetto comune non approvato: provvedimento non adottato; – –Progetto comune adottato:

22 A VenchiaruttiDiritto dell'Unione Europea22 Procedura leg. ordinaria 3a lettura – –Consiglio a maggioranza qualificata e PE a maggioranza assoluta voti espressi (6 sett.mane per adottarlo); – –In mancanza di approvazione, atto non viene adottato (art, 293, § 13 TFUE);

23 A VenchiaruttiDiritto dell'Unione Europea23 Procedura ordinaria (294 TFUE) COMMISIONE proposta PARLAMENTO CONSIGLIO Adotta l’atto se PE non ha proposto emendamenti Approva tutti emendamenti del PE Adotta una posizione comune PARLAMENTO (2a lettura) Approva posizione comuneRespinge posizioni comune a magg.za assoluta Apporta emendamenti posizione comune COMMISSIONE (Parere) CONSIGLIO non approva emendamenti – CONSIGLIO adotta l’atto a maggioranza qualificata CONSIGLIO adotta l’atto all’unanimità Comitato di conciliazione Raggiunge progetto di accordoNon raggiunge progetto di accordo CONSIGLIO e PE adottano l’atto a maggioranza non adottano l’atto

24 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo24 Parlamento europeo - Poteri di iniziativa legislativa? Di regola potere di iniziativa normativa: Commissione PE ha facoltà – –(a magg. dei suoi membri) di chiedere alla Commissione presentare proposte legislative (art. 198 CE); – –di presentare risoluzione (sulla base relazione di Commissione interna competente) indicare base giuridica pertinente circa contenuto della proposta (art. 59 reg.); fissare termine per presentazione proposta da parte commissione: obbligo? ricorso alla Corte?; – – di aprire discussione (…) su argomento d’attualità, con proposta di risol.zione dibattito >> votazione (art. 50 reg.); risoluzione: mezzo d’indirizzo az.ne Comunità, etc. (C. Giustizia: competenza generale del PE a deliberare su ogni questione d’interesse della Comunità)

25 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo25 Parlamento europeo - Poteri di controllo Controllo sul comportamento e atti delle Istituzioni Commissione – –(T. Nizza) PE approvazione nomina Presidente designato da Consiglio; appr.zione Commissari europei: dopo nomina da parte del Consiglio (nonché Corte dei Conti; Comitato esecutivo BCE); – –relazione ogni anno att.vità svolta; realzione viene discussa in seduta pubblica (art. 212 TCE); – –Strumento di controllo + radicale (ma scars. eff.cace): mozione di censura del PE cfr. Commissione (art. 201 TCE): almeno 1/10 deputati; PE vot.zione pubblica (almeno 3 gg dal deposito); app.vata magg.nza membri PE: dimissione collettiva Commissione (no censura singolo Commissario); – –T. Maastricht: Commissione deve presentare varie relazioni al PE (es. citt.europea ogni 3 anni: art 22 CE) Controllo del PE sul comportamento delle istituzioni sugli atti delle istituzioni sul bilancio sull’apparato amministrativo comunitario

26 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo26 Parlamento europeo - Poteri di controllo (segue) Consiglio – –Consiglio europeo relazione dopo riunioni formali (art. 4.3 TUE), e relazione annuale progressi dell’Unione; – –PE controllo (esteso nella prassi) sul Consiglio (presidenza: pres.tazione programma di lavoro/dibattito; relazione sull’att.vità svolta); PE associato PECS (art. 21 TUE): presidenza consultazione su aspetti princ.pali, etc.; Nonché in generale (v. anche controllo su apparato amministrativo) – –Dibattiti parlamentari su rapporti specifici Commissione; dichiarazioni istituzioni comunitarie, etc. (art. 50 reg.); – –Interrogazioni Commissione (e al Consiglio) (art. 197 TCE) – –Question time (art. 43 reg.); – –Commissioni parlamentari d’inchiesta (art. 193): esaminare denunce violazione cattiva amministrazione nell’applicazione diritto comunitario; – –Petizioni sull’operato delle istituzioni oltre che degli Stati (194 TCE);

27 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo27 Parlamento europeo – procedura di bilancio Bilancio dell’UE “Fatte salve le altre entrate è finanziato integralmente tramite risorse proprie” (art. 311 TFUE) Entrate: – –somme percepite Unione per importazione prodotti Paesi extra UE (TDC); - aliquota uniforme imponibile IVA; - aliquota uniforme del Prodotto Nazionale Lordo; Procedura di approvazione del bilancio (art. 314 TFUE): – –ogni istituzione stabilisce il proprio stato previsionale dettagliato delle spese, che la Commissione raggruppa nel progetto preliminare di bilancio e lo presenta al Consiglio entro 1° settembre); – –Consiglio entro il termine di un mese delibera sul progetto preliminare per stabilire il progetto di bilancio (dopo una concertazione preventiva con il Parlamento sulle spese obbligatorie) e lo sottopone PE;

28 A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo28 Bilancio comunitario: procedura ruolo PE Il PE esamina il progetto di bilancio: entro 42 giorni dalla comunicazione – – a) Silenzio (assenso) del PE: bilancio si considera approvato; - b) Il PE approva il bilancio; - c) Il PE decide di apportare dei cambiamenti (emendamenti) a maggioranza dei membri che lo compongono; Il progetto di bilancio viene trasmetto al Consiglio e alla Commissione: Consiglio approva (in seconda lettura) i tutti gli emendamenti, il bilancio è approvato; Se il Consiglio non approva: Comitato di Conciliazione; Comitato avvierà i propri lavori, con l’obiettivo di giungere (anche con l’apporto della Commissione “a un accordo su un progetto comune” Raggiunto accordo su “progetto comune” se PE e Consiglio approvano, entro 14 gg, bilancio approvato; Se invece, Comitato non raggiunge accordo comune, oppure progetto comune è respinto da entrambe le Istituzioni, o è approvato dal Consiglio ma respinto da PE a maggioranza, Commissione deve avviare un nuovo progetto; Quando PE approva progetto, e il Consiglio lo respinge, bilancio è adottato ma PE deve confermare tutti gli emendamenti con maggioranza dei membri e tre quinti dei voti espressi; Spetta al Presidente del PE dichiarare che il bilancio è approvato (art. 314, §8);

29 A Venchiarutti Diritto dell'Unione Europea 29 PE: controllo apparato amministrativo Controllo sull’apparato amministrativo: effettiva e corretta applicazione del diritto comunitario: – –Possibilità di istituire una Commissione d’inchiesta – –Nomina di un Mediatore europeo – – Può ricevere Petizioni A VenchiaruttiDiritto Privato Europeo29


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