La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LE NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.isopol.it www.quesitisullastrada.it CASORIA 24 GENNAIO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LE NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.isopol.it www.quesitisullastrada.it CASORIA 24 GENNAIO."— Transcript della presentazione:

1 LE NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.isopol.it www.quesitisullastrada.it CASORIA 24 GENNAIO 2014

2 W ww.quesitisullastrada.itstrada.it Sommario Le modifiche all'art.202 c.d.s.: indicazioni applicative e soluzioni prospettabili La patente Europea: un' anno dopo l'entrata in vigore La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative: le nuove prospettive dopo l'uscita di scena di Equitalia..

3 LE MODIFICHE ALL'ART. 202 C.D.S.: INDICAZIONI APPLICATIVE E SOLUZIONI PROSPETTABILI

4 Le modifiche all’art. 202 c.d.s.: pagamento sanzioni ridotto del 30% art. 20 decreto legge 21/6/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98 DECRETO DEL FARE Articolo 202 c.d.s. Pagamento in misura ridotta 1 Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. www.quesitisullastrada.it

5 OBBLIGO RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN PIU’ - CIRCOLARE 22.11.2013 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: PAGAMENTO c/o UFFICIO POSTALE DEL MINIMO EDITTALE ENTRO 5 GG. IL PAGAMENTO ESTINGUE L’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA SORTA CON L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SORGE UNA LEGITTIMA PRETESA DI QUANTO VERSATO IN PIU’ (INDEBITAMENTE) L’IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO IN PIU’ DEVE ESSERE RESTITUITO

6 www.quesitisullastrada.it PREAVVISO DI ACCERTAMENTO: APPLICAZIONE RIDUZIONE DEL 30% NONOSTANTE L’ASSENZA DI UN PRECISO DETTATO NORMATIVO IN MATERIA (CHE DETERMINA AUTONOMIA OPERATIVA DEGLI ENTI) ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DI EQUITA’ SOSTANZIALE PORTANO A VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI ACCORDARE UGUALMENTE IL BENEFICIO (DELLA RIDUZIONE DEL 30%) ANCHE DURANTE IL TEMPO IN CUI IL TRASGRESSORE PUO’ PAGARE IN MODO BONARIO (DOPO LA REDAZIONE DEL PREAVVISO E PRIMA DELL’INVIO DEL VERBALE)

7 www.quesitisullastrada.it PAGAMENTO SANZIONE DECISA DA GDP: APPLICAZIONE RIDUZIONE DEL 30% ? Il pagamento ridotto del 30% riguarda i verbali il cui pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 202, comma 1, è avvenuto entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (PREFETTO O GDP) non si tratta più del pagamento in misura ridotta ma del pagamento della somma determinata in sentenza, per cui è evidente che non è ammessa alcuna riduzione tenuto anche conto che il pagamento in misura ridotta o ulteriomente ridotta è incompatibile con la presentazione del ricorso, per cui la somma determinata dal giudice, ancorchè confermata nel minimo edittale, non potrà mai essere intesa come pagamento in misura ridotta.

8 LA PATENTE EUROPEA: UN' ANNO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

9 www.quesitisullastrada.it LA NUOVA PATENTE EUROPEA : LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2006/126/CE - DIRETTIVA 2011/94/UE DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011 n. 59 DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013 n. 2 ENTRATA IN VIGORE: 19 GENNAIO 2013 NUOVI CHIARIMENTI E NUOVI DUBBI APPLICATIVI

10 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 nuove procedure di trasmissione telematica dei dati e documenti per il rinnovo di validità della patente, con emissione del duplicato del documento, in luogo del rilascio del tagliando di convalida. ENTRATA IN VIGORE 9 GENNAIO 2014 Per ottenere il rinnovo della patente di guida, e quindi l’emissione di un nuovo documento formato card, l’interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di scadenza di validità della propria patente presso uno dei medici a ciò abilitati o presso la Commissione medica locale, a norma dell’articolo 119, codice della strada.

11 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 Una volta superata con esito positivo la visita medica, il medico comunica telematicamente l’idoneità del soggetto al sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e automaticamente viene generata la “Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, che deve essere sottoscritta dal medico e consegnata immediatamente all’interessato (tale ricevuta sostituisce il vecchio certificato medico di rinnovo della patente). Tale ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento, presso la propria residenza, del nuovo documento di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata sulla ricevuta stessa.

12 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 CASO 1 Conducente esibisce patente di guida scaduta di validità e certificato di rinnovo rilasciato da medico abilitato o da C.M.L. secondo le procedure in vigore fino al 7 febbraio 2014: il certificato medico può essere utilizzato dal conducente per circolare fino a quando non perverrà presso la sua residenza il tagliando autoadesivo di rinnovo da applicare sul documento di guida. CASO 2 In alcuni casi la conferma della validità della patente con le nuove modalità telematiche non è possibile. In particolare si tratta delle seguenti situazioni, indicate all’articolo 5, del decreto ministeriale 15 novembre 2013:

13 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi il medico, a seguito di esito positivo della visita medica, redige “Estratto dei contenuti della relazione medica” e lo consegna all’interessato che dovrà provvedere a esibirlo presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per ottenere il duplicato del documento di guida a titolo di conferma di validità. In sede di controllo di polizia stradale, l’esibizione dell’originale dell’Estratto suddetto, unitamente alla ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato alla Motorizzazione, consente la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovata nella sua validità, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell’Estratto.

14 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 CASO 3 Il conducente ha già usufruito della nuova procedura di rinnovo: in sede di controllo di polizia stradale esibisce la patente scaduta di validità e la “Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, a norma del decreto ministeriale 15 novembre 2013: tale documentazione consente la circolazione fino al ricevimento alla propria residenza del duplicato della patente, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio della ricevuta. CASO 4 Circolazione con patente scaduta di validità e con “Estratto dei contenuti della relazione medica” o “Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, scaduti anch’essi di validità perché rilasciati da oltre 60 giorni: non è prevista alcuna sanzione amministrativa, in quanto il conducente, sulla scorta di tale documentazione medica, risulta comunque in possesso dell’idoneità psicofisica per la conduzione dei veicoli per i quali è stata rilasciata la patente di guida.

15 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 CASO 5 Circolazione con patente scaduta di validità, senza essere accompagnato da “Estratto dei contenuti della relazione medica” o da “Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, avendo però già sostenuto con esito positivo la visita medica di rinnovo: non è prevista alcuna sanzione amministrativa. CASO 6 Circolazione con patente scaduta di validità, senza essere accompagnato da “Estratto dei contenuti della relazione medica” o da “Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”, per non aver mai sostenuto la visita medica di rinnovo: devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 126, codice della strada, per circolazione con patente scaduta di validità

16 www.quesitisullastrada.it NUOVE PROCEDURE DI RINNOVO DELLA PATENTE MINISTERO INTERNO CIRCOLARE 13 GENNAIO 2014 CASO 7 Circolazione con originale dell’”Estratto dei contenuti della relazione medica”, ma senza essere accompagnato da richiesta di duplicato presentata alla Motorizzazione: contestare la violazione di cui all’articolo 180, commi 1 e 7, codice della strada, con l’invito, a norma del comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata o la richiesta di duplicato presentata al competente Ufficio della Motorizzazione, ovvero a fornire informazioni in merito (anche se l’articolo 180, comma 8, prevede che l’interessato possa esibire quanto richiesto presso un qualunque Ufficio di Polizia, si consiglia di invitarlo ad esibire i documenti presso il proprio Ufficio di Polizia, al fine di velocizzare gli eventuali accertamenti successivi).

17 www.quesitisullastrada.it CONFERMA VALIDITA’ DELLE PATENTI UE SENZA SCADENZA AMMINISTRATIVA Art. 136-bis Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo c. 3 (ultimo periodo): Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta. c.8 (ultimo periodo): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11 DAL 18.1.2015 (cioè decorsi 2 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 59/2011 che ha previsto questo obbligo di conversione)

18 LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: LE NUOVE PROSPETTIVE DOPO L'USCITA DI SCENA DI EQUITALIA.

19 www.quesitisullastrada.it LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO legge 12 luglio 2011 n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 70/2011, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia ha previsto che: Art. 7 Semplificazione fiscale “ 2. … sono introdotte le seguenti disposizioni: gg-ter) a decorrere dal 1 gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

20 www.quesitisullastrada.it LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 1/2 Testo in vigore dal: 8-6-2013 al: 21-6-2013 2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013)). Testo in vigore dal: 22-6-2013 ((2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg- ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.))

21 www.quesitisullastrada.it LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 2/2 420. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

22 www.quesitisullastrada.it LE IMMEDIATE CONSEGUENZE PER I COMUNI Dal 1 gennaio 2015 Equitalia spa e società partecipate non possono più svolgere alcuna attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, per conto del Comune Dal 1 gennaio 2015 finisce per i comuni la possibilità di eseguire la riscossione tramite ruolo Dal 1 gennaio 2015 l’attività di riscossione dei comuni può essere eseguita solo con ingiunzione fiscale

23 www.quesitisullastrada.it COMUNI: COME GESTIRANNO LA FASE DELLA RISCOSSIONE Ai Comuni, dal 1.1.2015, per la gestione della fase di riscossione delle proprie entrate si offrono le seguenti possibilità: gestione diretta: articolo 52, comma 5 lettera a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Ingiunzione fiscale – possibilità di utilizzare strumenti espropriativi di cui al Titolo II d.p.r. 602/73 in quanto compatibili; gestione con società a partecipazione interamente pubblica: articolo 52, comma 5 lettera b), n. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. affidamento a terzi : articolo 52, comma 5 lettera b) nn. 1, 2 e 4 ) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - OBBLIGO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (GARA)

24 GRAZIE PER L’ATTENZIONE PER APPROFONDIMENTI E QUESITI: www.isopol.it www.quesitisullastrada.it info@quesitisullastrada.it


Scaricare ppt "LE NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.isopol.it www.quesitisullastrada.it CASORIA 24 GENNAIO."

Presentazioni simili


Annunci Google