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PubblicatoAlberta Carraro Modificato 8 anni fa
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Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro alessandra.annoni@unicz.it
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I caratteri generali dell’ordinamento internazionale: soggetti, fonti, principi La libertà di ricorrere alla forza nel diritto internazionale classico e la distinzione fra diritto di guerra e diritto di pace Il divieto di uso della forza e le sue eccezioni nel diritto internazionale contemporaneo (ius ad bellum). Segue: Il ruolo del Consiglio di sicurezza e delle Organizzazioni regionali 2
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I Soggetti Stati Organizzazioni internazionali Individui Insorti Movimenti di liberazione nazionale 3
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Le Fonti Trattati Consuetudini Jus cogens Fonti derivate da accordi Principi generali del diritto 4
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Tipologie di norme Norme primarie Definiscono il contenuto dell’obbligo Norme secondarie Regolano l’attribuzione e le conseguenze dell’illecito Norme terziarie Definiscono i meccanismi e le procedure per comporre le controversie internazionali 5
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Autonomia ordinatoria del diritto internazionale Principio di effettività Es. Debellatio Stati nemici Principio di conservazione dei valori Es. Dottrina Stimson Principio di promozione dei valori Es. Riconoscimento prematuro degli Stati sorti dal processo di decolonizzazione 6
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Autonomia ordinatoria Problema dell’attuazione negli ordinamenti interni 7
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Stato di paceStato di guerra Applicazione del diritto di pace Rispetto degli accordi internazionali Divieto di ingerenza Applicazione dello ius in bello Limitazione dei mezzi e metodi di guerra Protezione delle vittime Ma nulla vieta la debellatio del nemico 8 Dichiarazione di guerra Ostilità accompagnate da animus bellandi Dichiarazione di guerra Ostilità accompagnate da animus bellandi
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Carta delle Nazioni Unite (1945) Art. 2, par. 4 “I Membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite” 9
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Lo schema originario della Carta La rilevanza della prassi Uso della forza contro gli Stati ex-nemici (art. 53, par. 1, e 107, par. 2) Legittima difesa (art. 51) Sistema di sicurezza collettiva (cap. VII) Eccezioni ulteriori al divieto di uso della forza previste dal diritto internazionale generale? Interpretazione evolutiva della Carta? 10
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“Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale” 11
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Diritto naturale Presupposto: “attacco armato” Discrepanza fra la versione linguistica francese (aggression) e quella inglese (armed attack) Anche se il titolo di sovranità è controverso (es. Falklands) Il problema della legittima difesa preventiva Scudo spaziale Legittima difesa anticipatoria (es. Guerra dei 6 giorni) Legittima difesa preventiva (Dottrina Bush) Per prevenire attacchi con armi di distruzione di massa Per prevenire attacchi terroristici 12
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Condizioni (formula Webster) Immediatezza Necessità Proporzionalità Legittima difesa collettiva Correlazione con i poteri del Consiglio di sicurezza 13
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1.Protezione di cittadini all’estero Se consenso autorità locali; In territori in preda all’anarchia; Se intervento circoscritto (es. USA a Panama (1989), in Repubblica Domenicana (1965), Francia nel Sahara occidentale (1978); tentativo USA a Tehran (1980), Israele a Entebbe (Uganda)(1976)) 14
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2.Intervento umanitario ◦ Durante la guerra fredda: Intervento del Vietnam in Cambogia 1979, Tanzania in Uganda (1979) ◦ Sent. CIG Nicaragua (1986) ◦ Operazione Provide Comfort (in Iraq, 1991) ◦ ECOWAS in Liberia (1991) ◦ Kossovo (1999) – CIG nel caso RTF c. Serbia 1999 con riferimento a richiesta misure cautelari: la legittimità dell’intervento è molto controversa ◦ Art. 4, lett. h, Atto costitutivo sull’Unione africana “the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity” 15
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World Summit Outcome Document (settembre 2005) 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 16
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World Summit Outcome Document (settembre 2005) 139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. 17
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I presupposti dell’azione del Consiglio di sicurezza (art. 39) ◦ Aggressione ◦ Rottura della pace ◦ Minaccia alla pace (interpretazione ampia, anche alla luce R2P) Misure provvisorie (art. 40) Misure non implicanti uso della forza (art. 41) Misure implicanti l’uso della forza (art. 42 ss.) 18
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Schema originario della Carta mai attuato Missioni di pace ONU (caschi blu) Autorizzazioni all’uso della forza (coalitions of the willing) Avallo successivo (es. ris. 1244/99) Amministrazioni transitorie delle Nazioni Unite (UNAET, UNMIK) 19
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Nozione di accordo o organizzazione regionale ai sensi del cap. VIII della Carta ◦ Organizzazione regionale ◦ Con competenza nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ◦ Conforme ai principi ed ai fini delle NU Esempi (ECOWAS, OSCE, Lega Araba, OSA, OUA) Uso della forza ◦ Per legittima difesa collettiva (art. 51) ◦ Su delega del CdS (art. 53, par. 1, I parte) – sotto la sua direzione ◦ Su autorizzazione del CdS (art. 53, par. 1, II parte) ◦ Col consenso dello Stato territoriale Le operazioni fuori aerea della NATO (cap. VIII o cap. VII?) 20
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E. Cannizzaro, La nuova dottrina strategica della NATO e gli interventi “fuori aerea”, in Rivista di dir. int., 1999, p. 729 ss. C. Focarelli, La dottrina della “responsabilità di proteggere” e l’intervento umanitario, in Rivista di dir. int., 2008, p. 317 ss. T.M. Franck, Preemption, Prevention and Anticipatory Self-Defense: New Law Regarding Recourse to Force?, in Hastings Int’L & Comp. L. Review, 2003-04, p. 425 ss. A. Gattini, La legittima difesa nel nuovo secolo: la sentenza della Corte internazionale di giustizia nell’affare delle Piattaforme petrolifere, in Rivista di dir. int., 2004, p. 147 ss. P. Picone, Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento “umanitario” in Libia, in Dir. umani e dir. internazionale, 2011, p. 213 ss. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati 4, Torino, 2011, cap. I, II, III. F. Salerno, Diritto internazionale. Principi e norme 2, Padova, 2011, cap. I e pp. 207- 245 21
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