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PubblicatoAlbano Vecchi Modificato 8 anni fa
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I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10/12/2014, n. 183 (il «Jobs Act») Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale D.T.L. Piacenza 12 maggio 2016
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Il «Jobs act» Legge-delega 10/12/2014, n. 183 su: ammortizzatori sociali, servizi e politiche attive per il lavoro, revisione del sistema delle sanzioni, riordino delle forme contrattuali, tutela della maternità e paternità 8 Decreti legislativi
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I Decreti Legislativi in vigore (1) D. Lgs. 04/03/2015, n. 22: Naspi D. Lgs. 04/03/2015, n. 23: contratto di lavoro a tempo indeterminato «a tutele crescenti» D. Lgs. 15/06/2015, n. 80: tutela della maternità, della paternità e conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro D. Lgs. 15/06/2015, n. 81: disciplina dei contratti di lavoro e nuova disciplina delle mansioni
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I Decreti Legislativi in vigore (2) D. Lgs. 14/09/2015, n. 148: riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali D. Lgs. 14/09/2015, n. 149: semplificazione dell’attività ispettiva D. Lgs. 14/09/2015, n. 150: riordino servizi per il lavoro e politiche attive D. Lgs. 14/09/2015, n. 151: semplificazione delle procedure e revisione del sistema delle sanzioni amministrative
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La semplificazione dell’attività ispettiva Istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di (max 80) Ispettorati Territoriali Devoluzione all’Ispettorato Territoriale delle competenze attualmente attribuite alle D.T.L. Unificazione (graduale) dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, di I.N.P.S. e di I.N.A.I.L. Avvio dell’Ispettorato e chiusura delle D.T.L. con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi (scadenze brevi: 45 – 60 giorni)
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La revisione del sistema delle sanzioni amministrative Scelta della novellazione con integrazione delle norme già esistenti (nessun Testo Unico delle violazioni) Mantenimento della gran parte delle violazioni e delle sanzioni amministrative già in vigore Revisione delle violazioni e delle principali sanzioni (sanzione per lavoro sommerso, in materia di libro unico, di prospetti di paga, di assegni familiari)
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La c.d. «maxi-sanzione» per lavoro sommerso Sanzione amministrativa pecuniaria unica Suddivisione per «scaglioni» di gravità Esclusione delle maggiorazioni per giornata di lavoro irregolare Previsione generalizzata della diffidabilità Inasprimenti per l’occupazione irregolare di stranieri e di minori in età non lavorativa
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Gli importi sanzionatori previgenti «Maxi-sanzione» in vigore fino al 23/09/2015 Sanzione amministrativa: da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, con maggiorazione di € 195,00 per ciascuna giornata accertata di effettivo lavoro. Sanzione in misura ridotta: € 3.900,00 per lavoratore, con maggiorazione di € 65,00 per ciascuna giornata accertata di effettivo lavoro. Si trattava di violazione non diffidabile.
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Gli importi sanzionatori attualmente in vigore «Maxi-sanzione» in vigore a partire dal 24/09/2015 Sanzione amministrativa: nel caso di impiego di lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, senza alcuna maggiorazione; nel caso di impiego di lavoratore irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo, da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, senza alcuna maggiorazione; nel caso di impiego di lavoratore irregolare oltre i 60 giorni di lavoro effettivo, da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, senza alcuna maggiorazione Si tratta di violazione diffidabile: è possibile pagare il minimo edittale a seguito della completa regolarizzazione dei lavoratori irregolari entro 120 giorni dalla notifica del verbale.
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Libro unico e prospetti di paga Sanzione amministrativa pecuniaria unica per le omesse o infedeli registrazioni (esclusi i casi di lavoro sommerso) Suddivisione per «scaglioni» di gravità: fino a 5 lavoratori e fino a 6 mesi; da 6 a 10 lavoratori e da 6 a 12 mesi; oltre 10 lavoratori e oltre i 12 mesi
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I nuovi ammortizzatori sociali (1) Data di decorrenza della riforma: 24 settembre 2015 Destinatari dei trattamenti di integrazione salariale: lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio Anzianità di servizio: dei lavoratori: 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda
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I nuovi ammortizzatori sociali (2) Durata dei trattamenti: la CIG e la CIGS insieme non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per le imprese del settore edile Causali della CIGS: -riorganizzazione aziendale (max 24 mesi); -crisi aziendale, ad esclusione, dall’1/1/2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (max 12 mesi); -contratto di solidarietà (max 36 mesi).
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I nuovi ammortizzatori sociali (3) Non sarà più possibile richiedere la CIGS per cessazione dell’attività produttiva aziendale o per ammissione alle procedure concorsuali, salvo che l’attività prosegua
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