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PubblicatoGiovanni Vacca Modificato 8 anni fa
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo che serve ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell'informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione.
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LA STORIA DELLA VAS Nel 1973 il primo programma di azione ambientale della Commissione Europea (Environmental Action Plan) sottolinea l’importanza di una valutazione ambientale estesa a tutti i piani per prevenire danni ambientali alla fonte. Il concetto di valutazione strategica è nato nell'ambito della pianificazione per cercare di risolvere i limiti dell'approccio per progetti. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta che può considerarsi il progenitore della metodologia di valutazione strategica. Nel 1989, la Commissione E. inizia un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla VAS. Nel 1995, la Commissione inizia a lavorare per una Direttiva sulla VAS. Il 4 dicembre 1996 la Commissione adotta la proposta di Direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente.
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LA VINCA COME PRECURSORE DELLA VAS Nel 1992 la Direttiva 92/43/CEE “habitat”, introduce la Valutazione di Incidenza. Il DPR 357/1997, sostiene che: “Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei SIC; I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul SIC.“ L'oggetto della valutazione è l'interferenza che tale piano ha sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti all'interno di SIC e ZPS. E’ la prima volta che in Europa si rende necessario valutare un piano, e, dal punto di vista storico, la VINCA può essere quindi considerata il precursore della VAS.
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LE FINALITÀ DELLA VAS Nel 2001 la proposta diventa Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La Direttiva ha le finalità di: 1. Spostare l’attenzione della VIA dal “progetto” al “piano progetto”. 2. Allargare la VIA di progetto per farne uno strumento in grado di supportare l’elaborazione di piani, come Piani di settore, territoriali, piano-processo, ecc. 3. Ripensare il punto di vista della pianificazione facendo proprio in essa gli approcci ed i modelli ecologici, della sostenibilità, ecc.
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Riguarda problemi su scala geografica più ampia e si concentra su impatti strategici, mentre le valutazioni di impatto ambientale tendono a concentrarsi maggiormente su uno specifico progetto in una localizzazione specifica. La Valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione. La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento “integrato” alle politiche, ai piani e ai programmi e costituisce un traguardo culturale, ma anche un punto di partenza in un campo in continuo mutamento.
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VAS E VIA A CONFRONTO Per definire la VAS occorre sottolineare l ’ aggettivo “ strategico ”, che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessit à del territorio di collegamento trasporti. La VIA si pone il problema di valutare gli impatti ambientali rispetto ad una scelta tecnica gi à assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B. La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere “ strategicamente ” risolto: strada, autostrada, ferrovia, collegamento aereo, ecc.
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IN UNA COMPARAZIONE CON LA VIA QUEST’ULTIMA RISULTA PIÙ ADATTA PER LE VALUTAZIONI SU UNO SPECIFICO PROGETTO IN UNA LOCALIZZAZIONE PRECISA: L’ANALISI È QUINDI PUNTUALE E CIRCOSCRITTA ED È VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CHE UN DETERMINATO PROGETTO, AZIONE OD OPERA AVRÀ SULL’AMBIENTE. LA VAS HA UNA DOPPIA VALENZA, DI CONTROLLO E DI PROGRAMMAZIONE; È APPLICATA AI PIANI E AI PROGRAMMI E RICHIEDE CHE LE QUESTIONI AMBIENTALI E LEGATE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SIANO ATTENTAMENTE VAGLIATE FIN DAL PRIMO STADIO DELLA PROGRAMMAZIONE. MENTRE PER LA VIA ESISTE UN NUTRITO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E NUMEROSI CASI APPLICATIVI, PER LA VAS NON ESISTONO PROCEDURE STANDARDIZZATE MA SOLO ALCUNE ESPERIENZE PILOTA.
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IN ITALIA LA DIRETTIVA 2001/42 È STATA RECEPITA DAL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 LA VAS PREVEDE L’ELABORAZIONE DI UN RAPPORTO AMBIENTALE, CHE DOCUMENTI : - LE ALTERNATIVE DI PIANO INDIVIDUATE, - LA STIMA DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE - LE MODALITÀ DI SCELTA TRA LE ALTERNATIVE, - LE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE, NONCHÉ LE MISURE DI MONITORAGGIO. La VAS: procedure
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COMPITO SPECIFICO DELLA VAS È ANCHE GARANTIRE L’ INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE NELLA FASE DI ORIENTAMENTO INIZIALE DEL PROCESSO (FASE PRELIMINARE), E SUCCESSIVAMENTE, NELLE FASI DI ANALISI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLE RELAZIONI DI MONITORAGGIO. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA È AVVIATA DALL’AUTORITÀ PROCEDENTE CONTESTUALMENTE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO E COMPRENDE, SECONDO GLI ARTICOLI DA 12 A 18 DEL D. LGS. 4/2008: - LO SVOLGIMENTO DI UNA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ - L’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE; - LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI; - LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E GLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI; - LA DECISIONE; - L’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE; - IL MONITORAGGIO.
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L’AUTORITÀ COMPETENTE: - ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULL’ASSOGGETTABILITÀ DELLA PROPOSTA DI PIANO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA; - COLLABORA CON L’AUTORITÀ PROPONENTE PER DEFINIRE LE FORME ED I SOGGETTI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA, I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E LE MODALITÀ DI MONITORAGGIO; - ESPRIME, TENENDO CONTO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA, UN PROPRIO PARERE MOTIVATO SULLA PROPOSTA DI PIANO E SUL RAPPORTO AMBIENTALE, SULL’ADEGUATEZZA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E SULLA SUSSISTENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE.
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LA FASE DI VALUTAZIONE È EFFETTUATA DURANTE LA FASE PREPARATORIA DEL PIANO ED ANTERIORMENTE ALLA SUA APPROVAZIONE. ESSA È PREORDINATA A GARANTIRE CHE GLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DI DETTI PIANI SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE DURANTE LA LORO ELABORAZIONE E PRIMA DELLA LORO APPROVAZIONE. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI APPROVAZIONE ADOTTATI SENZA LA PREVIA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, OVE PRESCRITTA, SONO ANNULLABILI PER VIOLAZIONE DI LEGGE.
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IL PIANO È UNO STRUMENTO CHE SI POSIZIONA AD UN LIVELLO PIÙ ALTO RISPETTO AL PROGETTO. È UN INSIEME DI DOCUMENTI DISEGNATI E SCRITTI CHE CONTENGONO GLI INDIRIZZI PER LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO IN UN DETERMINATO CONTESTO TERRITORIALE. È UNO STRUMENTO PRIMA DI TUTTO - DI CARATTERE TECNICO (OLTRE CHE POLITICO), - SI RIVOLGE AD UN ARCO TEMPORALE PIUTTOSTO LUNGO (ALMENO DIECI ANNI), - MODIFICA I DIRITTI D’USO E DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO DA PARTE DEI PROPRIETARI IN TUTTO IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (GENERALMENTE IL COMUNE). (ART. 5, COMMA D, DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008 NR. 4)DECRETO LEGISLATIVO 152/2006DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008 NR. 4
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IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) È LO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE CON IL QUALE LA REGIONE DELINEA LA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE, DEFINENDO GLI OBIETTIVI PER: -ASSICURARE LA COESIONE SOCIALE, - ACCRESCERE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL SISTEMA TERRITORIALE - GARANTIRE LA QUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SOCIALI ED AMBIENTALI. IL PTR È PREDISPOSTO IN COERENZA CON LE STRATEGIE EUROPEE E NAZIONALI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO. IL PTR DEFINISCE INDIRIZZI E DIRETTIVE PER : -PIANIFICAZIONI DI SETTORE, - PER I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI (PTCP) - PER GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA. Il Piano Regionale
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Il Piano Provinciale IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) È L'ATTO DI PROGRAMMAZIONE CON IL QUALE LA PROVINCIA ESERCITA UN RUOLO DI COORDINAMENTO PROGRAMMATICO E DI RACCORDO TRA LE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE. IL PTC CONTIENE: - LA DEFINIZIONE DI PRINCIPI D'USO E TUTELA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO; - LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI TUTELA; - LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA PROVINCIALE; - LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER ASSICURARE UNA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON INDUCA NECESSITÀ DI MOBILITÀ; LA DEFINIZIONE DI CRITERI E PARAMETRI PER LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ PER L’ UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO.
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CON IL SUO STRUMENTO LA PROVINCIA ASSOLVE A DUE COMPITI FONDAMENTALI: - METTE A DISPOSIZIONE DEI COMUNI UN VASTO PATRIMONIO DI INFORMAZIONI ED UN APPROFONDITO QUADRO CONOSCITIVO DI AREA - SVOLGE IL RUOLO DI COORDINAMENTO CHE LE È PROPRIO, DANDO OBIETTIVI E INDIRIZZI PROGRAMMATICI DI VALENZA SOVRACOMUNALE
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IL PTC HA ANCHE VALORE DI PIANO PAESISTICO AI SENSI DELLA LEGGE N° 431/85. ESSO CONTIENE IN PARTICOLARE: - IL QUADRO CONOSCITIVO DELLE RISORSE DEL TERRITORIO PROVINCIALE; - IL LORO GRADO DI VULNERABILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ IN RIFERIMENTO AI SISTEMI AMBIENTALI LOCALI, - PRESCRIZIONI RIGUARDO I SISTEMI TERRITORIALI, URBANI, RURALI E MONTANI; - PRESCRIZIONI E LOCALIZZAZIONI RIGUARDO LE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE REGIONALE; - PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE INDICATE DA PIANI PROVINCIALI DI SETTORE; - MISURE DI SALVAGUARDIA.
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IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) REGOLA L'ATTIVITÀ EDIFICATORIA IN TERRITORIO COMUNALE. È REDATTO DAL SINGOLO COMUNE O DA PIÙ COMUNI LIMITROFI IL PRIMO PIANO REGOLATORE FU INTRODOTTO DALLA LEGGE 2359/1865. ERA COSTITUITO DA DUE PARTI: UN PIANO REGOLATORE EDILIZIO, IL CUI AMBITO D'INTERVENTO ERA IL PERIMETRO DELLA CITTÀ E UN PIANO D'AMPLIAMENTO, IL CUI AMBITO ERA ESTERNO. SOLITAMENTE I PIANI REGOLATORI COMUNALI RIGUARDAVANO SOPRATTUTTO LE GRANDI CITTÀ E I PRIMI PIANI IN ITALIA FURONO: 1. FIRENZE (1865), 2. ROMA (1873 E 1882, 1909), 3. MILANO (1889, 1912), 4. TORINO (PIANO REGOLATORE DEL 1906), 5. NAPOLI (PIANO DI RISANAMENTO DEL 1885, PIANO DE SIMONI DEL 1914), 6. BOLOGNA (PIANO REGOLATORE DEL 1889). Il Piano Comunale
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LA LEGGE URBANISTICA NAZIONALE N.1150 / 1942 HA INTRODOTTO UN NUOVO TIPO DI PIANO REGOLATORE CON RADICALE TRASFORMAZIONE DELLE SUE CARATTERISTICHE, QUALI L'ESTENSIONE ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E L'OBBLIGATORIETÀ PER COMUNI PIÙ IMPORTANTI. NASCE COME STRUMENTO REGOLATORE DELLA CRESCITA URBANA MA INTORNO AGLI ANNI '70 DIVIENE STRUMENTO DI GESTIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO. FINALITÀ: DISEGNARE LA CRESCITA DELLE CITTÀ, GESTIONE DELL'INCREMENTO URBANO LIMITI SPAZIALI: PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE COGENZA: OBBLIGATORIO PER COMUNI COMPRESI NELLA LISTA DELLE REGIONI VALIDITÀ: TEMPO INDETERMINATO
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CONTENUTI PRINCIPALI: - RETE PRINCIPALE DELLE INFRASTRUTTURE - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - INDICAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI A SPAZI D'USO PUBBLICO - INDICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FABBRICATI D'USO PUBBLICO IL PRG NEGLI ULTIMI ANNI HA ASSUNTO NOMI DIVERSI A SECONDA DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA. IN LOMBARDIA LA L.R. 12/2005 LO CHIAMA PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO), IN VENETO LA L.R. 11/2004 LO CHIAMA PAT (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO), IN EMILIA ROMAGNA LA L.R. 20/2000 LO CHIAMA PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE).
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OLTRE AI PIANI GENERALI ED URBANISTICI ESISTONO UNA SERIE DI PIANI PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA, ENERGETICO, INDUSTRIALE, DEI TRASPORTI, DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE, DELLE TELECOMUNICAZIONI, TURISTICO, DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE O DELLA DESTINAZIONE DEI SUOLI. ALCUNI ESEMPI : IL PIANO DI BACINO IL PIANO GESTIONE RIFIUTI IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO I Piani di settore
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PER OGNI DISTRETTO IDROGRAFICO INDIVIDUATO IL D.LGS 152 PREVEDE L'ELABORAZIONE DI UN PIANO DI BACINO, IL CUI OBIETTIVO SIA LA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI PER LA DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO E PER LA DIFESA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE. TALI OBIETTIVI SI RIASSUMONO NEI SEGUENTI PUNTI: - COSTITUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE INSERITO CON IL SIT - RECUPERO DELLA NATURALITÀ DEL BACINO, ATTRAVERSO L'ALLENTAMENTO DELLA PRESSIONE ANTROPICA E IL CORRETTO USO DELLE RISORSE; - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI DEL BACINO; - TUTELA, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, STORICI E PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO; - UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE DEL BACINO IN ACCORDO CON I PRINCIPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, TENENDO CONTO DELLA DIFESA DEI CENTRI ABITATI DALLE PIENE, - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BACINO, CON LA CRESCITA DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI E L’USO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. I Piani di bacino
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IL PPGR HA LE SEGUENTI FINALITÀ: - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI - LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA PROGRAMMAZIONE DELLA LORO ATTUAZIONE - IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO E GLI EFFETTI SUL TERRITORIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO. Il Piano Gestione Rifiuti
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IL PIANO, CORREDATO DALLA RELATIVA CARTOGRAFIA E DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, HA I SEGUENTI CONTENUTI E FINALITÀ: - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA MEDIANTE IL COORDINAMENTO DEI PIANI PROVINCIALI - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE, DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE E DEI CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE; - SCHEMA DI STATUTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC); - INDICE DI DENSITÀ VENATORIA MINIMA E MASSIMA PER GLI ATC; - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEI COMITATI DIRETTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPRENSORI ALPINI - CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ED I DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AI PROPRIETARI DI FONDI RUSTICI PER L’UTILIZZO DEGLI STESSI NELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA Il Piano Faunistico Venatorio
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NIABY – BANANA - NOPE Sindrome NIMBY
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