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PubblicatoBianca Russo Modificato 8 anni fa
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione” Lezione N. 3
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PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO EUROPEO Deposito della relativa domanda (in inglese, francese o tedesco) presso l’Ufficio Europeo dei brevetti oppure presso l’Ufficio Nazionale della Proprietà Industriale Esame preliminare per accertare la regolarità formale della domanda (Artt. 90-91) Esito positivo → esame alla DIVISIONE RICERCHE ↓ Procede ad un primo esame di merito → redazione di un rapporto di ricerca relativo allo stato della tecnica nel settore di applicazione dell’invenzione alla quale si riferisce il brevetto (art. 92) Pubblicazione della domanda di brevetto unitamente al rapporto di ricerca (art.93) → consente ai terzi di presentare all’ufficio Europeo le proprie osservazioni prima del rilascio da questa data il richiedente ha 6 mesi di tempo per della Concessione del brevetto (art.115) decidere se continuare o meno la procedura ↓ si passa all’esame di merito della domanda di brevetto (Artt.94-95) ↓ ↓ rigetto della domanda di privativa europea (Artt. 96-97) Concessione del brevetto → nei 9 mesi successivi alla data di concessione (art.99) chiunque può opporsi alla concessione del ↓ brevetto rivolgendosi alla divisione per le opposizioni dell’Ufficio Europeo e instaurare un giudizio di Il richiedente può iniziare nullità del brevetto concesso (Artt.99-102) le procedure di convalida ↓ in tutti gli Stati da lui prescelti Al termine del giudizio o anche in alcuni di essi ↓ ↓ revoca totale o parziale rigetto dell’opposizione del brevetto
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I MOTIVI PER PROTEGGERE UN’INVENZIONE Tutelare gli investimenti fatti ed incoraggiare l’applicazione concreta e la diffusione sul mercato I brevetti costituiscono un’utile fonte di documentazione tecnica che permette di conoscere la direzione dei mercati Un brevetto concesso è una pubblicazione paragonabile alla pubblicazione di un articolo su un’importante rivista scientifica
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IL TRASFERIMENTO DEL BREVETTO MEDIANTE CESSIONE O LICENZA A titolo oneroso A titolo gratuito, in tutto o in parte CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI Mortis causa Inter vivos → mediante cessione o licenza Cessione → il titolare cede titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto Licenza → il titolare mantiene la titolarità ma autorizza un terzo ad utilizzare l’invenzione brevettata ↓ Comporta la rinuncia alla pienezza del diritto di esclusiva, ricompensate congruamente con corrispettivi concordati (ad es. royalties) a vantaggio della diffusione del brevetto
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