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PubblicatoAdriano Venturi Modificato 8 anni fa
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1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE
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2 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Premessa: Importanza dell’analisi della vigente disciplina comunitaria: “armonizzazione”massima: Art. 4, dir. 2006/73/CE: next …
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3 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento “Gli Stati membri possono mantenere o imporre obblighi aggiuntivi a quelli previsti nella presente direttiva solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi siano obiettivamente giustificati e proporzionati, vista la necessità di far fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che non siano adeguatamente trattati dalla presente direttiva e purché una delle seguenti condizioni sia soddisfatta … Art. 4, dir. 2006/73/CE
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4 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento … a) i rischi specifici cui gli obblighi sono volti a far fronte sono di particolare importanza data la struttura del mercato di tale Stato membro; b) gli obblighi sono volti a far fronte a rischi o problemi che emergano o diventino evidenti dopo la data di applicazione della presente direttiva e che non siano altrimenti regolamentati da altre misure comunitarie o nell’ambito di esse. 2. Gli eventuali obblighi imposti in applicazione del paragrafo 1 non limitano o influenzano altrimenti i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE. …” Art. 4, dir. 2006/73/CE
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5 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Su questa premessa è possibile esaminare l’art. 19
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6 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Paragrafo 1: “Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8”
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7 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Paragrafo 3: “Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate: — sull'impresa di investimento e i relativi servizi, — sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, — sulle sedi di esecuzione, e — sui costi e gli oneri connessi cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato”
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8 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento I riportati comma dell’art. 19 pongono due regole di condotta diverse Par. 1: “… agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti …”: generale di orientamento dell’azione dell’intermediario Par. 3: “informazioni appropriate … cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa”: finalizzata alla dazione di informazioni incidenti sulla decisione del cliente
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9 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Il par. 1 dell’art. 19
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10 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento In quale rapporto stanno tra loro le due regole? R.: il par. 3 contiene una specificazione della regola del par. 1 Da cosa si vede?
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11 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento 1. Interpretazione logica: la dazione di informazioni funzionali alle decisioni di investimento del cliente è una forma di “servizio” agli interessi dello stesso 2. Interpretazione letterale: “Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento … e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8”. 3. Interpretazione sistematica: v. la disciplina dei “clienti professionali” (v. infra)
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12 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Cliente professionale: “Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume” (all. II, dir. 2004/39/CE)
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13 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Esempi (v. ancora sez. II della direttiva): enti creditizi; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) singoli membri di una borsa; i) altri investitori istituzionali; le imprese di grandi dimensioni
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14 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento gli artt. 26 ss. dir. 2006/73/CE limitano grandemente l’applicazione ai “clienti professionali” dei par. da 2 a 8 dell’art. 19 dir. 2004/39/CE, dal momento che collegano esplicitamente gli obblighi informativi ai “clienti al dettaglio” o a “potenziali clienti al dettaglio”, specificando espressamente i casi in cui le informazioni devono essere estese ai “clienti professionali”.
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15 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento In particolare, gli artt. 26 ss., dir. 2006/73/CE, non escludono che ai clienti professionali si applichi l’obbligo di “servire al meglio gli interessi dei … clienti”. Ciò significa che detto obbligo non soffre limitazioni nei confronti dei “clienti professionali”, rispetto ai quali, pertanto, l’obbligo medesimo si applica.
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16 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Alcune conclusioni
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17 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Centralità della regola di condotta prevista dal par. 1 dell’art.19: a differenza della regola del par. 3, essa si applica anche ai “clienti professionali”, ossia a quanti sono postulati in possesso della “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”
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18 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Questo, peraltro, significa che l’ordinamento non ha alcuna fiducia che quanti sono in possesso “della “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”, siano effettivamente in grado di curare i propri interessi in un mercato particolarmente complesso come quello finanziario
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19 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Attenzione: la regola dettata dal par. 1 dell’art. 19 è stata sempre presente nella regolazione del mercato finanziario V. infatti
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20 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Art. 21 a) tuf (prima del 2007): “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati …”
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21 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Art. 11, dir. 93/22/CE: “Gli Stati membri elaborano le norme di comportamento che le imprese di investimento devono osservare in permanenza. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti e devono essere applicate in modo da tenere conto della natura professionale della persona a cui è fornito il servizio. Se opportuno, gli Stati membri applicano queste norme anche al servizi accessori di cui all'allegato, sezione C. Questi principi obbligano l'impresa d'investimento a: agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato …”
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22 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Art. 6, l. n. 1/1991: “nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente …”
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