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1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE.

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Presentazione sul tema: "1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE."— Transcript della presentazione:

1 1 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento L’art. 19 dir. 2004/39/CE

2 2 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Premessa: Importanza dell’analisi della vigente disciplina comunitaria: “armonizzazione”massima: Art. 4, dir. 2006/73/CE: next …

3 3 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  “Gli Stati membri possono mantenere o imporre obblighi aggiuntivi a quelli previsti nella presente direttiva solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi siano obiettivamente giustificati e proporzionati, vista la necessità di far fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che non siano adeguatamente trattati dalla presente direttiva e purché una delle seguenti condizioni sia soddisfatta … Art. 4, dir. 2006/73/CE

4 4 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento … a) i rischi specifici cui gli obblighi sono volti a far fronte sono di particolare importanza data la struttura del mercato di tale Stato membro; b) gli obblighi sono volti a far fronte a rischi o problemi che emergano o diventino evidenti dopo la data di applicazione della presente direttiva e che non siano altrimenti regolamentati da altre misure comunitarie o nell’ambito di esse. 2. Gli eventuali obblighi imposti in applicazione del paragrafo 1 non limitano o influenzano altrimenti i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE. …” Art. 4, dir. 2006/73/CE

5 5 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Su questa premessa è possibile esaminare l’art. 19

6 6 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Paragrafo 1: “Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8”

7 7 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Paragrafo 3: “Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate: — sull'impresa di investimento e i relativi servizi, — sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, — sulle sedi di esecuzione, e — sui costi e gli oneri connessi cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato”

8 8 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  I riportati comma dell’art. 19 pongono due regole di condotta diverse Par. 1: “… agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti …”: generale di orientamento dell’azione dell’intermediario Par. 3: “informazioni appropriate … cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti Finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa”: finalizzata alla dazione di informazioni incidenti sulla decisione del cliente

9 9 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Il par. 1 dell’art. 19

10 10 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  In quale rapporto stanno tra loro le due regole?  R.: il par. 3 contiene una specificazione della regola del par. 1 Da cosa si vede?

11 11 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento 1. Interpretazione logica: la dazione di informazioni funzionali alle decisioni di investimento del cliente è una forma di “servizio” agli interessi dello stesso 2. Interpretazione letterale: “Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento … e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8”. 3. Interpretazione sistematica: v. la disciplina dei “clienti professionali” (v. infra)

12 12 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Cliente professionale: “Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume” (all. II, dir. 2004/39/CE)

13 13 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Esempi (v. ancora sez. II della direttiva):  enti creditizi;  b) imprese di investimento;  c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;  d) imprese di assicurazione;  e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;  f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;  g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;  h) singoli membri di una borsa;  i) altri investitori istituzionali;  le imprese di grandi dimensioni

14 14 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  gli artt. 26 ss. dir. 2006/73/CE limitano grandemente l’applicazione ai “clienti professionali” dei par. da 2 a 8 dell’art. 19 dir. 2004/39/CE, dal momento che collegano esplicitamente gli obblighi informativi ai “clienti al dettaglio” o a “potenziali clienti al dettaglio”, specificando espressamente i casi in cui le informazioni devono essere estese ai “clienti professionali”.

15 15 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  In particolare, gli artt. 26 ss., dir. 2006/73/CE, non escludono che ai clienti professionali si applichi l’obbligo di “servire al meglio gli interessi dei … clienti”. Ciò significa che detto obbligo non soffre limitazioni nei confronti dei “clienti professionali”, rispetto ai quali, pertanto, l’obbligo medesimo si applica.

16 16 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Alcune conclusioni

17 17 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Centralità della regola di condotta prevista dal par. 1 dell’art.19: a differenza della regola del par. 3, essa si applica anche ai “clienti professionali”, ossia a quanti sono postulati in possesso della “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”

18 18 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento Questo, peraltro, significa che l’ordinamento non ha alcuna fiducia che quanti sono in possesso “della “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”, siano effettivamente in grado di curare i propri interessi in un mercato particolarmente complesso come quello finanziario

19 19 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Attenzione: la regola dettata dal par. 1 dell’art. 19 è stata sempre presente nella regolazione del mercato finanziario  V. infatti

20 20 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Art. 21 a) tuf (prima del 2007): “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati …”

21 21 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Art. 11, dir. 93/22/CE: “Gli Stati membri elaborano le norme di comportamento che le imprese di investimento devono osservare in permanenza. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti e devono essere applicate in modo da tenere conto della natura professionale della persona a cui è fornito il servizio. Se opportuno, gli Stati membri applicano queste norme anche al servizi accessori di cui all'allegato, sezione C. Questi principi obbligano l'impresa d'investimento a: agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato …”

22 22 Analisi civilistica dei criteri generali per la prestazione dei servizi di investimento  Art. 6, l. n. 1/1991: “nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente …”


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