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Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.

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Presentazione sul tema: "Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo."— Transcript della presentazione:

1 Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo Della Santina

2 MORTE RECESSO 1 2 liquidare quota agli eredi sciogliere la società continuarla con gli eredi se questi vi acconsentono quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci quando sussiste una giusta causa nei casi disciplinati dal contratto sociale disciplina legale Cause di scioglimento: disciplina legale SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

3 3 ESCLUSIONE Solo disciplina legale: Di diritto Art. 2288 c.c. Eventuale Art. 2286 c.c. Il socio che sia stato dichiarato fallito SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

4 Esclusione Eventuale – Art. 2286 c.c. - grave inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale - interdizione - inabilitazione - a seguito di condanna penale che comporta l’interdizione dai pubblici uffici - in caso di conferimento della propria opera (quando vi è la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita) - in caso di conferimento del godimento di una cosa, per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori

5 Procedimento di ESCLUSIONE EVENTUALE (art. 2287 c.c.) Delibera della maggioranza dei soci non computandosi nel numero di questi il socio da escludere 30 giorni successivi dalla comunicazione al Socio Effetto entro il termine di cui sopra, al tribunale Opposizione SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

6 Il socio o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinata: in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento Tenendo in conto l’evoluzione delle operazioni in corso Infatti, fatto salva una espressa clausola contraria prevista dai patti sociali (sulla cui efficacia si avanzano però dei dubbi), la liquidazione della quota va fatta sulla base di una situazione patrimoniale della società che rappresenti l’effettiva consistenza economica del patrimonio al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

7 In conseguenza di ciò il valore attribuito alla quota risulta generalmente superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile riferibile al socio, e ciò perchè: Oltre alla quota di patrimonio netto spettante al socio di diretta derivazione contabile (capitale più riserve di utili) emergerà (o potrà emergere) un maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili del patrimonio SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

8 Caratteristiche della S.a.s. DUE CATEGORIE DI SOCI 1.ACCOMANDATARI 2.ACCOMANDANTI Responsabilità illimitata Ai soci accomandatari si applicano le norme relative ai soci di S.n.c. Ai soci accomandanti è consentito trasferire le proprie quote Responsabilità limitata Con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (disciplina legale) Con le modalità previste dallo statuto

9 LA CESSIONE DI QUOTE NELLA S.R.L. Art. 2462 c.c. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio 1. Art. 2468 c.c. Caratteristiche della S.r.l. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni Non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari c.d. partecipazione chiusa 2.

10 Art. 2468 c.c. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento se l’atto costitutivo non prevede diversamente fatto salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di PARTICOLARI DIRITTI Amministrazione Distribuzione degli utili 3. 4. LA CESSIONE DI QUOTE NELLA S.R.L.

11 Art. 2469 c.c. Principio legale Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte Principio convenzionale Atto costitutivo può limitare e/o condizionare la libera trasferibilità delle quote di partecipazione tramite: Clausola di prelazione Clausola di gradimento LA CESSIONE DI QUOTE NELLA S.R.L. Principio legale Principio convenzionale

12 CLAUSOLA DI PRELAZIONE In generale la PRELAZIONE è il diritto (del soggetto a cui viene concessa) di essere preferito ad altri a parità di condizioni nella stipula di un determinato atto giuridico (vendita, affitto,…) Nel caso della cessione di quote di partecipazione di S.r.l. il diritto di prelazione consente ai soci della stessa di essere preferiti, a parità di condizioni, ai terzi. Il diritto di prelazione è previsto come clausola specifica nell’atto costitutivo (melius: nello statuto che ne costituisce parte integrante) Nelle S.r.l. non è previsto lo statuto come atto a se stante mancando il richiamo all’art. 2328 c.c.

13 Può essere coniugata in molti modi e comunque deve prevedere: 1.L’obbligo del socio alienante di comunicare agli altri soci e eventualmente all’organo amministrativo la propria volontà di procedere alla cessione in tutto o in parte della propria quota; 2.Le condizioni della prospettata cessione: prezzo offerto, tempi e modalità di pagamento; 3.Il tempo che deve essere concesso ai soci per decidere circa l’esercizio della prelazione; 4.Le modalità della prelazione nell’ipotesi in cui essa venga esercitata in modo frazionato o da più soci. CLAUSOLA DI PRELAZIONE

14 CLAUSOLA DI GRADIMENTO Si tratta di una clausola che subordina la cessione della quota di partecipazione al gradimento del potenziale nuovo socio da parte dell’organo amministrativo o degli altri soci o di terzi (arbitri) La clausola di gradimento deve essere disciplinata prevedendo condizioni e limiti in modo che non risulti una clausola c.d. di “mero gradimento” Quando di fatto la clausola di gradimento o più in generale le condizioni poste nello statuto precludono la trasferibilità della quota (anche nel caso di successione a causa di morte) al socio o ai suoi eredi spetta il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.

15 MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE Art. 2470 c.c. Il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese da parte del Notaio autenticante l’atto di cessione della partecipazione Art. 36 c.1-bis D.L. 112/2008 conv. con. mod. nella L. 133/2008: Il commercialista avanti a cui l’atto è stato formato deve depositare in via telematica l’atto di cessione sottoscritto con firma digitale presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni decorrenti dall’ultima firma digitale apposta LA CESSIONE DI QUOTE NELLA S.R.L.

16 ESEMPIO CONTRATTO CESSIONE QUOTE S.r.l. Autentica del Notaio

17 ESEMPIO CONTRATTO CESSIONE QUOTE S.r.l. Autentica del Notaio

18 Autentica del Commercialista ESEMPIO CONTRATTO CESSIONE QUOTE S.r.l.

19 ESEMPIO CONTRATTO CESSIONE QUOTE S.r.l. Autentica del Commercialista

20 RECESSO Principio legalePrincipio convenzionale Lo statuto può prevedere ulteriori casi. Per esempio: nel caso di aumento del capitale sociale Art. 2473 c.c. Casi previsti dalla disciplina legale SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

21 Principio legale – Art. 2473 c.c. Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno acconsentito: al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società alla fusione o scissione alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale alla rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 quarto comma Il diritto di recesso spetta ai soci quando la società è contratta a tempo indeterminato


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