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1 SESSIONE POMERIDIANA A CURA DEL SERVIZIO CENTRALE AMBIENTE D.ssa Daniela Capaccioli (Responsabile Servizio Centrale Ambiente) Prof. Fabrizio De Poli.

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1 1 SESSIONE POMERIDIANA A CURA DEL SERVIZIO CENTRALE AMBIENTE D.ssa Daniela Capaccioli (Responsabile Servizio Centrale Ambiente) Prof. Fabrizio De Poli (Consigliere del Capo di Gabinetto del Ministero Ambiente)

2 2 STRUTTURA DELLA SESSIONE GLI ASPETTI DA APPROFONDIRE DELLE DUE DIRETTIVE  IL CAMPO DI APPLICAZIONE  IL PRODUTTORE  L’IMMISSIONE SUL MERCATO  GLI OBBLIGHI DI MARCATURA  I LIMITI DI TOLLERANZA

3 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

4 4 “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

5 5 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE “apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua” (Proposta Decreto Legislativo: Art. 3, a)

6 6 DIPENDENZA PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO  Per il campo di applicazione di questa normativa, "dipendente" significa che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria.  Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria.  Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della direttiva.

7 7 CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

8 8 …PARTI DI TIPI DI APPARECCHIATURE Apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da considerarsi come prodotti finiti. Se l'altro tipo di apparecchiatura è un'installazione fissa essa non ricade nel campo di applicazione del Decreto. Una installazione fissa, nel senso più ampio del termine è definita come una combinazione di varie apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti (da qui in poi chiamati parti) assemblate o montate da un installatore/montatore in un dato posto per operare insieme in un dato ambiente per svolgere un compito specifico, ma non intese per essere immesse sul mercato come una singola unità funzionale o commerciale (Orientamenti del TAC)

9 9 PRODOTTI FINITI  La normativa si applica ai "prodotti finiti" e non ai componenti o ai sottoassiemi.  Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

10 10 IL PRODUTTORE

11 11 IL PRODUTTORE Direttiva 2004/96/CE  fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;  rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);  importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Proposta decreto legislativo  fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;  rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;  importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

12 12 IL PRODUTTORE Proposta decreto legislativo: ……. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

13 13 IL PRODUTTORE? A S B C Ai sensi della direttiva RAEE: A: E’ produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti “esportati” in Spagna. B: E’ produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S. A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

14 14 IMMISSIONE SUL MERCATO

15 15 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA “Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”.

16 16 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

17 17 CHI IMMETTE SUL MERCATO? A S B C A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

18 18 OBBLIGHI DI MARCATURA IL CASSONETTO BARRATO E L’IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

19 19 MARCATURA DEI PRODOTTI 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.

20 20 CHI APPONE LA MARCATURA? A S B C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare “una indicazione che consenta di identificarlo” B: Appone a sua volta “una indicazione che consenta di identificarlo” A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

21 21 DIRETTIVA ROHS

22 22 CAMPO DI APPLICAZIONE  Grandi elettrodomestici  Piccoli elettrodomestici  Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni  Apparecchiature di consumo  Apparecchiature di illuminazione  Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)  Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero  Distributori automatici  Lampade ad incandescenza  Apparecchi di illuminazione delle abitazioni.

23 23 ESCLUSIONI/ESENZIONI ESCLUSIONI  Dispositivi elettromedicali  Apparecchiature di monitoraggio e controllo  Pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006;  Reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006.  Prodotti non immessi sul mercato ESENZIONI  Le applicazioni elencate all’allegato della Direttiva e nella Proposta di Decisione della Commissione.

24 24 CAMPO DI APPLICAZIONE WEEE VS ROHS Il campo di applicazione della Direttiva RoHS è più ampio di quello della Direttiva WEEE.  Le apparecchiature che sono parte di altri tipi di apparecchiature che non ricadono nel campo di applicazione della WEEE, sono comunque ricomprese nel campo di applicazione della RoHS.  E’ importante sottolineare che la Direttiva RoHS, come la Direttiva RAEE, non si applica ai componenti o ai sottoassiemi, ma ai "prodotti finiti". Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla RoHS, anche tutti i componenti che lo costituiscono devono a loro volta essere conformi.

25 25 LIMITI DI TOLLERANZA Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio; per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.


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