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CORSO DI DIRITTO UE (8) LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO.

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Presentazione sul tema: "CORSO DI DIRITTO UE (8) LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO."— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI DIRITTO UE (8) LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

2 Il sistema delle fonti del diritto dell’Unione Diritto primario -Trattati (UE e FUE) -Principi generali del diritto -Carta dei diritti fondamentali Fonti intermedie -Diritto internazionale generale -Accordi internazionali

3 Diritto secondario o derivato - Atti di base adottati dal P.E, dal Consiglio o congiuntamente - Atti d’attuazione o d’esecuzione adottati dalla Commissione Tipi: Regolamenti Direttive Decisioni

4 Rapporti tra le fonti di diritto primario tra di loro - i Trattati devono essere interpretati in maniera conforme a principi generali e alla Carta Rapporti tra le fonti di diritto primario e le fonti di diritto derivato - gli atti delle istituzioni devono essere interpretati in maniera conforme alle fonti di diritto primario - in caso di incompatibilità non sanabile, gli atti delle istituzioni sono illegittimi o invalidi

5 Rapporti tra le fonti di diritto derivato Non vi è gerarchia tra atti appartenenti a tipi diversi Vi è gerarchia tra atti di base e atti d’attuazione o d’esecuzione: in caso di incompatibilità, i secondo sono illegittimi o invalidi

6 Le fonti della protezione dei diritti dell’uomo Articolo 6 TUE 1.L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

7 2.L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3.I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

8 Tre fonti: 1. La Carta (art.6.1) 2. La CEDU (quando l’UE diverrà parte) (art. 6.2) 3. La CEDU e le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri in quanto principi generali (art. 6.3)

9 I- Il punto di partenza Assenza nei trattati originari di qualsiasi riferimento ai diritti dell’uomo Posizione della Corte costituzionale italiana e del Tribunale federale costituzionale: riserva di potere di controllo del rispetto dei diritti fondamentali come protetti dalla Costituzione nazionale Corte cost. n. 183/73 Frontini (III.4.3, p. 184) Bundesverfassungsgericht Solange I (III.4.3, id.)

10 La riserva è tuttora mantenuta Corte cost.n. 170/84 Granital, III.4.6, p. 192

11 II- La risposta della Corte di giustizia I diritti fondamentali vanno rispettati dalla Comunità in quanto fanno parte dei principi generali I principi generali sono ricavati - dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri - dai trattati internazionali che tutelano tali diritti e dei quali gli Stati membri sono parti in particolare la CEDU

12 Corte giust. 4/73, Nold (III.4.3, p. 185) Valore delle fonti indicate: fonti di ispirazione e non fonti vincolanti in quanto tali

13 III – CEDU e UE L’Unione non era e ancora non è parte contraente La CEDU è soltanto fonte di ispirazione (anche la giurisprudenza della Corte EDU) L’adesione formale dell’Unione alla CEDU Il parere (negativo) 2/94 della Corte (III.4.2., p. 182): mancanza di una base giuridica che consenta l’adesione

14 L’art. 6.2 TUE (post-Lisbona) L’Unione aderisce ma l’adesione non comporta estensione delle competenze dell’Unione Protocollo n. 8, art. 1: L’adesione “deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda: a)le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea, b)i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

15 Il progetto di accordo Il parere (negativo) 2/13 della Corte di giustizia: caratteri dell’ordinamento dell’Unione compromessi (in particolare l’autonomia del sindacato della Corte sulla legittimità degli atti dell’Unione)

16 CEDU, diritto dell’Unione e Corte EDU Non essendo (ancora) l’Unione parte contraente, un ricorso alla Corte EDU contro l’Unione per violazione dei diritti CEDU non è ammissibile La Corte EDU è invece competente se il ricorso è proposto contro uno Stato membro che ha violato i diritti CEDU nell’attuare il diritto UE

17 La sentenza Bosphorus Il caso III.4.5. p. 189 s. (sanzioni ONU contro la ex-jugoslavia – reg. d’attuazione – aereo di proprietà jugoslava – leasing a società turca – sequestro in Irlanda – violazione del diritto di proprietà – rinvio pregiudiziale di validità – rigetto – ricorso alla Corte EDU)

18 Presupposto: secondo la Corte EDU l’ordinamento dell’Unione prevede un sistema di tutela dei diritti fondamentali che garantisce una tutela equivalente a quello della CEDU La Corte EDU si astiene perciò dal pronunciarsi su casi che coinvolgono il diritto dell’Unione

19 Casi in cui la Corte EDU si ritiene competente: I. Casi in cui uno Stato membro viola un diritto fondamentale - applicando un atto dell’Unione - che gli lascia un margine d’apprezzamento che gli consentirebbe di rispettare il diritto fondamentale II. Casi in cui risulti che il sistema di tutela dei diritti fondamentali garantito dalla UE non è sufficiente

20 Corte EDU M.S.S. c. Belgio III.4.5, p. 190 (asilo – reg. c.d. Dublino – esame della domanda - competenza dello Stato di primo ingresso - trasferimento dal Belgio alla Grecia – rischio di trattamenti inumani e degradanti in Grecia -– Possibilità di non trasferire – Sussiste – Violazione dell’ art. 3 CEDU)

21 La Carta dei diritti fondamentali L’origine: il Consiglio europeo di Colonia (3- 4.6.1999) e la convocazione di una “convenzione” La proclamazione della Carta a Nizza (13- 14.10.2000) Valore giuridico? (v. dichiarazione di Laeken, Introduzione, 8.2, p. 8.3)

22 Valore interpretativo (attraverso i principi generali) Corte giust. C-341/05, Laval, III.5.2, p. 194 (libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE) – impresa lettone che svolge lavori in Svezia – mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro – sciopero sindacati svedesi – diritto di azioni collettive (art. 28 Carta) – limiti)

23 Valore obbligatorio quando è richiamata nell’atto Corte giust. C-540/03, P.E. c. Consiglio III.5.2, p. 195 (immigrazione – direttiva “ricongiungimento familiare” – Richiamo alla Carta contenuto nel preambolo - art. 8 (minori) - Interpretazione conforme (alla CEDU) e alla Carta )

24 L’art. 6.1 TUE: “lo stesso valore giuridico dei trattati” La ri-proclamazione della Carta a Strasburgo Le “spiegazioni”

25 Le clausole orizzontali della Carta Art. 6.1.3 “ I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni”.

26 Carta e Costituzione nazionale Art. 53 (Livello di protezione) Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

27 Corte giust. C-399/11 Melloni III.5.4., p. 199 (mandato d’arresto europeo – esecuzione – condanna in contumacia – Costituzione spagnola - garanzia di ripetizione del giudizio – incompatibilità con la decisione-quadro - primato)

28 Carta e CEDU Art. 52.3 “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.”

29 Corte giust. C-411/10 e C-493/10, N. S. (III.5.4., p. 201) (asilo – Regolamento di Dublino – sentenza Corte EDU caso M.S.S. – Interpretazione conforme)

30 Ambito di applicazione della Carta (e dei principi generali) Art. 51.1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

31 Corte giust. C-617/10 Akerberg Fransson III.6.3., p. 208 (ne bis in idem – doppia sanzione penale e amministrativa per evasione fiscale – IVA - Campo d’applicazione del diritto UE – Art. 50 della Carta - Applicazione)


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