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Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA LEGGE 190/2014 HA PROFONDAMENTE MODIFICATO L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13.

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2 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA LEGGE 190/2014 HA PROFONDAMENTE MODIFICATO L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.Lgs. 472/1997) PREVEDENDO, RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE, UNA DISTINZIONE FRA LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LE ALTRE IMPOSTE.

3 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO SI APPLICA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015. NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRECISATO CHE LA NUOVA DISCIPLINA E’ APPLICABILE ANCHE PER REGOLARIZZARE LE VIOLAZIONI COMMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI.

4 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI SONO QUELLE RELATIVE AI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ( AD ES. IRPEF, IRES, IVA, IRAP, RITENUTE, IMPOSTA DI REGISTRO ). PER TALI IMPOSTE:

5 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario - VIENE MENO IL LIMITE ANNUALE ED È AMPLIATO IL TERMINE ENTRO CUI È POSSIBILE RAVVEDERSI; - LA MISURA DELLA SANZIONE AUMENTA MAN MANO CHE AUMENTA IL TEMPO ENTRO CUI LA VIOLAZIONE È SANATA; - VIENE MENO LA PRECLUSIONE ALL’UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DERIVANTE DALL’INIZIO DEI CONTROLLI FISCALI E IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE SINO ALLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE OVVERO DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ EMESSE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE O DEL CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE.

6 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA NUOVA MISURA DELLA SANZIONE RIDOTTA E’:  UN QUINDICESIMO (CIOÈ LO 0,2%) PER OGNI GIORNO DI RITARDO FINO AL QUINDICESIMO, RISPETTO ALL’ORDINARIA SCADENZA;  UN DECIMO (CIOÈ IL 3%), SE IL PAGAMENTO AVVIENE FRA IL QUINDICESIMO ED IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA;  UN NONO (CIOÈ IL 3,33%), SE IL PAGAMENTO AVVIENE FRA 31 E 90 GIORNI DALLA SCADENZA;  UN OTTAVO (CIOÈ IL 3,75%), SE IL PAGAMENTO AVVIENE OLTRE 90 GIORNI ED ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OVVERO, QUANDO NON È PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA, ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA;

7 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario  UN SETTIMO (CIOÈ IL 4,29%), SE IL PAGAMENTO AVVIENE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OVVERO, QUANDO NON È PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA, ENTRO DUE ANNI DALLA SCADENZA;  UN SESTO (CIOÈ IL 5%) SE IL PAGAMENTO AVVIENE OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OVVERO, QUANDO NON È PREVISTA UNA DICHIARAZIONE PERIODICA, OLTRE DUE ANNI DALLA SCADENZA;

8 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario E’ PRECLUSO L’UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E NON E’, QUINDI, CONSENTITO BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IN CASO DI NOTIFICA DI: - COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ PER CONTROLLI EX ARTT. 36-BIS E 36-TER DEL D.P.R. 600/1973; - AVVISI DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE.

9 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA CIRCOLARE N. 6/E DEL 19/2/2015 HA PRECISATO CHE LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ PRECLUDE IL RAVVEDIMENTO SOLO PER LE IMPOSTE IN ESSA CONTESTATE AD ESEMPIO: SE E’ CONTESTATO L’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE 2013, IL RAVVEDIMENTO E’ CONSENTITO PER REGOLARIZZARE GLI OMESSI VERSAMENTI IVA.

10 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario L’INIZIO DI UNA VERIFICA O LA CONSEGNA DI UN PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE (PVC) NON PRECLUDE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. PERO’, LA NOTIFICA DEL PVC COMPORTA CHE L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE RIDOTTA AD UN QUINTO.

11 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA POSSIBILITA’ DI RAVVEDERSI ANCHE DOPO LA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE, BENEFICIANDO DELLE SANZIONI RIDOTTE AD UN QUINTO, HA PORTATO ALL’ABROGAZIONE DEGLI ISTITUTI:  DELLA DEFINIZIONE DEL PVC (art. 5-bis del D.Lgs. 218/97);  DELLA DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO (art. 5, commi da 1bis a 1quinques);  DELL’ACQUIESCENZA (art. 15). ESSI CONSENTIVANO, IN CASO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DI TALI ATTI, DI BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE AD UN SESTO.

12 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario TUTTAVIA, PER L’ANNO 2015, TALI ISTITUTI CONTINUANO AD APPLICARSI E CONVIVONO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. PERTANTO, IL CONTRIBUENTE PUO’ ANCORA SCEGLIERE QUALE E’ PER LUI PIU’ CONVENIENTE. NELLA TABELLA CHE SEGUE SI EVIDENZIANO LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E GLI ISTITUTI AD ESSO ALTERNATIVI:

13 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario RAVVEDIMENTO OPEROSO ADESIONE PVC/ACQUIESCENZA POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZARE SOLO ALCUNE CONTESTAZIONI OBBLIGO DI DEFINIZIONE INTEGRALE DI TUTTE LE CONTESTAZIONI VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE POSSIBILE VERSAMENTO RATEALE (8/12 RATE TRIM.LI) SANZIONI RIDOTTE A 1/5SANZIONI RIDOTTE A 1/6

14 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario PER I TRIBUTI NON AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, COME I TRIBUTI LOCALI (AD ES. L’ IMU), L’UNICA MODIFICA RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE E’ L’INTRODUZIONE DELLA SANZIONE RIDOTTA AD UN NONO SE IL PAGAMENTO AVVIENE FRA 31 E 90 GIORNI DALLA SCADENZA.

15 Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario PER IL DIRITTO ANNUALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON LA NOTA N. 16919 DEL 6/2/2015, HA RIBADITO CHE NON SI APPLICANO LE SANZIONI RIDOTTE PREVISTE DALL’ART. 13 DEL D. LGS 472/1997 BENSÌ QUELLE DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.M. 54/2005 CIOE’: - UN OTTAVO, SE IL PAGAMENTO AVVIENE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SCADENZA; - UN QUINTO, SE AVVIENE OLTRE I 30 GIORNI ED ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA.


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