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PubblicatoGiustino Cavalli Modificato 8 anni fa
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Società per azioni Mariasofia Houben
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Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
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S.p.a.: Costituzione 2 fasi: 1)Stipulazione atto costitutivo 2)Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
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S.p.a.: Costituzione Requisiti (art. 2329 c.c.) 1)Sottoscrizione integrale dell’intero capitale sociale capitale minimo: 120.000 euro 2)Versamento dei conferimenti: almeno ¼ di quelli in denaro se la s.p.a. è costituita per contratto; integrale in caso di conferimenti in natura o di s.p.a. costituita per atto unilaterale
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S.p.a.: Costituzione Requisiti: 3) Autorizzazioni e altre condizioni eventualmente richieste da leggi speciali
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L’iscrizione nel registro delle imprese Il notaio che riceve l’atto costitutivo, entro 20 giorni, provvede all’iscrizione della società nel registro delle imprese Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica (art. 2331, co. 1., c.c.)
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Atto costitutivo L’atto costitutivo contiene almeno gli elementi indicati dall’art. 2328 c.c., e dunque in esso sono indicati: -La denominazione della società, la sua sede e le eventuali sedi secondarie -L’attività che costituisce l’oggetto sociale -L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
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Atto costitutivo -Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni -Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura -Le norme per la ripartizione degli utili -Il sistema di amministrazione adottato -Il numero degli amministratori e i loro poteri
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Atto costitutivo Il numero dei componenti il collegio sindacale La durata della società, o, qualora la società sia a tempo indeterminato, il periodo di tempo (comunque non superiore a un anno) decorso il quale i soci possono esercitare il diritto di recesso
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Lo statuto Ulteriori norme relative al funzionamento della società possono essere contenute nello statuto. Lo statuto, anche se forma oggetto di un atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo, e in caso di contrasto, prevale su di esso (art. 2328, co. 3, c.c.)
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I patti parasociali Può accadere che una parte o tutti i soci di una s.p.a. stipulino fra loro contratti diversi ma collegati al contratto di società, con i quali regolano determinati profili della loro partecipazione alla società: patti parasociali
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I patti parasociali Con i patti parasociali le parti solitamente si accordano per coordinare il loro comportamento in assemblea, ad esempio -Impegnandosi a votare in un certo modo (sindacati di voto) -Scambiandosi preventivamente solo opinioni in merito alle loro intenzioni di voto (patti di consultazione)
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I patti parasociali Oppure -Per limitare o vietare temporaneamente il trasferimento delle azioni (sindacati di blocco) -Per concordare determinate strategie operative (patti di gestione)
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Patti parasociali: effetti Effetti solo obbligatori: essi vincolano solo i soci che vi partecipano e sono giuridicamente privi di effetti nei confronti della società e nei confronti di terzi.
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Patti parasociali Art. 2341-bis c.c. i patti parasociali che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: -Hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nella spa o nella società che la controlla -Pongono limiti al trasferimento delle azioni della società o della sua controllante
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Patti parasociali Hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società o sulla sua controllante
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Durata Non possono avere durata superiore a cinque anni ( o tre anni in caso di società con azioni quotate, art, 123 TUF) Sono possibili i patti a tempo indeterminato ma in questo caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 180 gg
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Patti parasociali a tempo indeterminato Sono ammessi senza limitazioni di tempo i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi (società tramite le quali si realizza una joint-venture)
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Conferimenti Nella s.p.a. possono essere imputati a capitale sociale solo i conferimenti di denaro e quelli di crediti e di beni in natura. Non sono imputabili a capitale gli apporti di prestazioni di opera o servizi (art. 2342 c.c., co. 5)
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Azioni Azione quale unità di partecipazione al capitale Caratteristiche: -indivisibilità: non può essere frazionata -Autonomia: ogni azione rappresenta una partecipazione unitaria e compiuta alla società -Standardizzazione: ogni azione ha identico valore nominale e conferisce uguali diritti
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Azioni MA Art. 2348 c.c.: è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi
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Azioni e diritti Ci sono diritti che spettano a ciascuna azione in quanto tale: diritto di partecipare all’assemblea, di denunciare i fatti censurabili al collegio sindacale, di esaminare i libri sociali. Questi diritti spettano a qualunque socio e non possono essere graduati
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Diritti di minoranza Ci sono diritti che spettano a numero di azioni tali da raggiungere una certa frazione del capitale: diritto di chiedere l’annullamento delle deliberazioni assembleari invalide (5 % spa chiuse, 1 % spa aperte); diritto di esercitare l’azione di responsabilità (20 % spa chiusa, 2,5% spa aperta), diritto di denunciare all’autorità giudiziaria il fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori (10 % spa chiusa, 5% spa aperta)
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Diritti proporzionali Alcuni diritti spettano in misura proporzionale: diritto di voto, diritto agli utili, diritto alla liquidazione in caso di scioglimento della società o di recesso, diritto di opzioni in caso di aumento di capitale a pagamento.
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Diritti sociali: contenuto Diritti amministrativi: diritti che riguardano la voice all’interno della società partecipazione all’assemblea, voto, facoltà di impugnare alcune delibere, facoltà di esercitare l’azione di responsabilità contro gli organi sociali Diritti patrimoniali: diritto all’utile e alla quota di liquidazione in caso di scioglimento di società
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Diritti sociali: contenuto Diritti misti: hanno sia la componente amministrativa che quella patrimoniale diritto di recesso, diritto di opzione
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Circolazione delle azioni Normalmente le azioni sono liberamente trasferibili E’ possibile tuttavia che la legge o le parti stabiliscano diversamente
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Categorie di azioni Art. 2348, co. 2, c.c. Costituiscono categorie di azioni quelle azioni che abbiano maggiori o minori diritti rispetto a quelli attribuiti alle cd. azioni ordinarie (principio one share one vote)
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Categorie di azioni Possono crearsi ad esempio: - azioni con privilegi patrimoniali -Azioni senza diritto di voto -Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad es. voto limitato alle assemblee straordinarie o alla nomina degli amministratori)
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limiti Il valore delle azioni a voto escluso o limitato non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Perché? Per evitare un eccessivo “effetto leva”
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Limiti Divieto di voto plurimo
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