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“GLI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI”

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Presentazione sul tema: "“GLI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI”"— Transcript della presentazione:

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2 “GLI ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI”
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella Direttore Generale delle Finanze Ministero dell’Economia e delle Finanze

3 Accordi internazionali sullo scambio di informazioni
In materia di trattati fiscali la posizione dell’Amministrazione finanziaria italiana è tradizionalmente ispirata ai principi della trasparenza e dello scambio di informazioni a fini fiscali Nell’esercizio delle proprie competenze e in attuazione degli obiettivi di politica tributaria, il Dipartimento delle Finanze negozia accordi internazionali in materia fiscale nella forma di: Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Taxation Agreement, DTA), che generalmente contengono un’apposita disposizione in materia di scambio di informazioni ispirata all’Articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE Tax Information Exchange Agreements (TIEA), anch’essi ispirati al Modello OCSE

4 Convenzioni contro le doppie imposizioni (1)
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti Le Convenzioni hanno inoltre lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale: a questo fine, esse prevedono anche disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e, in particolare, di scambio di informazioni ai fini fiscali. Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE. Un ulteriore modello di riferimento è quello elaborato in ambito ONU

5 Convenzioni contro le doppie imposizioni (2)
L’Italia ha attualmente in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni con 96 Paesi Dal 2005, anno nel quale in sede OCSE è stato introdotto nel Modello di Convenzione fiscale il nuovo Articolo 26 (superamento del segreto bancario) al fine di elevare lo standard in materia di scambio di informazioni fiscali, l’Italia ha sempre richiesto tale standard nei nuovi Accordi negoziati Sono stati conclusi diversi Protocolli di modifica al fine di aggiornare a tale standard le Convenzioni già esistenti: es. Cipro, Corea del Sud, Federazione Russa, Filippine, Hong Kong, Malta, Mauritius, Messico, Singapore, San Marino, Lussemburgo

6 Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Il TIEA (Tax Information Exchange Agreement) è un accordo, il cui modello è stato elaborato in ambito OCSE, che disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e Territori con i quali non sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni L’Italia ha firmato 7 TIEA (Bermuda, Cayman, Gibilterra, Isole Cook, Guernsey, Isola di Man e Jersey), tre dei quali sono stati recentemente ratificati dal Parlamento (Gibilterra, Isole Cook e Jersey). Il TIEA con Jersey è entrato in vigore il 15 gennaio 2015 Per oggi è la firma di un TIEA con il Liechtenstein. L’accordo è corredato di un Protocollo Aggiuntivo che consente di effettuare richieste di gruppo («group requests») in linea con l’attuale standard previsto dal Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (Articolo 26 del Modello, e relativo Commentario)

7 Convenzione multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa
La Convenzione multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa (così come emendata dal Protocollo del 2010) è uno strumento multilaterale nato in ambito OCSE/Consiglio d’Europa che permette uno scambio di informazioni fiscali equivalente allo standard OCSE del 2012 Finora è stata firmata da 84 giurisdizioni (ma deve essere ancora ratificata da 23) L’Italia ha firmato e ratificato la Convenzione emendata nel 2011 Per l’Italia essa rappresenta una base legale per lo scambio di informazioni fiscali allo standard OCSE con le seguenti 18 giurisdizioni con cui non sono in vigore una Convenzione o un TIEA: Anguilla, Aruba, Belize, Bermuda, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Gibilterra, Groenlandia, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Faroe, Isole Vergini Britanniche, Monserrat, Sint Maarten, Turks and Caicos

8 Accordi futuri L’attività negoziale del MEF per addivenire alla stipula di accordi che consentano il più completo scambio di informazioni fiscali in linea con gli standard internazionali dell’OCSE è continua D’intesa con il MAE, un possibile sviluppo, nel prossimo futuro, potrebbe riguardare l’area dell’America Latina per la quale i trattati fiscali o non sono stati conclusi o sono risalenti e dunque non aggiornati ai più recenti standard

9 Scambio automatico di informazioni: l’accordo FATCA con gli Stati Uniti
È in corso di ratifica parlamentare (A.C A.S.1719) l‘Accordo FATCA con gli USA (“Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie tra i due Paesi, firmato a Roma il 10 gennaio 2014

10 Scambio automatico di informazioni: CRS
Sulla spinta del FATCA è stato sviluppato in sede OCSE un meccanismo multilaterale di scambio automatico di informazioni a fini fiscali (Common Reporting Standard - CRS), approvato il 15 luglio 2014 nella sua versione definitiva, e che ha ricevuto l’endorsement dei capi di stato del G20 a Brisbane nel novembre 2014 Il CRS consente di censire specifiche informazioni finanziarie sugli investitori non residenti che detengono conti presso le istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni, ecc.) e trasmetterle alle autorità fiscali dei Paesi di residenza di tali investitori L’Italia è stata in prima linea in ambito OCSE per lo sviluppo del modello. Inoltre, durante la Presidenza UE ha ottenuto la traslazione del CRS nella legislazione comunitaria attraverso l’adozione della Direttiva «DAC2»

11 Scambio automatico di informazioni: CRS
Il G20 ha sancito il calendario di attuazione: primo scambio di informazioni entro il 2017 («Early adopters») o il Tutte le giurisdizioni, in particolare le piazze finanziarie, sono state incoraggiate a seguire tale tempistica In risposta all’appello del G20 è stato avviato un processo di “commitment” dei membri del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali al calendario di implementazione del CRS

12 Scambio automatico di informazioni: CRS
Al Global Forum dell’ottobre 2014 a Berlino 94 giurisdizioni (che comprendono i 28 Paesi UE) hanno annunciato la loro adesione al calendario di implementazione del G20 58 giurisdizioni si sono impegnate ad attuare il CRS dal 2016, per poi scambiare i dati raccolti nel giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018). Le principali piazze finanziarie (Hong Kong, Singapore, Svizzera) hanno aderito a quest’ultimo calendario In tale occasione, al fine di dare un segno tangibile della volontà di implementare il nuovo standard globale, 51 giurisdizioni tra cui l’Italia (la Svizzera si è aggiunta in seguito) hanno firmato il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), un accordo quadro multilaterale concepito come una piattaforma comune per implementare lo scambio automatico in ambito globale. I CAA avranno come base giuridica la Convenzione Multilaterale OCSE-COE ovvero un Trattato contro le doppie imposizioni (con articolo 26 «allo standard» OCSE)

13 Scambio automatico di informazioni: CRS
L’Italia ha svolto un ruolo importante sia nella elaborazione del CRS sia nel processo di persuasione nei confronti degli altri Paesi per la sua adozione entro il 2017 o il 2018 Il Global Forum sulla trasparenza fiscale ha attribuito all’Italia la presidenza del nuovo gruppo internazionale (AEOI Group) che monitora l’implementazione dello scambio automatico di informazioni fiscali presso tutti i paesi aderenti allo scambio

14 Scambio automatico di informazioni: DAC2
Nel contesto europeo, all’ECOFIN del 14 ottobre 2014 – durante la Presidenza italiana del Consiglio UE – è stato raggiunto un accordo politico sulla revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa («DAC2») che incorpora il CRS nella legislazione europea. La direttiva 2014/107/UE è stata adottata definitivamente dall’ECOFIN il 9 dicembre Avrà effetto dal 1°gennaio 2016 e il primo scambio tra autorità fiscali sarà realizzato nel 2017, con l’eccezione dell’Austria che beneficia di una deroga di un anno Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 31 dicembre 2015 A beneficio delle istituzioni finanziarie europee, sei paragrafi del Commentario del CRS sono stati incorporati nel testo della DAC2

15 Scambio di informazioni: accordi bilaterali - Svizzera
Il 23 febbraio 2015 è stato firmato a Milano il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera Il Protocollo contiene disposizioni in materia di scambio di informazioni sostituendo l’attuale Articolo 27 (scambio di informazioni) con un nuovo testo integralmente mutuato dall’Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni

16 Scambio di informazioni: accordi bilaterali - Svizzera
A differenza dell’Articolo 27 attualmente in vigore, che limita lo scambio alle sole informazioni necessarie per l’applicazione della Convenzione, la nuova disposizione consentirà anche lo scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione della normativa interna relativa alle imposte di qualsiasi natura o denominazione Inoltre, il nuovo Articolo 27 prevede il superamento del «domestic tax interest» e del segreto bancario

17 Scambio di informazioni: accordi bilaterali - Svizzera
Richieste di gruppo. Con l’adozione dell’attuale standard di cui all’Articolo 26 del Modello OCSE e relativo Commentario, il nuovo Articolo 27 consentirà di inoltrare richieste di informazioni concernenti un gruppo di contribuenti (c.d. «group requests»), identificati o identificabili sulla base di comportamenti significativamente indicativi di una possibile irregolarità della loro posizione fiscale, nel rispetto del requisito della prevedibile rilevanza (foreseeable relevance) previsto dal Modello OCSE

18 Scambio di informazioni: accordi bilaterali - Svizzera
Retroattività delle richieste di informazioni. Il Protocollo di modifica consentirà di attivare richieste di informazioni a partire dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo stesso, ma con riferimento a fatti e circostanze esistenti o realizzate alla data di firma, o dopo di essa L’impegno della Svizzera ad attivare lo scambio di informazioni anche in relazione al periodo che decorre dalla data della firma del Protocollo rileva ai fini del trattamento previsto dalla Voluntary Disclosure La retroattività al momento della firma dell’accordo permetterà ai contribuenti con attività finanziarie in Svizzera di procedere alla loro regolarizzazione fruendo del trattamento più favorevole – in termini di riduzione delle sanzioni amministrative – riconosciuto ai Paesi non black list

19 Scambio di informazioni: accordi bilaterali - Svizzera
- Effetti sulle black/white lists La modifica della posizione della Svizzera nelle black/white lists italiane presuppone l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione L’entrata in vigore del Protocollo avrà effetto sulle liste basate esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni, in particolare la «black list costi» (art. 110, comma 10, del Tuir, come modificato dalla Legge di stabilità 2015), e la white list rilevante ai fini del regime fiscale (esenzione) dei proventi delle attività finanziarie di cui al decreto legislativo 239/1996 Liechtenstein: effetti analoghi in termini di trattamento previsto dalla Voluntary Disclosure e inclusione/esclusione nelle/dalle white/black lists si avranno come conseguenza degli accordi con il Liechtenstein


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