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LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 6 – 10 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.

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1 LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 6 – 10 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Parma a.a. 2015-2016

2 1. I VALORI FONDANTI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 2 TUE L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell' uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

3 2. I MECCANISMI DI TUTELA DEI VALORI DELL’UE Art. 7 TUE Meccanismo di allarme 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. Meccanismo sanzionatorio 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. (…)

4 3. ( segue ) I MECCANISMI DI TUTELA DEI VALORI DELL’UE Art. 7 TUE Meccanismo di allarme 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. Meccanismo sanzionatorio 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. (…)

5 4. ( segue ) I MECCANISMI DI TUTELA DEI VALORI DELL’UE Il rispetto dei valori dell’Unione europea (sanciti dall’art. 2 TUE: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze) è una condizione essenziale per acquisire lo status di Stato Membro dell’Unione europeo (art. 49 TUE) e per il pieno godimento, da parte degli Stati membri, di tutti i diritti che sono connessi a tale status. L’ art. 7 TUE prevede due procedure che possono essere attivate in caso di rischio evidente di violazione grave dei valori dell’art. 2 TUE da parte di uno Stato membro ( procedura di allarme ) ovvero di violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro ( procedura di sanzione ). Entrambe le procedure hanno un ambito di applicazione non limitato alle competenze dell’Unione : possono essere attivate anche quando il problema riguarda una competenza autonoma degli Stati membri. Entrambe le procedure coinvolgono le istituzioni politiche dell’Unione. Non possono essere attivate dagli individui e la Corte di giustizia ha un ruolo molto marginale. L’esito della procedura di allarme può essere l’adozione di una constatazione dell’esistenza della violazione, che comporterà un monitoraggio dello Stato membro interessato fino alla risoluzione della situazione (o, in caso contrario, eventualmente, all’attivazione della procedura di sanzione). Tuttavia, la constatazione non comporta la sospensione di alcun diritto di membership. L’esito della procedura di sanzione può essere, invece, la sospensione di alcuni diritti collegati alla membership, tra cui il diritto di voto in seno al Consiglio, ma non l’ espulsione dall’Unione. Questa seconda procedura può essere attivata anche senza che sia stata preventivamente attivata la procedura di allarme.

6 5. L’EVOLUZIONE DEI MECCANISMI DI TUTELA DEI VALORI DELL’UE Art. F, par. 1, TUE (versione post -Trattato Amsterdam) «1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.» Art. F.1 TUE « 1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.(…) »

7 6. (segue) L’EVOLUZIONE DEI MECCANISMI DI TUTELA DEI VALORI DELL’UE caso Haider meccanismo di allerta (Tr. Nizza, 2001-2003) questione ungherese (2012/13) New EU framework to strengthen the Rule of Law (2014) questione polacca (2016)

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