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LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: LA LEGGE E IL CONTRATTO COLLETTIVO

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Presentazione sul tema: "LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: LA LEGGE E IL CONTRATTO COLLETTIVO"— Transcript della presentazione:

1 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: LA LEGGE E IL CONTRATTO COLLETTIVO

2 Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti che concorrono a disciplinare il rapporto di lavoro possono distinguersi: Fonti internazionali e/o sovranazionali Fonti legislative Fonti contrattuali e/o sindacali

3 Fonti internazionali e sovranazionali
DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

4 LA LEGISLAZIONE SPECIALE LE FONTI REGIONALI
FONTI STATUALI LA COSTITUZIONE IL CODICE CIVILE LA LEGISLAZIONE SPECIALE LE FONTI REGIONALI

5 LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DEFINIZIONE: PROCESSO DI NEGOZIAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E LORO RAPPRESENTATIVE DA UN LATO E E LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI DALL’ALTRO.

6 FUNZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
PRIMA FUNZIONE FISSARE LE CONDIZIONI ECONOMICO – NORMATIVE DEL RAPPORTO SECONDA FUNZIONE REGOLARE I RAPPORTI TRA I PROTAGONISTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA cd Relazioni Sindacali

7 Livelli di contrattazione
LIVELLO CONTRATTO PARTI STIPULANTI AMBITO APPLICATIVO Soggettivo Territoriale Primo Accordo Interconfederale Confederazione dei datori di lavoro e dei lavoratori Lo Stato SETTORE ECONOMICO NAZIONALE O DECENTRATO CCNL Federazioni Stato Singolo Datore di Lavoro CATEGORIA Secondo Contratto territoriale OOSS regionali, provinciali, dei lavoratori e dei datori di lavoro DIPENDENTI DI REGIONE, PROVINCIA Contratto Aziendale Datore di lavoro e rappresentanze sindacali AZIENDA SINGOLA Contratto di Prossimità DIPENDENTIAZIENDA O AMBITO TERRITORIALE SINGOLA AZIENDA O AZIENDE DI DATO AMBITO TERRITORIALE

8 Accordi interconfederali
Sono accordi stipulati dalle confederazioni sindacali di entrambe le parti , cui partecipa spesso lo Stato come mediatore e garante. Tali contratti: FISSANO REGOLE COMUNI PER I VARI SETTORI CONTRATTUALI DISCIPLINANO STANDARD MINIMI DI TRATTAMENTO HANNO DETERMINATI OGGETTI PREVALENTI DI INTERVENTO: Regolamentazione assetti contrattuali Rappresentanza e rappresentatività sindacale per la stipula dei contratti.

9 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
NATURA DEL CCNL Mancata attuazione art. 39 Costituzione CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE EX ART C.C.: LE NORME CHE LO REGOLANO SONO QUELLE SUI CONTRATTI IN GENERALE (ARTT SS C.C.)

10 Datore di lavoro non iscritto Datore di lavoro iscritto al sindacato
Campo di applicazione Datore di lavoro non iscritto Datore di lavoro iscritto al sindacato IL DATORE DI LAVORO HA LIBERTA’ DI ADERIRE ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI. SE ISCRITTO DEVE APPLICARE IL CCNL SOTTOSCRITTO DALLA RAPPRESENTANZA DATORIALE CUI APPARTIENE APPLICAZIONE VOLONTARIA: in modo esplicito od implicito MANCATA ADESIONE: può non applicare il CCNL ma deve comunque garantire determinati contenuti; esempi: Retribuzione proporzionata e sufficiente Base imponibile contributiva Trasferimento d’azienda

11 CONTENUTO DEL CCNL PARTE FUNZIONE CONTENUTO NORMATIVA:
Trattamento economico Trattamento normativo Determinare il contenuto ei contratti individuali di lavoro Minimi retributivi Scatti di anzianità Durata periodo di prova Etc… OBBLIGATORIA Disciplinare i rapporti tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro Vincolatività di determinate procedure o adesione ad enti bilaterali. Tregue sindacali. GESTIONALE Risolvere i conflitti in forma transattiva Provvedimenti di gestione del personale: riduzione orario di lavoro o retribuzione per evitare licenziamenti Relazioni industriali: obblighi di informazione e consultazione in determinate situazioni (trasferimenti, licenziamenti, etc…)

12 FORMA-DURATA-RINNOVO CCNL
FORMA: legge e giurisprudenza prevedono la libertà della forma contrattuale, anche se nella prassi è utilizzata la forma scritta DURATA: solitamente ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa (Accordo Quadro del 2009 non firmato dalla CGIL) per evitare vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo si prevedono clausole di cd «ultrattività» RINNOVO: la scadenza del contratto porta all’apertura delle trattative con apposite rivendicazioni che formano oggetto di proposte. Una volta raggiunto l’accordo, chiamato IPOTESI, questo viene sottoposto a referendum o assemblea nelle aziende per l’approvazione.

13 CONTRATTO DI 2° LIVELLO: TERRITORIALE O AZIENDALE
DEFINIZIONE: ha la funzione di integrare il CCNL per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende di un determinato settore territoriale o di una singola azienda. A.I. 28/06/2011 tra CGIL-CISL-UIL e CONFINDUSTRIA ha ridimensionato la funzione della contrattazione collettiva nazionale stabilendo maggiore ambito operativo alla contrattazione collettiva aziendale. Sono seguiti altri accordi analoghi come il TU sulla Rappresentanza (10/01/2014) e quello tra Confcommercio e CGIL (A.I. 26/11/2015)- La legge ha inoltre previsto il cd «contratto di prossimità» (art.8 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011)

14 MATERIE DISCIPLINABILI
CAMPO DI APPLICAZIONE PARTI STIPULANTI DATORE DI LAVORO (ANCHE RAPPRESENTATO DA ASSOCIAZIONE DATORIALE) E RAPPRESENTANTE SINDACALE DEI LAVORATORI MATERIE DISCIPLINABILI Quelle delegate dalla contrattazione nazionale (es: orario di lavoro, premi di produttività, etc) o dalla legge (successione contratti a termine). Viene in questo modo garantita maggiore flessibilità all’esecuzione del rapporto contrattuale EFFICACIA «erga omnes» se ha valenza MIGLIORATIVA. Dubbi sorgono per eventuali previsioni peggiorative: I lavoratori non iscritti alle sigle sindacali che hanno sottoscritto l’accordo potrebbero non aderirvi. La giurisprudenza ritiene che si debba ricorrere al principio di estensibilità anche ai non iscritti: non si può beneficiare dei trattamenti migliorativi e sottrarsi ai sacrifici.

15 Contratti di prossimita’
Hanno caratteristiche peculiari: Capacità di derogare alla disciplina del ccnl e della legge, sia in senso peggiorativo che migliorativo. Hanno efficacia generalizzata a tutti i lavoratori interessati, ovvero erga omnes

16 CAMPO DI APPLICAZIONE PARTI STIPULANTI EFFICACIA FINALITA’
DATORE DI LAVORO (ANCHE RAPPRESENTATO DA ASSOCIAZIONE DATORIALE) LAVORATORI: RAPPRESENTATI DA OOSS COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE SULPIANO NAZIONALE, OVVERO DALLE RAPPRESENTANZE OPERANTI IN AZIENDA. EFFICACIA E’ NECESSARIO CHE IL SOGGETTO SINDACALE FIRMATRIO RAPPRESENTI LA MAGGIORANZA DEI LAVORATORI INTERESSATI. PER CUI IL CONTRATTO DOVRA’ ESSERE SIGLATO DAV RSU/RSA O SE ASSENTI MEDIANTE SPECIFICO MANDATO CONFERITO DALLA MAGGIORANZA DEI LAVORATORI AD UN RAPPRESENTANTE SINDACALE TERRITORIALE FINALITA’ MAGGIORE OCCUPAZIONE QUALITA’ DEI CONTRATTI DI LAVORO ADOZIONE DI FORME DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE INCREMENTO DI OMPETITIVITA’ DEL SALARIO GESTIONE CRISI AIENDALE INVESTIMENTI ED AVVIO NUOVE ATTIVITA’

17 RAPPORTO TRA DIVERSE FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO
FONTI DI DIVERSA NATURA: salvo che la legge non disponga diversamente (come nei contratti di prossimità) la fonte di rango superiore prevale su quella di rango inferiore. La norma di natura subordinata può introdurre solo trattamenti migliorativi. FONTI DI NATURA COLLETTIVA: Se le fonti sono dello stesso livello si applica il criterio della successione temporale: il contratto successivo può derogare anche in senso peggiorativo fatti salvi i diritti quesiti. Se le fonti sono di livello diverso si deve desumere l’effettiva volontà delle parti. In questo senso anche un contratto territoriale può derogare ad uno nazionale in senso peggiorativo, fatti salvi i diritti quesiti. I contratti aziendali, regolando materie delegate dalla legge o dagli A.I., può derogare anche in pejus rispetto al CCNL.


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