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PubblicatoLuigina Bucci Modificato 8 anni fa
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Il catasto Il catasto dei terreni
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Chi gestisce il Catasto L’Agenzia del Territorio. Istituita col Dlgs n. 300/1999. Incorporata nell’Agenzia delle Entrate Essa è un Ente Pubblico non economico che gestisce, per conto del Ministero delle Finanze, il catasto dei terreni e quello dei fabbricati. Svolge attività tecnico-operative a servizio del governo e delle amministrazioni pubbliche.
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Gli ambiti all’interno dei quali l’Agenzia svolge la propria attività: la gestione dell’anagrafe dei beni immobili; la gestione della rappresentazione cartografica del territorio nazionale; l’assolvimento di funzioni di guida nella fase del decentramento catastale; la costituzione di un osservatorio pubblico sul Mercato Immobiliare (OMI);
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Attualmente sul territorio italiano sono in vigore due tipi di Catasto Il Catasto Italiano. Istituito nel 1886 con lo scopo principale di rendere uniforme su tutto il territorio del nuovo Stato Italiano l’imposizione fiscale sui redditi derivanti dai terreni. ↓ non probatorio ( non da la prova giuridica della proprietà, individua i beni e li caratterizza dal punto di vista geometrico e amministrativo- censuario) Il Catasto ex-austriaco Questo Catasto è in vigore sui territori acquisiti dopo la fine della Prima guerra Mondiale. ↓ Probatorio (da la prova giuridica della proprietà)
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Scopi del Catasto italiano Funzione fiscale: determinazione dei redditi degli immobili ai fini dell’applicazione delle imposte dovute allo Stato. Funzione civile: individuare e seguire l’evoluzione ed il mutamento del bene immobile. Funzione giuridica: attribuire valore probatorio ai diritti reali dei beni accatastati
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Il Catasto dei terreni è: Geometrico: fondato sulla rilevazione topografica dei terreni; Particellare: l’oggetto di rilievo topografico e dell’imposizione fiscale è la particella di terreno; Non probatorio: i documenti catastali non costituiscono prova giuridica di proprietà (la Conservatoria dei registri immobiliari individua i titolari dei diritti) ; A estimo indiretto: i redditi dei terreni non sono determinati direttamente osservando la realtà economica della particella, ma indirettamente secondo procedure comparative tra un’azienda studio, per la quale è svolta una determinazione diretta degli estimi, ed il resto delle aziende agrarie di quel territorio
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Fasi di costituzione e mantenimento del catasto: Formazione Pubblicazione Attivazione Conservazione Per il catasto dei terreni le prime tre fasi si sono concluse nel 1956 ed è iniziata la fase di conservazione, attiva ancora oggi.
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Formazione: essa è data dall’insieme di operazioni che portano alla registrazione del bene immobile Tali operazioni sono : Operazioni topografiche Scopo Rappresentazione cartografica delle porzioni di terreno (particelle) Operazioni estimative Scopo Attribuzione a ciascuna particella una qualità ed una classe e determinazione delle tariffe d’estimo al fine di calcolare l’imponibile (base fiscale)
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Definizione di particella Porzioni continue ed uniformi di terreno, situate in un unico Comune censuario, appartenenti allo stesso possessore ed aventi una data qualità di coltura e classe di merito.
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Operazioni estimative Le operazioni estimative comprendono le seguenti operazioni: -Qualificazione: si è provveduto ad attribuire la qualità di coltura delle particelle; -Classificazione: si è provveduto ad attribuire le classi di produttività delle particelle: -Classamento: attribuzione della qualità e della classe a tutte le particelle; -Formazione delle tariffe: si è provveduto a determinare i redditi catastali alle particelle
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La qualificazione: Essa consiste nella attribuzione della qualità di coltivazione presente in ciascuna particella. Esistono, circa, 30 qualità di coltura previste dalla normativa. Il quadro generale sulle qualità di coltura riporta le seguenti informazioni: -il tipo di qualità di coltura ( es. orto); -descrizione del tipo di coltura (es orto: terreno coltivato ad ortaggi per scopo commerciale). Sono esclusi dalla qualificazione i fabbricati urbani, strade, fiumi, ecc. I fabbricati rurali costituiscono una propria particella, ma essendo pertinenze del fondo ad essi è attribuita una rendita potenziale. (requisito di ruralità)
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La classificazione Consiste nell’attribuzione del grado di produttività della particella. Esistono cinque classi di produttività della coltura; tra una classe e la successiva c’è uno scarto del 20%. La classe migliore è la prima. Nel catasto dei terreni la 1^ classe è la migliore. 1^ classe 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^cl.
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Il classamento Il classamento è un’operazione di campagna mediante la quale viene attribuita ad ogni particella del comune la qualità e la classe che le competono. Nel classare una particella si tiene conto delle caratteristiche permanenti e dei metodi ordinari di coltivazione. L’operazione di classamento consiste nel confronto della particella da classare con quelle descritte sul campionario delle particelle tipo. La particella tipo deve rispecchiare le caratteristiche medie di ogni particella.
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Formazione delle tariffe d’estimo La determinazione delle tariffe è compiuta analiticamente (uso del bilancio agrario) solo nel comune tipo (di studio) di ogni circolo censuario e solo nelle aziende studio. La scelta di diverse aziende studio nasce dall’esigenza di rappresentare tutte le classi e le qualità di quel comune. Le aziende scelte non devono essere le migliori ne le peggiori, quindi di essere reali ed ordinarie. Successivamente, utilizzando opportune scale di merito e di collegamento, le tariffe determinate nell’azienda studio vengono estese alle altre particelle del comune e del circolo censuario. Tale azienda verrà scelta per le revisioni successive.
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Redditi catastali Reddito domenicale (R.D.) è il reddito annuo, medio ordinario che si origina dal possesso del terreno(reddito fondiario) ed è a carico del proprietario. Reddito agrario (R.A.) è il reddito d’impresa, annuo, medio, ordinario, che si origina dalla gestione del terreno (coltivazione) ed è attribuito al coltivatore. I redditi catastali derivano dalla tariffa d’estimo, che esprime in moneta la rendita imponibile (RD e RA) di un ettaro di terreno della stessa qualità e classe, per la superficie. imponibile = tariffe d’estimo x superficie della particella
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