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Decreto legislativo ai sensi della Legge Biagi 14 febbraio 2003 n. 30 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.

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1 Decreto legislativo ai sensi della Legge Biagi 14 febbraio 2003 n. 30 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro

2 UGL Ufficio Formazione Quadri FINALITA’  Aumentare i tassi di occupazione  Promuovere la qualità del lavoro  Garantire la stabilità del lavoro  Rendere compatibili le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori ART. 1

3 UGL Ufficio Formazione Quadri CAMPO DI APPLICAZIONE In tutti i settori tranne che per le pubbliche amministrazioni e il loro personale ART. 1

4 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro 0biettivi: - Garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro. - Migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati. - Tutelare le fasce deboli ART. 3

5 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Strumenti: Strumenti: -Agenzie per il lavoro (Capo I) -Agenzie per il lavoro (Capo I) -Tutele sul mercato e disposizioni per i lavoratori svantaggiati (Capo II) -Tutele sul mercato e disposizioni per i lavoratori svantaggiati (Capo II) -Borsa continua nazionale del lavoro (Capo III) -Borsa continua nazionale del lavoro (Capo III) -Regime sanzionatorio (Capo IV) -Regime sanzionatorio (Capo IV)

6 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Agenzie per il lavoro Svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Sono inserite in un albo del Ministero del lavoro articolato su cinque livelli: a)Agenzie di somministrazione abilitate completamente b)Agenzie di somministrazione abilitate parzialmente c)Agenzie di intermediazione d)Agenzie di ricerca e selezione del personale e)Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale ART. 4

7 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione anche:  Le università pubbliche e private  Comuni, camere di commercio, scuole secondarie  Sindacati, associazioni datoriali, enti bilaterali associazioni di tutela del lavoro o delle disabilità  L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro ART. 6

8 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Accreditamenti Le regioni sentiti i sindacati e le associazioni datoriali possono accreditare nel rispetto degli indirizzi ai sensi art. 3 dlgs. 181/01 operatori pubblici e privati per  Le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro  La prevenzione della disoccupazione di lunga durata  L’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati  Il sostegno alla mobilità geografica del lavoro ART. 7

9 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Tutele sul mercato e disposizioni per i lavoratori svantaggiati  Diritto del lavoratore ad indicare i soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati  Divieto di utilizzo mezzi pubblicitari in maniera anonima  Divieto di indagine e comportamento discriminatorio  Divieto di oneri a carico del lavoratore ART. 8

10 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato  Deroga al regime di somministrazione per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati  Prevede l’integrazione tra indennità o sussidio e retribuzione per piani individuali di inserimento  Stabilisce i casi in cui il lavoratore perde i trattamenti di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o altro sussidio collegato allo stato di inoccupazione o disoccupazione ART. 13

11 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Cooperative sociali  L’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati o disabili è favorito attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. ART. 14

12 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico  Sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro  Alimentato da informazioni immesse da operatori pubblici e privati, da singoli lavoratori o dalle imprese  Consultabile liberamente attraverso accessi predisposti da tutti i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati ART. 15

13 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione dà la possibilità ad un soggetto (impresa) definito utilizzatore di rivolgersi ad un somministratore che fornisce i lavoratori necessari. Il lavoratore assunto da un somministratore svolge la sua attività nell’interesse e sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore. ART. 20

14 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa per:  Servizi di consulenza nel settore informatico  Servizi di pulizia, custodia, portineria  Servizi trasporto persone e merci da e per lo stabilimento  Gestione biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini  Consulenza direzionale, ricerca selezione e gestione del personale  Marketing e analisi di mercato ART. 20

15 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro  Gestione di call center  Costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti, particolari attività della cantieristica navale  In tutti i casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ART. 20

16 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa per:  Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo I limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione sono definiti nei contratti collettivi nazionali di lavoro ART. 20

17 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato: a)Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero b)Presso le unità produttive che abbiano fatto ricorso nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi (l. 223/91) c)Nelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della dlgs. 626/94 ART. 20

18 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro Tutela del prestatore di lavoro  Il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti che svolgono le stesse mansioni.  L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi.  I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno il diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali riservaqti ai dipendenti dell’utilizzatore.  L’utilizzatore è responsabile per la violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza.  Le contestazioni disciplinari sono riservate al somministratore ART. 23

19 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro Diritti sindacali e garanzie collettive  Ai lavoratori dipendenti da un somministratore si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 300\70.\  Il lavoratore ha diritto di libertà, di attività sindacale e di partecipazione alle assemblee del personale dipendente dell’utilizzatore.  I lavoratori che operano presso diversi utilizzatori hanno uno specifico diritto di riunione.  L’utilizzatore comunica alle rappresentanze sindacali il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione. ART. 24

20 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Somministrazione di lavoro Somministrazione irregolare In caso di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. ART. 27

21 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Appalto e distacco Appalto -differisce dalla somministrazione per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, -il committente è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, -non costituisce trasferimento di azienda o di ramo d’azienda l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. ART. 29

22 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo III Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco Appalto e distacco Distacco -quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, -il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato. ART. 30

23 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo IV Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento di azienda Gruppi di impresa I gruppi d’impresa possono delegare lo svolgimento di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, -i consorzi possono svolgere i predetti adempimenti per conto dei soggetti consorziati o delegare l’esecuzione ad una società consorziata. ART. 31

24 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo IV Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento di azienda Modifica all’articolo 2112 del Codice Civile Viene riformulato il 5° comma dell’art. 2112 c.c., la novità più rilevante: “è possibile effettuare la cessione di ramo di azienda, inteso come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, se identificata come tale da cedente e cessionario al momento del suo trasferimento ART. 32

25 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile Lavoro intermittente È un contratto che pone il lavoratore a disposizione del datore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo a fronte del quale percepisce un’indennità di disponibilità. ART. 33

26 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile Lavoro ripartito È un contratto che impegna in solido due lavoratori a svolgere un’unica e identica obbligazione lavorativa ART. 41

27 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VI apprendistato e contratto di inserimento Apprendistato Sono definite tre tipologie di apprendistato  Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione  Apprendistato professionalizzante  Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ART. 47

28 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VI apprendistato e contratto di inserimento Contratto di inserimento Contratto finalizzato all’adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo mediante un progetto individuale. ART. 54

29 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VI apprendistato e contratto di inserimento Contratto di inserimento Riservato alle seguenti tipologie di persone:  Soggetti di età tra i 18 e 29 anni  Soggetti di età tra i 29 e 32 anni disoccupati di lunga durata  Lavoratori con più di 50 anni che non abbiano lavorato per almeno due anni  Donne di qualsiasi età residenti in aree con alto tasso di disoccupazione femminile  Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico ART. 54

30 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VI apprendistato e contratto di inserimento Contratto di inserimento Possono essere stipulati da:  Enti pubblici economici, imprese e consorzi  Gruppi di imprese  Associazioni professionali, socio-culturali, sportive  Fondazioni  Enti di ricerca pubblici e privati  Organizzazioni e associazioni di categoria ART. 54

31 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VI apprendistato e contratto di inserimento Tirocini estivi di orientamento -promozione di tirocini estivi per studenti, aventi durata massima di 3 mesi, a fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non potranno superare l’importo di 600 euro al mese. ART. 60

32 UGL Ufficio Formazione Quadri Titolo VIII certificazione dei contratti di lavoro  Per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro previsti dal decreto sarà possibile per enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e università pubbliche e private, la certificazione volontaria. ART. 75


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