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Paloma Biglino Campos Catedrática de Derecho Constitucional Universidad de Valladolid Principio di proporzionalità e intervento del legislatore nella selezione.

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Presentazione sul tema: "Paloma Biglino Campos Catedrática de Derecho Constitucional Universidad de Valladolid Principio di proporzionalità e intervento del legislatore nella selezione."— Transcript della presentazione:

1 Paloma Biglino Campos Catedrática de Derecho Constitucional Universidad de Valladolid Principio di proporzionalità e intervento del legislatore nella selezione di candidati.

2  I. INTRODUZIONE  1. La selezione di candidati è un tema di attualità in molti ordinamenti democratici.  Ragioni: insoddisfazione con il sistema rappresentativo e con il ruolo svolto dai partiti politici  Critiche:  Selezione di candidato non è destinata a presentare ai cittadini i candidati più preparati, ma a perpetuare il controllo dei dirigenti su tutto i partito  L’inclusione in una lista non viene decisa in merito al valore dei candidati ma alla fedeltà alla cupola  Diverse proposte: un intervento più deciso da parte del legislatore, regolando il processo di selezione di candidati. Dibatto sulle elezioni primarie in Spagna.

3  dibattito frequente anche in altri paesi.  Due opinioni contrapposte  Argomento a favore: garanzia della democrazia interna dei partiti.  Argomento in contra: un’intromissione illegittima del legislatore nella liberta costituzionalmente riconosciuta ai partiti.  Percorso per risolvere il problema:  Riconoscere che l’imposizione di elezioni primarie e una misura limitatrice di un diritto fondamentale: libertà di associazione.  Analizzare se compie i requisiti imposti dal test di proporzionalità: deve essere una misura legittima, razionale, necessaria e proporzionale in senso stretto.

4  II. LA LIBERTÁ DEI PARTITI POLÍTICI  La visione che predomina nei diversi paesi europei è una visione nettamente liberale dei partiti politici.  Art. 11 della Convenzione: solo riconosce come legittime le limitazioni che  “costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.  Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:  sottolinea la necessità di rispettare i pluralismo, la libertà di espressione e di organizzazione dei partiti.

5  Costituzioni: in alcuni paesi, soltanto si proclama la libertà  esempio: art. 49 della Costituzione italiana riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale  In casi come questo, la Costituzione riconosce un diritto individuale e, solo in maniera indiretta, l’esistenza dei partiti come espressione del pluralismo.  Modello predominante: teoria liberale (P. Norris)

6 É vero che certi ordinamenti non solo proclamano la libertà, ma impongono anche democrazia interna  Questo è il caso dell’art. 21 della Costituzione tedesca, art. 6 della Costituzione spagnola e art. 3.3 della Costituzione portoghese.  Art. 6 CS. - I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale di partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi sulla base del rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento dovranno essere democratici.

7 Purtroppo, anche in questi casi, le leggi sui partiti politici che regolano il funzionamento interno dei partiti sono poco esigenti. Si limitano a stabilire:  Qual è l’organo che deve prendere le decisioni principali del partito  I procedimenti che si devono seguire nell’adozione delle decisioni dei partiti.  I diritti che corrispondono ai membri del partito.  In principio, questi requisiti dovrebbero richiedersi anche per la selezione di candidati.  In ogni modo, queste esigenze sono molto generiche. Di solito, la fissazione di questi elementi si rimandata agli statuti dei partiti, che sono liberi di interpretarli d’accordo all’ideologia della formazione.

8  Eccezioni a questa regola generale:  Germania e Portogallo. Le leggi regolano in maniera un po’ più esigente la selezione dei candidati.  Tuttavia, entrambe stabiliscono requisiti minimi come sono  il rispetto ai diritti dei membri e al principio di non discriminazione,  il voto personale e il voto secreto.  Però, la fissazione di questi requisiti si rimanda agli statuti dei partiti.

9  III. ESIGENZA DI DEMOCRAZIA E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA.  Limitare la libertà in base alla democrazia compie il primo dei requisiti del principio di proporzionalità: il limite è legittimo perché il legislatore agisce per uno scopo costituzionale  C’è una connessione razionale tra la misura (elezioni primarie) e lo scopo (democrazia interna)  Purtroppo,  È dubbio che il requisito della necessità sia rispettato. L’obbiettivo si potrebbe compiere con minore sacrifici della libertà dei partiti politici. Ci sono diverse concezioni di democrazia. La democrazia può essere anche rappresentativa.

10  IV. L’ ALTRO DIRITTO IN GIOCO: LA PARTECIPAZIONE POLÍTICA.  Le conclusioni devono esser diverse se esamina un altro possibile fondamento per giustificare le elezioni primarie, cioè,  l’obbligo di garantire il diritti di partecipazione politica, nella sue versanti attiva e passiva.  Nel caso del diritto di voto, l’intervento si giustifica sul ruolo svolto dai partiti come intermediari tra cittadini e istituzioni.  In alcuni casi, l’elettore è come un cliente che solo può scegliere tra i menù di partiti e candidati elaborato già predisposto prima che entri nel ristorante.

11  L’imposizione delle primarie soddisfarebbe i requisiti del test di proporzionalità specialmente quando i sistemi elettorali sono proporzionali e le liste elettorali sono chiuse e bloccate.  I questi casi, al cliente (votante) non è nemmeno offerto il menù, ma solo il piatto del giorno. Un certo intervento a pubblico, teso a garantire che i partiti compiano, ad intra, i requisiti democratici sarebbe giustificato.  Il limite imposto alla libertà dei partiti politici e minore del beneficio che deriva per il diritto di voto.

12  E vero che, per ora, sono scarse le leggi elettorali che impongono ai partiti una forma precisa di selezionare i candidati.  Finlandia, per le elezioni parlamentari  Repubblica Federale Tedesca, per l’elezione dei membri del Bundestag.  Impongono, nell’ambito interno dei partiti, i requisiti basici del principio democratico  Le decisioni devono prendersi per suffragio, che può essere diretto o indiretto, ma sempre libero, uguale e secreto.  Il rispetto, durante il processo di selezione, il diritto di partecipazione politica,.  la libera delibera del corpo che deve prendere la decisione.

13  Tuttavia, l’ intervento si è considerato giustificato nel caso del diritto di accesso alle cariche pubbliche.  Buon esempio sono le leggi che impongono la presenza delle donne negli organi rappresentative  In Spagna, per esempio, la Corte Costituzionale ha sostenuto che le liste di composizione equilibrata imposte dal legislatore sono legittime  Infatti, i partiti politici sono specialmente vincolati all’obbligo stabilito dall’art. 9.2 CE, che impone che l’uguaglianza sia più reale ed effettiva. (SSTC 12/2008 y 40/2011).  Questo tipo di intervento non è meno intenso dell’obbligo di elezioni primarie molto diverso

14  V. CONCLUSIONE  La legittimità dell’intervento non si giustifica nella esigenza di democrazia interna, ma nella protezione del diritto di voto.  Ciò spiega che siano le leggi elettorali, e non le leggi sui partiti, le norme che impongono le misure  Le leggi di «quote» sono un importante precedente  Per compiere con le esigenze del principio di proporzionalità, si devono tenere in conto altri elementi del sistema elettorale, specialmente il grado di libertà concesso all’elettore nella scelta di candidati.  Quanto più intensa è questa libertà, meno giustificato sarebbe l’intervento del legislatore.


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