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I principi comuni del D. Lgs. N. 81/2008

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Presentazione sul tema: "I principi comuni del D. Lgs. N. 81/2008"— Transcript della presentazione:

1 I principi comuni del D. Lgs. N. 81/2008

2 Il D. Lgs. 81/2008, all’art. 2, definisce la salute come:
Importanti definizioni SALUTE Il D. Lgs. 81/2008, all’art. 2, definisce la salute come: “UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, NON CONSISTENTE SOLO IN UN’ASSENZA DI MALATTIA O D’INFERMITÀ “

3 Il D. Lgs. 81/2008, all’art. 2, definisce il pericolo come:
Importanti definizioni: PERICOLO Il D. Lgs. 81/2008, all’art. 2, definisce il pericolo come: “UNA PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI”

4 Importanti definizioni:
RISCHIO Il Rischio collega la probabilità di subire un danno con l’entità del danno stesso: RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO (GRAVITÀ DEL DANNO)

5 Dvr - criteri e strumenti
GRIGLIA DI LETTURA 4 8 12 16 3 6 9 2 1 NON SIGNIFICATIVO probabilità MODERATO NON MODERATO GRAVE danno 5

6 RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO PROBABILITÀ: poco probabile;
Esempio 1 Una porta può costituire pericolo in quanto ha in sé il potenziale di schiacciarci le dita. RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO PROBABILITÀ: poco probabile; DANNO: lieve; RISCHIO: SCARSO

7 RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO
Esempio 2 Una matita può costituire un pericolo???? RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO

8 Classificazione dei rischi
I RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SONO SUDDIVISI IN TRE TIPOLOGIE: Rischi di natura infortunistica; Rischi per la salute dei lavoratori (o igienico- ambientali; Rischi trasversali.

9 1. Rischi di natura infortunistica
Sono quelli responsabili di danni o menomazioni fisiche in conseguenza di un impatto fisico- traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). CAUSE: caratteristiche di sicurezza non idonee degli ambienti, dei macchinari e delle sostanze utilizzate.

10 2. Rischi per la salute dei lavoratori
Sono quelli che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. CAUSE: presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni e dalle modalità operative. Tali rischi sono: i rischi chimici per la salute, l’esposizione ad agenti cancerogeni, amianto, agenti biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai videoterminali, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc.

11 Esercitazione

12 Prevenzione aziendale, infortuni e malattie professionali
Complesso delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

13 LA MANCANZA DI PREVENZIONE PUÒ CAUSARE: MALATTIA PROFESSIONALE
Prevenzione aziendale, infortuni e malattie professionali LA MANCANZA DI PREVENZIONE PUÒ CAUSARE: INCIDENTE INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

14 Prevenzione aziendale, infortuni e malattie professionali
INCIDENTE Evento negativo e spesso imprevisto che si origina sul luogo di lavoro. Non porta nessuna conseguenza alle persone.

15 Prevenzione aziendale, infortuni e malattie professionali
INFORTUNIO Evento che, per causa violenta ed in occasione di lavoro, altera lo stato fisico del lavoratore determinandone l’inabilità al lavoro o la morte. Esempi: taglio, urto, schiacciamento, impigliamento, intrappolamento, trascinamento, attorcigliamento, cesoiamento, proiezione di materiale, ustione, contatto elettrico, infezione.

16 Prevenzione aziendale, infortuni e malattie professionali
MALATTIA PROFESSIONALE Evento che provoca un danno, spesso irreversibile, al lavoratore, provocato da una prolungata esposizione ad agenti nocivi alla salute sul luogo di lavoro. Esempi: ipoacusia percettiva bilaterale, sindrome del tunnel carpale, sindrome di Raynaud secondaria.

17 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

18 Struttura del D. Lgs. 81/2008 TITOLO I: PRINCIPI COMUNI
TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO TITOLO III: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI TITOLO IV: CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO V: SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII: ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII: AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI) TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO TITOLO X: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

19 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Valutazione del Rischio e soggetti coinvolti Il datore di lavoro, per valutare i rischi e programmare la prevenzione, deve creare un SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

20 Valutazione del Rischio e soggetti coinvolti
SOGGETTI PRINCIPALI: Lavoratore Datore di lavoro Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Medico competente Lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

21 Art. 2: definizioni più importanti
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

22 Art. 2: definizioni più importanti
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dal decreto, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti dal decreto, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto;

23 Art. 2: definizioni più importanti
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro: sig. Patrizio Raso (RSU) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

24 Art. 3: campo di applicazione
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

25 Art. 17: obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 25 25

26 Art. 18: obblighi del datore di lavoro
 Il datore di lavoro deve: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 26 26

27 Art. 18: obblighi del datore di lavoro
elaborare il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 27 27

28 Art. 18: obblighi del datore di lavoro
  Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 28 28

29 Definizione e criteri per l’individuazione della figura di dirigente e preposto
Per le figure di dirigente e preposto occorre considerare quali siano le attività lavorative effettivamente svolte (non basarsi sulle mansioni generiche o sulle qualifiche) e quale sia l’organizzazione del lavoro della scuola/istituti/azienda. Solo centrando l’attenzione su questi aspetti è possibile capire chi può realmente configurasi come colui che “dirige” o “sovrintende”.

30 Articolo 19 - Obblighi del preposto
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

31 Articolo 19 - Obblighi del preposto
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

32 Articolo 19 - Obblighi del preposto
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

33 Articolo 19 - Obblighi del preposto
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

34 Il preposto nelle istituzioni scolastiche
La qualifica di preposto andrà quindi attribuita in base alle mansioni concretamente svolte a scuola; può svolgere la funzione di preposto chiunque, in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro direttive, ordini ed istruzioni sul lavoro da eseguire. La posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori deve esplicitarsi in poteri direttivi e “di richiamo” concreti.

35 Atto formale???? Per individuare le figure di preposto non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. A maggior ragione per essere “preposti” non è necessaria alcuna “delega” come definita dal D.Lgs. 81/2008, art. 16.

36 Per essere preposti servono essenzialmente due condizioni
esercitare di fatto un potere di comando verso altri soggetti; essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati.

37 Art. 20: obblighi dei lavoratori
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 37 37

38 Art. 25: obblighi del medico competente
Il medico competente: collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso. 38 38

39 Art. 25: obblighi del medico competente
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 39 39

40 Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 40 40

41 Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente e deve contenere: 41 41

42 Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; 42 42

43 Art. 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 43 43

44 Art. 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 44 44

45 Art. 31: servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o incarica persone o servizi esterni; Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; 45 45

46 Art. 36: informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 46 46

47 La sorveglianza sanitaria art
La sorveglianza sanitaria art. 38: titoli e requisiti del medico competente  1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 47 47

48 Gestione delle emergenze art. 43: disposizioni generali
1. Il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); 48 48

49 Gestione delle emergenze art. 43: disposizioni generali
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 49 49

50 Gestione delle emergenze art. 43: disposizioni generali
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 50 50

51 Gestione delle emergenze art. 46: prevenzione incendi
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. FINO ALL’EMANAZIONE DEI NUOVI DECRETI SI FA ANCORA RIFERIMENTO AL D.M. 10 MARZO 1998 51 51

52 Organigramma della sicurezza dell’”IIS M. K. Gandhi”
Datore di lavoro Dott. Franco COLOMBO Dirigenti: Collaboratore Vicario II Collaboratore Preposti: Responsabili di plesso DSGA SPP RSPP - ASPP Lavoratori RLS Addetti al Primo Soccorso Addetti all’antincendio


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