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PubblicatoTeresa Castellano Modificato 8 anni fa
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NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI ed ACCETTAZIONE INCARICO
-art. 40 L.F. : nominato dal G.D. sentito il curatore tra quei creditori che hanno segnalato la propria disponibilità o altri nominativi di creditori in possesso dei requisiti. La dottrrina sottolinea che per la nomina non basta il decreto del G.D. ma occorre l’accettazione espressa o tacita del creditore designato. La manifestazione può esprimersi anche in via anticipata. Né può intendersi quella volontà compresa nella Istanza di insinuazione al PASSIVO.
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LE FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI nello specifico
1)Funzioni di controllo : ispezionare scritture e documenti e quindi proporre reclamo contro atti del curatore o del G.D. 2) Funzioni consultive : è organo consultivo permanente . Deve esprimere sempre un parere motivato. Il parere è obbligatorio nei casi testuali (artt. 47,53, ,146 L.F.) * La dottrina prevalente , in caso di mancata espressione del parere non ritiene l’atto nullo, ove comunque sia stato richiesto; qualcuno parla di annullabilità in assenza del parere nell’ambito delle transazioni, che può essere fatta valere solo dal curatore e non dai singoli creditori del fallito. *La giurisprudenza ritiene che la consultazione del comitato dei creditori- momento necessario dell’iter di formazione del decreto del G.D.- non seguito da relativo parere, non inifici l’atto giacchè la sua assenza o tardività trova i necessari ed esclusivi sistemi di controllo nei reclami previsti dalla legge fallimentare, il cui mancato esperimento rende non impugnabile l’atto che si sia irregolarmente formato( Cass ,n. 16) 3)Funzioni autorizzative:previste testualmente
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Le decisioni del Comitato dei creditori
Art. 40, comma 5°, L.F.: Conflitto d’interesse: obbligo astensione Art. 41, comma 3 e 4, L.F. : modalità, termini e requisiti. Art. 41,comma 4, L.F. : la fattispecie dell’inerzia del com.credit.
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LE QUESTIONI AZIONE DI RESPONSABILITA’ art. 41, comma 7° 8°, L.F.
CONFLITTO d’INTERESSE, art. 40 L.F., comma 5°, L.F.
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REGIME DI RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI del COMITATO DEI CREDITORI
Dopo la riforma del 2006, “correttivo”2007 applicabilità dell’art. 2407, soltanto comma 1° e 3°, c.c. Quindi esclusione della culpa in vigilando per i membri del comitato dei creditori ( 3° comma art c.c.). IL Comit. Credit. dopo riforma, deve pertanto: - adempiere doveri con profess.,diligenza richieste dalla natura incarico,; - rispettare obbligo verita’ delle attestazioni rese e conservare il segreto d’ufficio. In assenza di tali requisiti si tratta di attività illecita che genera RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA di tutti o alcuni dei componenti che dovranno essere sostituiti ( art. 41, comma 8, L.F..
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L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit.o di singoli componenti -problema NATURA della responsabilità del comit. cred. in relazione al tipo di DILIGENZA esigibile dai membri . -responsabilità graduata rispetto alle singole aree d’intervento del com.credit. Seconda che si tratti di attività: -consultiva -di vigilanza - di controllo - di autorizzazione
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L’esercizio dell’azione di responsabilità contro Comit. Credit.
Art. 41,comma 8, L.F. : suscita dei dubbi sui: legittimati attivi ( cfr. arttt. 2393, 2393-bis ssg., c.c., come richiamati dall’art. 2407, comma 3 c.c.); Tempi dell’esperibilità dell’azione. Problema PRESCRIZIONE azione, collegato con l’identificazione della NATURA della funzione svolta.
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