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Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n. 3389 Parma, 19 ottobre 2007.

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1 Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n. 3389 Parma, 19 ottobre 2007

2 Decreto ingiuntivo Trib. Bergamo  ANGI di Delbini Lucia e C. sas ottenne il 15 aprile 1988 un decreto ingiuntivo nei confronti di R.S., con il quale si ingiunge a questa di pagare la somma di L. 14.275.818, oltre interessi e spese, per forniture di pane ed affini, a suo tempo fatturate.

3 Opposizione a decreto ingiuntivo  R.S. propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo di nulla dovere per quelle forniture, da lei non richieste, e, quindi, domandò il rigetto della pretesa avanzata da ANGI sas, col favore delle spese ed il risarcimento del danno da lite temeraria.

4 Costituzione di ANGI sas  ANGI sas si costituì in giudizio, deducento, in particolare, che quelle forniture rientravano in un contratto di somministrazione, che, esistente da tempo con l’opponente R.S., titolare di un esercizio commerciale di vendita di pane, che non era mutato con la sopravvenuta gestione di tle esercizio da parte di altra persona, C.B.L.  Viene ordinato l’intervento in giudizio di C.B.L.  Vi provvede l’opponente (R.S.), formulando domanda di manleva nei confronti di C.B.L., che non si costituisce.

5 Trib. Bergamo, 3 settembre 1999  Il tribunale di Bergamo rigetta l’opposizione ed accoglie, la domanda di manleva dell’opponente.  Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.

6 Ricorso in appello  R.S. interponeva gravame (ricorreva in appello), censurando la decisione del primo giudice e riaffermando l’avvenuta cessione a C.B.L. della sua azienda, con conseguente subentro di costei nel contratto di somministrazione in essere con ANGI sas, informata sul punto.

7 App. Brescia, 17 febbraio 2003  La Corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame e, in riforma della decisione del primo giudice, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando ANGI sas a restituire a R.S. la somma versata in esecuzione di quel decreto (L. 35.197.623), con gli interessi legali.  La domanda di risarcimento per lite temeraria veniva respinta.  Le spese dei due gradi di giudizio venivano poste a carico di ANGI sas.

8 Motivazioni App. Brescia  Le forniture in oggetto si collocavano tutte nel periodo in cui C.B.L. era già subentrata a R.S. nel contratto di somministrazione in forza di una cessione di azienda, conosciuta dalla stessa società, con conseguente responsabilità debitoria della sola C.B.L.

9 Motivazioni App. Brescia 1. V’era prova testimoniale della cessione dell’esercizio da R.S. a C.B.L., 2. La cessione non era contraddetta dai fatti che:  R.S. aveva continuato ad essere presente nell’esercizio per un breve periodo di tempo dopo la cessione,  la licenza commerciale rimase intestata a R.S.,  le fatture, d’accordo con ANGI sas, non veniva emesse a carico di C.B.L., priva di partita IVA, ma di R.S. 3. La cessione non era contraddetta dal fatto che la licenza commerciale fosse stata poi ceduta da R.S. a B.R. anziché a C.B.L., 4. Nella specie trovavano applicazione gli artt. 2558 e 2560 c.c. 5. Il principio di apparenza del diritto non era invocabile da ANGI sas, in quanto questa era a conoscenza della cessione d’azienda.

10 Ricorso in cassazione  ANGI sas chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi illustrati in una memoria.  R.S. ha resistito con controricorso.  C.B.L. non ha svolto divùfese.

11 Motivi di ricorso da parte di ANGI sas 1. La Corte di merito ha ritenuto provata per testi la cessione d’azienda tra R.S. e C.B.L., quando, invece, una tale cessione deve essere provata per iscritto. 2. La Corte di merito, che pure “spiega il trasferimento dell’azienda da R.S. a B.R. …” ha omesso di considerare la retrocessione dell’azienda in capo a R.S. e, quindi la “corresponsabilità” della R.S. per le forniture in oggetto. 3. La Corte di merito ha ritenuto provata la cessione d’azienda tra R.S. e C.B.L. in forza delle testimonianze assunte in giudizio, non tenendo conto della necessità di prova per iscritto allo scopo e non considerando i rilievi sollevati dalla ricorrente stessa su quelle testimonianze, che, in ogni caso, non dimostravano quella cessione. 4. La Corte di merito ha condannato ANGI sas a restituire la somma di L. 35.197.623, oltre interessi legali, senza considerare che la R.S. aveva “preferito praticare il massimo ostruzionismo e costringere la Angi sas ad una azione esecutiva immobiliare”, con conseguente aggravio di spese.

12 Decisione 1. Il primo motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova sulla prova per iscritto della cessione d’azienda, che la ricorrente neppure prospetta di avere sollevato nel giudizio di merito e di cui non vi è traccia nella sentenza. L’indagine implicherebbe un accertamento di fatto in ordine alla qualificazione dell’attività commerciale della R.S. e della sua eventuale soggezione a registrazione. Nel giudizio di Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove, tanto più se implicano accertamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova sulla retrocessione dell’azienda in capo a R.S., che la ricorrente neppure prospetta di avere sollevato nel giudizio di merito e che la Corte di merito non ha affrontato. Una questione che implica anche accertamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità.

13 Decisione 3. Il terzo motivo non ha pregio. Il preteso onere di prova per iscritto del contratto è già stato esaminato. Nel resto, la doglianza investe la valutazione dei materiali probatori che costituirebbe un riesame del merito della controversia non consentito in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata inoltre non è affetta da incoerenza logica. 4. Anche il quarto motivo non ha pregio. La caducazione degli effetti del decreto ingiuntivo, poi revocato per mancata dimostrazione del credito, implica che all’opponente vittorioso venga restituita la somma, dal medesimo versata in esecuzione forzata di quel decreto, senza decurtazioni di sorta, solo in tal modo assicurandosi l’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente alla decisione riformata.

14 Dispositivo  La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.


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