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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 1) L. N. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 2) DLGS 148/2015 (DLGS 183/2014 E DLGS 22/2015)

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2 LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 1) L. N. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 2) DLGS 148/2015 (DLGS 183/2014 E DLGS 22/2015)

3 COSA SONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: L’INSIEME DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO AL FINE DI FORNIRE UNA TUTELA AL REDDITO DEI LAVORATORI CHE PER UN PERIODO PIU’ O MENO LUNGO DELLA LORO VITA SI TROVANO SENZA LAVORO

4 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CIGO CIGS FONDI DI SOLIDARIETA’ CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA NASPI MOBILITA’

5 CIGO DLGS 148/2015 SOGGETTI BENEFICIARI: dipendenti di imprese industriali, edili e lapidei dell’industria e dell’artigianato, etc… (art 10) che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; sono ricompresi anche gli apprendisti assunti con contratto di lavoro professionalizzante. CAUSE DI INTERVENTO: situazioni temporanee di mercato ed eventi transitori, non imputabili né all’imprenditore né ai lavoratori, che determinano una riduzione o una sospensione dell’orario di lavoro (art 11).

6 ….segue DURATA: 13 SETTIMANE CONSECUTIVE, PROROGABILI SINO A 52 SETTIMANE (ART. 12) MISURA DELL’INTEGRAZIONE: 80% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE CHE SAREBBE SPETTATTA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE (ART. 3)

7 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE IN CIGO CD. FASE SINDACALE: COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE ALLE RSA/RSU O RAPPRENTANZE SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE CD. FASE AMMINISTRATIVA: L’IMPRESA DEVE INOLTRARE IN VIA TELEMATICA ALL’INPS DOMANDA DI CONCESSIONE ENTRO 15 GG DALL’INIZIO RIDUZIONE/SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA

8 MODALITA’ DI EROGAZIONE CIGO: UNA VOLTA AUTORIZZATA DALL’INPS LA CIGO DEVE ESSERE PAGATA AI LAVORATORI DIRETTAMENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CON IL LUL (imponibilità solo fiscale) CON IL METODO DELLO SCONTO DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSILI

9 CIGS DLGS 148/2015 SOGGETTI BENEFICIARI: dipendenti di imprese industriali, edili e lapidei dell’industria e dell’artigianato, partiti politici etc… (art 20) che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; sono ricompresi anche gli apprendisti assunti con contratto di lavoro professionalizzante. CAUSE DI INTERVENTO: riorganizzazione, crisi aziendale, contratti di solidarietà difensivi (art 21).

10 …..segue DURATA: DURATA MASSIMA DI 24 MESI ANCHE CONTINUATIVI NEL QUINQUENNIO MOBILE (ART 22) MISURA DELL’INTEGRAZIONE: 80% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE CHE SAREBBE SPETTATTA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE (ART. 3)

11 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE IN CIGS CD. FASE SINDACALE: COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE ALLE RSA/RSU O RAPPRENTANZE SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE CD. FASE AMMINISTRATIVA: L’IMPRESA DEVE INOLTRARE LA RICHIESTA DRL O AL MINISTERO DEL LAVORO SE LE UNITA’ LOCALI SONO DISLOCATE IN PIU’ REGIONI

12 Segue FASE AMMINISTRATIVA: la concessione del trattamento avviene con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

13 I FONDI DI SOLIDARIETA’ DLGS 148/2015 IL DLGS 148/2015 HA MODIFICATO I FONDI DI SOLIDARIETA’ CHE OPERANO NEL NOSTRO SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: 1) FONDI DI SOLIDARIETA’ OBBLIGATORI: per i datori non coperti da CIGO con più di 5 dipendenti 2) FONDI BILATERALI ALTERNATIVI: derivati dai fondi bilaterali già esistenti (artigianato e somministrazione) 3) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: in esso sono confluiti i fondi di solidarietà residuale operativi sino al 31/12/2015 4) FONDI FACOLTATIVI: possono essere previsti a favore di settori già coperti da CIGO

14 ASSEGNO ORDINARIO ASSEGNO DI SOLIDARIETA’

15 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA DLGS 148/2015 vengono stipulati dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali (art. 51 Dlgs 81/2015)

16 Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 ) la riduzione media oraria NON può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile; per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro NON può essere superiore al 70%

17 durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente; la durata massima, applicando tali criteri di calcolo può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile

18 Gli incentivi non sono riconosciuti a quei datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. Le nuove assunzioni non devono intaccare la percentuale “di genere uomo- donna” presente in azienda in relazione alle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata l'assunzione, a meno che ciò non sia espressamente previsto espressamente nell’accordo collettivo


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