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LE COOPERATIVE PROF. STEFANO BONORA DIRITTO COMMERCIALE.

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Presentazione sul tema: "LE COOPERATIVE PROF. STEFANO BONORA DIRITTO COMMERCIALE."— Transcript della presentazione:

1 LE COOPERATIVE PROF. STEFANO BONORA DIRITTO COMMERCIALE

2 Cooperative Terzo «tipo» di società previsto dal nostro ordinamento accanto a s. persone e s. di capitali. Art. 2511 c.c.: «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico». Elemento qualificante = scopo mutualistico Dati 2014: sono circa 200.000 Ragioni: benefici vari (fiscali, laburistici, creditizi) legati al fenomeno, in quanto nostro ordinamento ha tra i suo principi (art. 45 Cost.) lo «sviluppo e la promozione della cooperazione» in ragione della sua funzione sociale e non speculativa.

3 Lo scopo mutualistico - scopo/mezzo: l’esercizio un’attività economica - scopo/fine: lucrativo, mutualistico o consortile Scopo mutualistico: «è quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato» La cooperativa si caratterizza per la «gestione di servizio» a favore del socio (destinatari elettivi dell’attività d’impresa) per consentire a questi condizioni più vantaggiose rispetto al mercato attraverso l’eliminazione dell’intermediazione di altri imprenditori e del relativo profitto…

4 Lo scopo mutualistico Vantaggio mutualistico: - Nella vendita «diretta» di beni o servizi (Cooperative di consumo) = risparmio di spesa - Nell’acquisto di fattori produttivi (Cooperative di produzione / di lavoro) = maggiore retribuzione dei propri beni o servizi Duplice rapporto: 1. Sociale (parametrato su partecipazione) 2. Mutualistico (parametrato sulla quantità di scambi tra socio e coop. Ma attenzione: ◦Il socio non ha un diritto soggettivo alle prestazioni mutualistiche ◦Tutela indiretta (rimedi societari) se gestione non è improntata al rispetto dello scopo mutualistico ed al rispetto della parità di trattamento dei soci ….

5 scopo mutualistico / scopo di lucro Scopo Mutualistico - Scopo Lucrativo Alla società non è preclusa l’operatività nei confronti dei terzi se lo statuto lo prevede: ◦Limiti: a) non può essere esclusivamente lucrativa b) ammesso lucro oggettivo (produzione di utile), ma limiti a quello soggettivo, infatti gli utili possono essere distribuiti solo entro determinati limiti massimi c) è possibile prevedere la presenza anche di soci non cooperatori, ma questi ultimi debbono prevalere (per numero e diritti). ◦Ratio: disincentivo ad utilizzo della coop. quale mezzo di remunerazione del capitale investito (tutela del tipo)

6 Cooperative a mutualità prevalente (art. 2512) Sono le cooperative che: A) fattore mutualistico svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. B) fattore (anti)lucrativo ◦Prevedono nello statuto clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci inclusa la liquidazione

7 Cooperative a mutualità prevalente (art. 2513) REQUISITO A): a)i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni della società; b)il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro; c)il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi. ◦Informativa : -Obbligo di rilevare tale condizioni in nota integrativa di bilancio -Obbligo di comunicare annualmente tale notizie di bilancio all’Amministratore dell’Albo delle Cooperative (sanzione amministrativa della sospensione dall’attività in caso di omissione) -Controlli ministeriali (v. infra)

8 Cooperative a mutualità prevalente (art. 2514) REQUISITO B): Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b)il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (effetto redistributivo) Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

9 Perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente (2545 octies) La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene persa: ◦quando la società per due esercizi non rispetta le condizioni di prevalenza (requisito A) ◦quando la cooperativa sopprime dall’atto costitutivo le clausole antilucrative (requisito B). Conseguenze: 1.deve imputare a riserve indivisibili il valore effettivo del patrimonio dedotto soltanto il capitale ed i dividendi maturati; 2.A tal fine gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario e 3.Devono comunicarlo all’amministrazione che tiene l’albo, che modifica la sezione di iscrizione. 4.In realtà = perdita benefici fiscali

10 caratteri strutturali numero minimo soci soci con caratteristiche soggettive predefinite (cooperatori) limiti massimi alla quota di partecipazione limiti massimi agli utili distribuibili struttura aperta: variazioni numero delle persone dei soci non comportano modifica dell‘atto cost. una testa = un voto controllo della società ai soci cooperatori vigilanza governativa Disciplina s.p.a. / s.r.l.

11 MODELLO (per quanto non espressamente previsto) spa srl in quanto compatibili un numero di soci cooperatori (persone fisiche) inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. obbligatoria: possibile: un numero di soci cooperatori inferiore a nove ma almeno tre Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quelli suindicati, deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. - Modello di default - numero minimo di soci cooperatori almeno nove

12 Requisiti Soggettivi Oltre la numero minimo lo statuto deve indicare i requisiti soggettivi che devono avere i soci cooperatori. Alcuni requisiti di legge: 1.Non possono chi esercita attività in concorrenza con cooperativa 2.Ulteriori requisiti per particolari coop. Non sono richiesti per soci sovventori Principio = forma di gradimento istituzionalizzato

13 Costituzione Si applica disciplina del tipo sociale prescelto (iscrizione R.I. + Albo Cooperative) Albo società cooperative L’albo è tenuto del ministero dello sviluppo economico. Contiene una sezione ordinaria riservata alle cooperative a mutualità prevalente ed una speciale per le altre cooperative. Iscrizione d’ufficio Comunicazioni: a) bilanci soc. mutualità prevalente b) perdita requisiti mutualità prevalente

14 Partecipazione sociale Azioni o quote a seconda del tipo di coop. Limiti: quota max 100.000 euro per soci persone fisiche Eccezioni: o società con oltre 500 soci o conferimenti beni in natura o crediti o soci persone giuridiche Ratio: limiti al controllo (partecipazione sociale funzionale a rapporto mutualistico e non viceversa)

15 Forme di finanziamento Disciplina anti-lucrativa (limiti di partecipazione, di distribuzione utili e di circolazione quote) = difficoltà di raccolta di capitali Prassi: finanziamento soci (tutelato fiscalmente) Altre forme di finanziamento (per agevolare raccolta di capitali): 1. Soci sovventori (soci finanziatori) -Occorre previsione statutaria (creazione fondi per sviluppo ad hoc) - ricevono quote liberamente trasferibili - Diritti patrimoniali: - condizioni di favore nella ripartizione utili (v. limiti) - o nella liquidazione della quota (statuto) - Diritti Amministrativi: -Possono ricevere più voti (sino a 5 ma non più di 1/3 dei voti complessivi) -Possono essere nominati amministratori (ma maggioranza di nomina soci cooperatori)

16 Forme di finanziamento 2. Azioni in partecipazione - Categoria «speciale» di azioni (tipo azioni di risparmio) -Al portatore -Limiti di emissione (valore patrimonio netto) -Privilegiate sotto il profilo patrimoniale: 1.Partecipazione agli utili maggiorata (v. sovventori) 2.Prelazione nel rimborso del capitale in sede di liquidazione (prima delle altre azioni) 3.Postergazione nell’incidenza delle perdite (solo dopo le altre azioni) -Prive di diritti di voto (assemblea speciale) 3. Obbligazioni / Strumenti finanziari partecipativi -Se di tipo s.p.a. -Altrimenti titoli di debito (ma senza diritti amministrativi)

17 Utili - Riserva legale maggiorata (30% ogni anno a prescindere da ammontare raggiunto) - Riserva per devoluzione ai «fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» (3%) - Quanto resta: distribuibile solo se rapporto tra patrimonio netto ed indebitamento complessivo è maggiore di ¼ (imposto autofinanziamento in caso di squilibrio finanziario) - Differenza se coop. a mutualità prevalente o meno (v. sopra)

18 Remunerazione vantaggio mutualistico (Ristorni) Ristorni - strumento di remunerazione (posticipata) del vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa - Funzionamento: -Applicazione condizioni di mercato -Periodicamente pagano i ristorni (rimborso prezzo pagato in eccedenza o integrazione minor retribuzione ricevuta) -Rispetto a Utili: -Differenza: prescindono da partecipazione (sono assegnati in proposizione alle prestazione mutualistiche) -Similitudine: sono aleatori (presuppongono eccedenza di ricavi rispetto ai costi)

19 Società a capitale variabile Art. 2525, 1° c.: «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito». Le variazioni del capitale conseguenti all’ingresso o all’uscita di soci non costituiscono modifiche dell’atto costitutivo (2524). Per il resto vale la disciplina dei conferimenti, aumento e riduzione previsti per il tipo sociale prescelto Ratio: facilitare entrata e uscita soci cooperatori

20 Società a “porta aperta” I soci devono possedere particolari requisiti soggettivi volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerente e/o non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa Sono previste discipline particolari per: ◦l’ammissione di nuovi soci (art. 2528). ◦il trasferimento della quota (art. 2529). ◦il recesso (art. 2532), l’esclusione (art. 2533) e la morte del socio (art. 2534).

21 Variazione compagine sociale Ammissione nuovi soci Presuppone approvazione della domanda ad opera degli amministratori (verifica requisiti soggettivi) - decisione discrezionale (termine 60 giorni comunicare diniego motivato ) - nel caso di diniego: richiesta all’assemblea - possibile istanza all’autorità di vigilanza se rifiuto ingiustificato - soci «in formazione» Trasferimento Solo previa autorizzazione degli amministratori (60 giorni silenzio assenso – se diniego possibile opposizione al Tribunale) - occorre motivazione (es.: carenza dei requisiti soggettivi) - possibilità di escludere del tutto cessione (salvo recesso dopo due anni

22 Variazione compagine sociale Recesso Come per s.p.a. + ipotesi divieto cessione quote - non può essere parziale (logica speculativa) - presuppone assenso amministratori (se diniego possibile opposizione a Tribunale nel termine di 60 gg) - effetto immediato per rapporto sociale e differito per mutualistico (alla chiusura esercizio in corso o successivo se meno di tre mesi di preavviso) Esclusione Per omessa esecuzione conferimento + casi soc. persone (gravi inadempienze anche legate al rapporto mutualistico) + per perdita dei requisiti soggettivi - deliberata da amministratori (Salvo deroga statutaria ad assemblea) - possibilità di opposizione al Tribunale entro 60 gg dalla comunicazione

23 Variazione compagine sociale Morte Regola delle soc. persone (scioglimento rapporto salvo atto costitutivo non preveda continuazione con eredi – sempre se in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione) Liquidazione quota sociale Spetta valore nominale rivalutato della quota più eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione

24 Struttura organizzativa PRINCIPIO: Il controllo della società deve essere nella mani dei soci cooperatori al cui interesse (mutualistico) deve essere rivolta la conduzione dell’attività di impresa (gestione di servizio) Previsione di limiti nell’assunzione di decisioni e nella nomina degli organi sociali da parte di soggetti terzi rispetto ai soci cooperatori

25 Assemblea Voto capitario, salvo eccezioni: ◦soci persone giuridiche, max 5 voti, ◦soci sovventori, max 5 voti, in totale non possono avere più di 1/3 dei voti, ◦possessori strumenti finanziari (max 1/3 voti in assemblea) ◦cooperative consortili: in proporzione a partecipazione ma con i seguenti limiti: max 1/10 cap. e 1/3 voti in assemblea (v. 2538). - richiede iscrizione da almeno 90 gg. nel libro soci - limiti a rappresentanza in ass.: a) solo soci b) massimo 10 soci

26 Assemblea Procedimento: ◦Semplificate forme di convocazione ◦Quorum: capitario Assemblee separate (art. 2540 c.c.): ◦Possibilità di formazione progressiva consenso ◦Facoltative (statuto) salvo deroghe (soc. + 3000 soci in più provincie) - Ratio: agevolare partecipazione dei soci nelle coop. con ampia compagine sociale e territorialmente articolate -Funzionamento : rimessa a statuto (ma serve a definire quote di voto e nomina delegati per ass. generale) -Ass. Generale: unica delibera costituente volontà sociale (invalidità)

27 Consiglio di amministrazione (2542) I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e i successivi dall’assemblea (Salvo Stato, strum. finanziari). La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. - Ratio: controllo della società in manie ai soc. cooperatori - caduta regola che prevedeva amministratori solo soci (per garantire ricorso a professionalità esterne)

28 Organo di controllo (2543) La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. Collegio dei Probiviri: Molto diffuso nelle cooperative. Ha il compito di risolvere controversie tra soci o fra soci e società. In mancanza di espressa clausola compromissoria il provvedimento non ha il valore del lodo arbitrale.

29 Altri controlli (interni) Revisore : - solo per società che superano determinate soglie di fatturato - o che hanno emesso obbligazioni Diritto di controllo dei soci (2545 bis) disciplina della società per azioni, salvo per coop. più di tremila soci e lo richieda almeno un decimo dei soci = diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

30 Vigilanza (esterna) sulle cooperative Le coop. sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Oggetto: verifica del rispetto dei requisiti mutualistici Modalità: Si attua attraverso revisioni (almeno) biennali e ispezioni straordinarie. Poteri reattivi: 1.In caso di irregolare funzionamento: l’Autorità può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario governativo 2.Se la società non persegue lo scopo mutualistico o se per due anni non ha depositato il bilancio o non ha attuati atti di gestione. Può inoltre decretare lo scioglimento 3.In caso di insolvenza, l’Autorità può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

31 Vigilanza (esterna) sulle cooperative Controllo giudiziario (Tribunale): Il procedimento ex art. 2409 c.c. si applica a tutte le cooperative (anche s.r.l.) Oggetto: controllo sulla gestione - Tutela indiretta mutualità: A.deve essere sentita l’autorità di vigilanza governativa B.il tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest’ultima ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario.

32 Scioglimento Valgono cause previste per società di capitali salvo riduzione del capitale sotto il minimo che è sostituita dalla perdita totale del capitale. Sono inoltre cause di scioglimento: a)riduzione numero soci sotto il minimo se esso non viene reintegrato entro un anno, b)liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità di vigilanza o quando la società sia insolvente. Nella cooperative a mutualità prevalente l’intero patrimonio netto, dedotti il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


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