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PubblicatoLidia Lucrezia Gasparini Modificato 8 anni fa
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I PRINCIPI GENERALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Teramo, 3 dicembre 2015 Avv. Chiara Di Cola
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L'Imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità Europea la sua introduzione è il frutto di una intensa attività di concertazione e di cooperazione a livello comunitario, finalizzata alla introduzione di un sistema unificato di tassazione sul consumo. Considerazioni generali
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La normativa nazionale che disciplina l'IVA è costituita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Considerazioni generali
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L'Iva ha sostituito l'imposta generale sull'entrata – IGE: imposta, questa, PLURIFASE CUMULATIVA (detta anche a cascata) che colpiva con una aliquota al 4% il valore pieno dei beni e dei servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo. l'imposizione di ciascuna fase si cumulava con le altre. Considerazioni generali
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L'IVA, invece, ha un meccanismo impositivo completamente differente: è anch'essa plurifase ma non cumulativa, in quanto ad ogni passaggio l'imposta si calcola sul corrispettivo dell'operazione, ma dall'imposta applicata alla massa dei corrispettivi si detrae l'imposta dovuta sugli acquisti. VALORE AGGIUNTO inteso non come base imponibile dell'imposta, ma perchè per effetto della detrazione il tributo ha come oggetto economico il valore aggiunto, ossia quel quid pluris che ogni operatore economico aggiunge in ogni fase del processo produttivo.
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Caratteristiche dell'IVA: Imposta sul consumo, in quanto colpisce il consumo di beni e servizi; Imposta che grava sul consumatore finale in proporzione del prezzo finale del bene ed è neutrale rispetto al numero di passaggi. L'IVA, pertanto, non influisce sul prezzo finale dei beni e non interferisce con l'organizzazione delle imprese Imposta neutrale, in quanto gli operatori economici (esercenti attività di impresa, arte o professione) recuperano l'imposta assolta sugli acquisti (pagata ai fornitori in via di rivalsa) acquisendo un credito verso lo Stato e recuperano l'imposta dovuta allo Stato grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi. Al contrario il consumatore finale non avendo la detrazione non recupera l'imposta pagata e rimane così definitivamente inciso dal prelievo.
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Situazione giuridica conseguente alla dinamica applicativa: Il soggetto passivo (SP – imprenditore, lavoratore autonomo) che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo Stato dell'Iva commisurata ai corrispettivi che gli sono dovuti; Il SP diventa contemporaneamente creditore di rivalsa verso le proprie controparti commerciali; Il SP che effettua acquisti di beni e servizi soggetti ad imposta è debitore per Iva di rivalsa verso colui che cede il bene o presta il servizio Il SP acquistando beni e servizi ha il diritto di recuperare l'Iva dovuta sui beni o servizi acquistati mediante l'esercizio del diritto di detrazione.
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Effetti della dinamica applicativa Per coloro che sono SP (imprenditori e lavoratori autonomi) l'imposta è NEUTRALE. Tali soggetti vengono definiti SP in senso giuridico formale. Il consumatore finale non gode dell'esercizio del diritto di detrazione e, come tale, non può recuperare l'imposta assolta sugli acquisti. Ragion per cui egli è definitivamente inciso dal tributo. Il consumatore finale è considerato soggetto passivo del tributo in senso economico.
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Definizione: Art. 1, dpr 633/1972: “L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” Definizione che fornisce il presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta.
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Presupposto oggettivo: Indica le operazioni considerate rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta: 1. cessioni di beni 2. prestazioni di servizi 3. importazioni
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Presupposto oggettivo Per essere precisi, l'imposta si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese e professioni ed alle importazioni da chiunque effettuate. Le importazioni non richiedono la concomitante sussistenza del requisito soggettivo.
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Cessioni di beni Art. 2, primo comma dpr 633/1972 : “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.” Elementi caratterizzanti: - onerosità - trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale di godimento
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Operazioni assimilate alle cessioni di beni Il secondo comma dell'art. 2 del dpr 633/1972 prevede fattispecie in deroga alla definizione generale. Costituiscono operazioni assimilate alle cessioni di beni: - le vendite con riserva di proprietà, in cui l'effetto traslativo si verifica con il pagamento dell'ultima rata; - le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (ad eccezione di quelle il cui valore sia inferiore a € 25,00)
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Cessioni escluse Sono tali le operazioni che pur presentando tutti i requisiti delle cessioni di beni, sono escluse dalla tassazione per scelta del legislatore (art. 2, comma 3): - conferimenti e cessioni d'azienda, in quanto si collocano nell'ambito della attività straordinaria di organizzazione dell'impresa; - cessione di danaro o crediti in natura, cessioni di valori bollati e postali
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Prestazioni di servizi Art. 3, dpr 633/1972: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.” Elementi caratterizzanti: - onerosità; - prestazioni che comportano obbligazioni di fare, non fare o permettere (definizione generica)
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Operazioni assimilate alle prestazioni di servizi Il secondo comma dell'art. 3 del dpr 633/1972 prevede fattispecie in deroga alla definizione generale. Costituiscono operazioni assimilate alle prestazioni di servizi: - concessione di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; - cessioni di diritto su beni immateriale; - somministrazione di alimenti
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Prestazioni escluse Sono tali le operazioni che pur presentando tutti i requisiti delle prestazioni di servizi, sono escluse dalla tassazione per scelta del legislatore (art. 3, comma 4) - Cessioni di diritto d'autore effettuate dagli autori; - prestiti obbligazionari; - cessioni di contratto che hanno per oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta
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Importazioni Unitamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi costituiscono le operazioni rilevanti ai fini IVA. Si distinguono in quanto non richiedono la sussistenza del presupposto soggettivo, posto che sono tassate indipendentemente dal soggetto che le effettuta – sia esso privato consumatore sia esso SP.
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Importazioni Le importazioni rispondono al principio della tassazione nel paese di destinazione del bene: dunque l'introduzione nel territorio dello Stato di un bene da un Paese extracomunitario comporta l'applicazione dell'imposta che viene direttamente accertata, liquidata e riscossa in dogana, secondo le norme della legislazione doganale. L'IVA nelle importazioni ha come base imponibile il valore pieno della merce e, non essendovi applicazione dell'imposta sulle pregresse fasi produttive e distributive, l'IVA opera come imposta monofase, applicata a ciascuna operazione di importazione.
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Presupposto soggettivo Indica i soggetti nel cui ambito di attività ricade l'applicazione dell'IVA: - imprenditori - artisti e professionisti
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Esercizio di impresa Art. 4 dpr 633/1972: “Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.”
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Esercizio di impresa Art. 2135 cc: nozione di imprenditore agricolo Art. 2195 cc: nozione di imprenditore commerciale Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società ed enti commerciali Sono soggette ad imposta tutte le attività svolte da soggetti che hanno forma giuridica di società commerciale, o da enti che abbiano per oggetto principale od sclusivo l'esercizio di attività commerciali od agricole
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Esercizio di impresa Art. 4, comma 4, dpr 633/72: per gli enti non commerciali (intendendosi come tali gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa) si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte nell'esercizio di imprese commerciali o agricole.
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Esercizio di arti e professioni Art. 5, primo comma, dpr 633/1972: “Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.” Ai fini Iva gli esercenti arti e professioni possono essere le persone fisiche, le società semplici e le associazioni professionali.
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Presupposto territoriale Direttiva 2008/8/CE: modifica le regole territoriali delle prestazioni di servizi, fissate nell'art. 7 dpr. 633/1972 e art. 40 del D.L. 331/1993. Le nuove regole sono introdotte al fine di: - realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene il consumo; - contrastare le frodi legate al mancato assolvimento dell'imposta; - rendere le procedure di rimborso più semplici e rapide
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Presupposto territoriale - Art. 7, dpr 633/1972 definisce il concetto di territorio dello Stato; - Art. 7bis: individua le regole sulla territorialità nelle cessioni di beni; - Art. 7ter: individua le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi generici; - Art. 7quater e 7 quinquies: deroghe oggettive ed assolute sulle prestazioni di servizi; - Art. 7sexies e septies: deroghe per particolari servizi resi a privati
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Territorialità nelle cessioni di beni Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.”
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Territorialità nelle prestazioni di servizi Art. 7ter: le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Quindi: - se l'attività viene svolta verso un SP stabilito si applica il principio della tassazione nel luogo del committente; - se l'attività viene svolta verso un non SP da parte di SP stabiliti si applica il principio della tassazione nel luogo del prestatore
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Esigibilità dell'imposta Con tale nozione si intende il momento in cui ai fini fiscali l'operazione deve considerarsi effettuata e, conseguentemente, si considera esigibile e dunque dovuta l'imposta. Rilevanza dell'esigibilità di cui all'art. 6 del dpr 633/1972 - in quanto: - determina l'obbligo di emissione della fattura fiscale; - entro 15 gg dall'emissione deve essere registrata la fattura; - mensilmente o periodicamente deve essere versata l'imposta liquidata in base alle fatture registrate.
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Esigibilità dell'imposta Per esigibilità dell'imposta si intende un effetto giuridico che ha una doppia valenza giuridica: - per il prestatore/cedente fa decorrere il termine per il compimento degli adempimenti; - per il committente/cessionario ha valore ai fini dell'esercizio della detrazione.
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Esigibilità dell'imposta Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
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Esigibilità dell'imposta Il legislatore prevede, poi, una serie di deroghe normatizzate al principio di portata generale: - per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; - per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
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Esigibilità dell'imposta - per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; - per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; - per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile.
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Esigibilità dell'imposta Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Le prestazioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Ha rilievo, dunque, non la conclusione della prestazione ma il momento del pagamento.
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Esigibilità dell'imposta Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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Classificazione delle operazioni ai fini IVA Laddove una operazione soddisfi congiuntamente i requisiti oggettivo e soggettivo viene definita rientrante nel campo di applicazione dell'imposta e dunque rilevante ai fini IVA. Si differenziano dalle operazioni escluse che sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini IVA che: - non fanno sorgere alcun debito di imposta; - non determinano l'adempimento degli obblighi formali; - non rilevano ai fini del calcolo del volume d'affari; - non incidono sul diritto di detrazione.
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Operazioni rilevanti ai fini IVA - OPERAZIONI IMPONIBILI; - OPERAZIONI NON IMPONIBILI; - OPERAZIONI ESENTI A ciascuna di queste qualificazioni si applica un peculiare regime giuridico.
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Operazioni imponibili Sono considerate imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa, arte e professioni, nonché le importazioni da chiunque effettuate. Tali operazioni determinano: - il sorgere del debito d'imposta; - l'applicazione di tutto l'apparato di regole di cui è formato il meccanismo attuativo del tributo, tra cui l'adempimento degli obblighi di natura formale.
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Operazioni non imponibili In tale nozione vengono comprese le operazioni relative alle cessioni di beni (e le correlate prestazioni di servizi) destinate all’immissione definitiva al consumo fuori dall’UE, rispetto alle quali non c'è applicazione di imposta per difetto del requisito territoriale. Caratteristiche: - non applicazione del tributo; - concorso alla formazione del volume d’affari; - assoggettamento agli obblighi formali (fatturazione, registrazione, dichiarazione); - detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti.
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Operazioni non imponibili Il nucleo centrale di tali operazioni è costituito dalle esportazioni, od operazioni a queste connesse, contemplate dall’art. 8 lett. a., b. e c. d.p.r. 633/72: - esportazioni operate dal cedente; - cessione con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea entro 90 giorni, a cura del cessionario non residente o per suo conto; - cessioni di beni fatte ad un soggetto che intende esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie.
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Operazioni esenti Sono tali le operazioni che per espressa scelta legislativa non scontano l'applicazione dell'imposta. L'art. 10 del dpr 633/1972 prevede una elencazione tassativa delle operazioni esenti, tra cui sono comprese operazioni socialmente rilevanti, operazioni relative alla riscossione dei tributi, l'esercizio di giochi e scommesse, le prestazioni di mandato e mediazione, le operazioni in oro, etc. Le ragioni dell'esenzione sono ragioni sociali (prestazioni sanitarie ed educative) o ragioni di tecnica tributaria.
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Operazioni esenti Caratteristiche: - non comportano il sorgere del debito di imposta; -determinano l'adempimento degli obblighi di natura formale (fatturazione e registrazione); - non consentono l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta assolta sulle operazioni passive (IVA sugli acquisti)
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Operazioni esenti Proprio il limite alla detrazione comporta per tali operazioni il venir meno della neutralità: quindi per il SP porre in essere operazioni esenti non è affatto vantaggioso L'operazione esente, invece, agevola il consumatore finale che acquista o usufruisce di un servizio senza addebito di imposta.
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Base imponibile Art. 13 dpr 633/1972: “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali...” Tuttavia, laddove non vi è corrispettivo o questo è stato pattuito in natura, si applica il criterio del valore normale, intendendosi come tale il prezzo di un bene ad un dato stadio di commercializzazione, oltre ad altre deroghe normativizzate
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Base imponibile In ogni caso, sono esclusi dalla base imponibile: - gli interessi moratori e le penalità in genere; - il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle condizioni contrattuali; - i rimborsi di spese sostenute dai professionisti in nome e per conto dei clienti; -l'importo degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti
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Aliquote - É prevista un'aliquota ordinaria del 22% per tutte le operazioni non specificamente menzionate nella tabella delle aliquote, allegate al dpr 633/1972. - Sono previste due aliquote ridotte del 4% e del 10% per le cessioni e le prestazioni nei casi espressamente disciplinati nelle tabelle.
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Rivalsa Una volta determinata la base imponibile ed applicata alla medesima l'aliquota di riferimento si ottiene l'imposta. A questo punto, l'art. 18 prevede che “Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.”
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Rivalsa In sostanza, il SP è tenuto – la dizione normativa parla di “dovere” - ad addebitare l'imposta alla propria controparte commerciale, sia essa SP (esercente arte impresa o professione) sia essa privato consumatore. Tale modalità gli consente concretamente di “scaricare” il peso dell'imposta sul cessionario/committente.
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Rivalsa Appare evidente, pertanto, come la rivalsa costituisca un dovere ma anche un diritto! L'obbligatorietà della rivalsa si ricava indirettamente dal quarto comma dell'art. 18 laddove viene comminata la nullità per tutti i patti contrari alle disposizioni di cui all'art. 18. La rivalsa, pertanto, costituisce un rapporto indisponibile tra le parti.
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Rivalsa L'effettuazione di una operazione imponibile, pertanto, genera due contestuali scenari giuridici: - da un lato, genera un debito verso il Fisco del soggetto passivo d'imposta; - a tale debito si collega il diritto di rivalsa dello stesso soggetto passivo nei confronti di chi acquista il bene o il servizio La rivalsa è un credito del SP nei confronti della controparte contrattuale che sorge per effetto di legge e si aggiunge al corrispettivo pattuito
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Rivalsa La fattispecie da cui scaturisce il diritto di rivalsa è composta, pertanto, da due elementi: - l'effettuazione di una operazione imponibile - l'emissione della fattura perchè è da questo momento che scatta in capo al SP l'obbligo di rivalsa
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Rivalsa Da un punto di vista oggettivo, la rivalsa: - opera esclusivamente per operazioni imponibili di cessioni di beni e di prestazioni di servizi; - non opera per le operazioni esenti e le operazioni non imponibili, rispetto alle quali non vi è addebito di imposta in via di rivalsa. - non opera per le importazioni.
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Rivalsa Il principio generale dell'addebito di imposta a cura del soggetto passivo che effettua l'operazione trova espressa deroga nella previsione contenuta nel secondo comma, relativamente a tutte quelle operazioni rispetto alle quali l'ordinamento non ha riconosciuto l'obbligo di emissione della fattura. Operazioni verso privati consumatori, rispetto alle quali non vi è interesse a ricevere la fattura.
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Detrazione - Ai sensi dell'art. 17, l'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili; - i SP devono versare l'imposta all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione.
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Detrazione Quindi, il SP che effettua l'operazione ed emette la fattura con addebito di Iva a titolo di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale è responsabile del versamento dell'imposta nei confronti dell'Erario Versamento che verrà effettuato periodicamente, al netto della detrazione dell'imposta assolta sulle operazioni passive.
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Detrazione La disciplina normativa non ci offre una definizione di detrazione. È possibile ricavarla in via indiretta dall'art. 19 dpr 633/1972: “Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.
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Detrazione Il diritto di detrazione è attribuito ai soggetti passivi in misura pari all'imposta che è stata ad essi addebitata in via di rivalsa per gli acquisti di beni e servizi inerenti all'esercizio di impresa, dell'arte o della professione.
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Detrazione In sostanza, in sede di liquidazione del debito di imposta verso il fisco, si detrae dall'imposta dovuta sulle operazioni attive (quella addebitata in via di rivalsa al cessionario/committente), il credito verso il fisco sorto per effetto degli acquisti di beni o servizi.
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Detrazione La detrazione è un istituto fondamentale nella dinamica applicativa dell'imposta, in quanto consente a quest'ultima di essere neutrale per i SP, mentre incide in via definitiva sui consumatori finali che non godono di tale diritto.
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Detrazione Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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Fattispecie di indetraibilità Il diritto di detrazione non è assoluto né tanto meno incondizionato: - la detrazione deve avere ad oggetto l'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività esercitata; - non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta (indetraibilità specifica); - nel caso di operazioni passive promiscue (ossia direttamente riferibili tanto ad operazioni attive soggette ad imposta tanto ad operazioni non soggette), è detraibile la sola quota di imposta riferibile all'impiego imponibile;
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Fattispecie di indetraibilità - non è detraibile l'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi per i quali risulti concretamente difficile stabilire la loro inerenza e la loro utilizzazione nell'attività esercitata dal SP (aerei, moto, imbarcazioni, carburanti, spese di rappresentanza). La detrazione è esclusa a priori dal legislatore (indetraibilità oggettiva); - gli enti non commerciali posso portare in detrazione esclusivamente l'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio di attività agricole e commerciali. Affinchè possano beneficiare di tale regime di detrazione è tuttavia necessario che la propria attività sia gestita con contabilità separata.
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Il pro-rata I SP che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti, possono esercitare il diritto alla detrazione in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione previsto dall'art. 19 bis. PRO RATA DI DETRAZIONE: è un rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione effettuate nell'anno solare e la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione e delle operazioni esenti effettuate nello stesso periodo.
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Il pro-rata Operazioni imponibili / operazioni imponibili + operazioni esenti Nel computo delle operazioni esenti non devono essere considerate quelle che non formano oggetto dell'attività propria del SP o sono accessorie ad operazioni imponibili. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
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Adempimenti formali In capo ai SP incombe l'adempimento di obblighi di natura formale. Il SP è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività che consiste in una dichiarazione fatta all'Amministrazione finanziaria che attribuisce al soggetto un numero di partita IVA. La variazione dei dati indicati nella denuncia, al pari della cessazione dell'attività, impone al SP la denuncia al fisco.
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Adempimenti formali. La fattura I SP sono tenuti a fatturare tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta (imponibili, esenti e non imponibili) e a registrare le fatture.
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Adempimenti formali. La fattura La fattura, che deve essere datata e numerata, deve contenere: - l'identificazione dei soggetti tra i quali è intercorsa l'operazione; - i beni e i servizi oggetto dell'operazione; - la base imponibile; - il valore di sconti, abbuoni o premi; - l'aliquota e l'ammontare dell'imposta
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La fattura Rilevanza della fattura nella dinamica dell'imposta: - l'emissione della fattura comporta il riconoscimento della effettuazione dell'operazione; - l'emissione della fattura consente l'esercizio della rivalsa e della detrazione; - l'emissione della fattura rende dovuta l'imposta indicata; Rispetto al terzo profilo, è in questo momento che il cedente è obbligato nei confronti dell'erario
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Le registrazioni ai fini IVA Ciascun SP deve tenere ai fini IVA due registri: uno per le fatture emesse ed uno per le fatture passive. Dal registro delle operazioni attive (registro delle vendite) risulta l'IVA a debito, mentre dal registro delle operazioni passive (registro degli acquisti) emerge l'IVA a credito. Ogni mese o trimestre, deve essere liquidata da ciascun SP la differenza algebrica tra IVA a debito ed IVA a credito.
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La liquidazione dell'imposta La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'Iva vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di € 400.000 per le attività di prestazione di servizi, ovvero € 700.000 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’Iva trimestrale anziché mensile.
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La liquidazione dell'imposta Se l'IVA addebitata a titolo di rivalsa sulle operazioni attive è superiore a quella assolta sugli acquisti, il SP è tenuto al versamento della differenza nei confronti dell'Erario. Se l'IVA sugli acquisti è maggiore di quella addebitata nelle operazioni attive, allora emergerà un credito in favore del SP che potrà essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso
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Dichiarazione annuale In capo ai SP sussiste l'obbligo di presentazione di una dichiarazione IVA annuale, anche se nel corso dell'anno non sono state compiute operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
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Dichiarazione annuale La dichiarazione annuale Iva rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione e determina la liquidazione definitiva del debito o del credito d'imposta. La sua funzione è evidenziare il volume d'affari dell'anno precedente, l'imposta detraibile e la percentuale del pro-rata per l'anno successivo, di rettificare eventuali errori compiuti in sede di liquidazioni periodiche e di esercitare le detrazioni non effettuate nei mesi o trimestri di competenza.
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Dichiarazione annuale Elementi della dichiarazione: - l'ammontare delle operazioni attive e delle operazioni passive; - l'ammontare dell'imposta dovuta e delle detrazioni; - i versamenti effettuati nel periodo di imposta; - l'imposta dovuta a conguaglio o la differenza a credito.
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Dichiarazione annuale La dichiarazione Iva, relativa all'anno solare precedente, va presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta sia che la stessa venga presentata in via autonoma che nella dichiarazione unificata. L'omessa presentazione della dichiarazione annuale comporta l'applicazione di sanzioni in capo al SP
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Dichiarazione annuale RITARDO NON SUPERIORE a 90 giorni: le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide salvo l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo e precisamente con il pagamento di € 32. Si applicano gli interessi al tasso legale dalla data di scadenza del pagamento. RITARDO SUPERIORE a 90 giorni: le dichiarazioni si considerano omesse, ma per l'Amministrazione finanziaria costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta dovuta.
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Dichiarazione annuale SALDO a CREDITO: dalla dichiarazione annuale Iva può risultare un saldo a credito del contribuente che può: - richiedere rimborso totale o parziale del credito; - effettuare il riporto all'anno successivo del credito; - utilizzare il credito in compensazione La scelta può essere compiuta solo in sede di dichiarazione annuale
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Dichiarazione annuale SALDO A DEBITO: l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale autonoma deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.
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