La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

“semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "“semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali."— Transcript della presentazione:

1 “semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

2 Articolo 30 Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva aggiungere in un secondo paragrafo, il dispositivo di cui all’art. 6 punto 3 del Regolamento (CE) 865/04 come di seguito 1. …….. 2. L'importo dell'aiuto e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la quantità, la qualità e la durata dell'ammasso degli oli in questione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 188, paragrafo 2, in maniera tale da garantire un impatto significativo sul mercato.

3 Articolo 100 Aiuti alle organizzazioni di operatori Al paragrafo 2, sostituire l’ultimo comma con l’art. 9 del Regolamento (CE) 865/04 come di seguito riportato : Secondo la procedura di cui all'articolo 188, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione riguardanti: a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni; b) i tipi di attività ammissibili nell'ambito dei programmi relativi ai settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e); c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri; d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni nonché alla verifica dei programmi di attività; e) le altre misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente sezione.

4 Art. 109 Norme di commercializzazione Al paragrafo 2, lettera a), aggiungere parte del punto 1 dell’art. 5 del Regolamento (CE) 865/04, come di seguito riportato 1. …….. 2.Le norme di cui al paragrafo 1: a) sono stabilite, tenendo conto in particolare delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione, della necessità di assicurare le condizioni per agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato e dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, nonché delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione e dell’evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli di oliva.

5 Art. 119 Organizzazioni di operatori integrare l’articolo della proposta del regolamento del Consiglio come di seguito riportato: Ai fini del presente regolamento per “organizzazioni di operatori” si intendono le organizzazioni di operatori riconosciute o le loro associazioni, incluse le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali dedite alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione del settore delle olive.

6 Articolo 140 Disposizioni specifiche Aggiungere il dispositivo di cui all’art. 11 paragrafo 2 del Reg CE 865/04 come di seguito specificato 3. In deroga all’articolo 129, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi notevolmente di 1,6 volte i prezzi medi stabiliti all'articolo 30, per un periodo di almeno tre mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 188, paragrafo 2, e così da assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'importazione da paesi terzi: - di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità, - di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente. Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

7 Al paragrafo 1 si aggiunge quanto di seguito specificato : Il Comitato si articola in sezioni per settori merceologici per: - stabilire le norme applicative settoriali del presente regolamento; - monitorare l’andamento del mercato e/o problematiche specifiche dei diversi prodotti merceologici; - le sezioni si riuniscono almeno tre volte l’anno”. Articolo 188 Comitato

8 Semplificazione della PAC : calendario riunioni settore oleicolo : 20 febbraio 2007 - Ore 11,00 – sala Marcora (ex salone giallo) – III piano; settore pagamenti diretti (escluso latte, tabacco, zootecnia): 1 marzo 2007 - Ore 11,00 - sala Marcora (ex salone giallo) – III piano; settore vitivinicolo settore pagamenti diretti (latte, tabacco, zootecnia): 14 marzo 2007 - Ore 11,00 - sala Marcora (ex salone giallo) – III piano; settore ortofrutticolo : 23 marzo 2007 - Ore 11,00 - sala Marcora (ex salone giallo) – III piano; Si fa rilevare che qualsiasi eventuale cambiamento, relativo alle date o al settore, potrà essere concordato nel corso degli incontri.


Scaricare ppt "“semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali."

Presentazioni simili


Annunci Google