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PubblicatoClemente Grilli Modificato 8 anni fa
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La procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e di VIA (valutazione impatto ambientale) Seminario del 26 gennaio 2010 Paolo Bagnod Assessorato territorio e ambiente Servizio valutazione ambientale
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Applicazione delle norme di VIA E VAS in Valle d’Aosta Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), La legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) La legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) La legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Attuazione delle direttive 2001/42/CE e 85/337/CE)
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La procedura di VAS Si riferisce ESCLUSIVAMENTE a Piani e Programmi E’ una procedura partecipata e volta a valutare la compatibilità ambientale delle scelte strategiche al momento della loro elaborazione
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VAS – ambito di applicazione Si applica alla casistica di piani e programmi indicata all’art. 6 della LR 12/09 I piani e programmi in elenco devono contenere previsioni di progetti rientranti negli allegati di VIA A prescindere dalla previsione di progetti da sottoporre a VIA diventa obbligatoria qualora il piano o programma sia sottoposto a valutazione di incidenza
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VAS – casi di esclusione Piani e programmi di difesa nazionale Piani e programmi finanziari o di bilancio Piani di intervento in caso di emergenza o calamità Varianti non sostanziali a piani regolatori comunali (definite ai sensi della LR 14/99) Piani riferiti a piccole aree a livello locale (come spesso i PUD) o varianti ritenute marginali se così deciso a livello di verifica
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VAS – procedure e attori coinvolti VAS vera e propria (art.i 9, 10, 11 e 12) Verifica di assoggettabilità (art. 8) Autorità procedente o proponente Autorità competente (Servizio valutazione ambientale) Soggetti con competenze territoriali e ambientali coinvolti dagli impatti dovuti all’attuazione dei piani o programmi
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VAS – verifica di assoggettabilità Definita dall’art. 8 della LR 12/09 Risponde alla domanda “E’ necessaria o meno la procedura di VAS nel caso specifico?” NON rappresenta un’autorizzazione o un parere di merito Termina con un provvedimento dirigenziale che può imporre condizioni
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VAS – tempi della verifica Presentazione del rapporto preliminare (allegato C della LR 12/09) Individuazione dei soggetti con competenze territoriali o ambientali e trasmissione agli stessi degli elaborati Espressione delle osservazioni di competenza 60 gg dall’avvio del procedimento per la redazione del provvedimento dirigenziale finale
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VAS – tempi Concertazione (90 gg max) con i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali per definire portata e livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale Redazione a cura dell’autorità procedente del rapporto ambientale (Allegato E) Avvio procedura con pubblicazione sul BUR per 60 gg Espressione del parere finale entro un massimo di 90 gg dal termine pubblicazione
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VAS – applicazioni urbanistiche VAS automatica in caso di varianti generali ai PRGC (sono escluse le attuali varianti ai PRGC di adeguamento al PTP in quanto il loro iter è iniziato prima dell’entrata in vigore della normativa di VAS) Soggetti a verifica varianti sostanziali ai PRGC o PUD (se prevedono progetti rientranti nella casistica VIA) Escluse varianti non sostanziali o modifiche non costituenti variante ai sensi della LR 11/98
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VAS : principali novità introdotte Costruzione partecipata del piano o programma fin dalle prime fasi dello stesso Partecipazione pubblico prima dell’espressione del parere ambientale Incremento (rispetto alla LR 14/99) dei casi di applicazione Obbligo di monitoraggio
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VIA Si riferisce ESCLUSIVAMENTE a progetti di opere o interventi definiti dagli allegati A e B L’allegato A definisce quali sono i progetti da sottoporre obbligatoriamente a VIA L’all. B indica i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità E’ prevista all’art. 15, comma 2, una riduzione del 50% delle soglie per interventi in aree protette ai sensi della L. 394/91 e LR 30/91
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VIA – verifica di assoggettabilità Definita dall’art. 17 Si applica per i progetti di cui all’allegato B Risponde UNICAMENTE alla domanda “l’intervento è da sottoporre a VIA?” e quindi NON rappresenta un’autorizzazione né sostituisce i pareri previsti dalle diverse norme Si conclude con un provvedimento dirigenziale che può contenere prescrizioni
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VIA – tempi verifica assoggettab. Presentazione dal proponente dello studio preliminare ambientale di cui all’allegato G e del progetto preliminare 10 gg per il controllo della completezza elaborati e eventuale richiesta integrazioni e individuazione dei soggetti con competenze territoriali o ambientali da coinvolgere 45 gg per espressione del parere Pubblicazione dell’esito
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VIA – tempi e modalità Elaborazione dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato H con possibilità (art. 18) di richiedere una consultazione preliminare sui contenuti (max di 60 gg) Presentazione di rapporto ambientale, sintesi, progetto definitivo (vedi art. 20) Verifica della completezza elaborati (max. 30 gg)
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VIA – tempi e modalità -2- Pubblicazione sul sito web della Regione, sul BUR (60 gg) e sull’albo pretorio dei Comuni interessati a cura dell’autorità competente Pubblicazione su un quotidiano dell’avvenuto deposito a cura del proponente Valutazione entro i 90 gg successivi al termine di pubblicazione sul BUR, con deliberazione di Giunta finale
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VIA – tempi e modalità -3- Possibilità entro i 30 gg successivi al termine della pubblicazione sul BUR, di apportare modificazioni o integrazioni in base ai risultati dell’istruttoria, sia su richiesta del proponente che dell’autorità competente, con conseguente sospensione dei termini. Nel caso in cui le modifiche siano rilevanti è possibile una nuova pubblicazione sul BUR in un’ottica di trasparenza
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VIA: principali novità introdotte Possibilità di esclusione previa verifica (conseguente scomparsa della procedura semplificata) Modifiche nelle voci e soglie degli allegati Esame VIA su progetto definitivo Pubblicazione anche su un quotidiano Possibilità di correzioni in corso di valutazione Obbligo di monitoraggio
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L.R. 11/98 - art 14 L.R. 11/98 - art 14 - Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG e che in particolare: a)adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP; b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A; c)introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione; d)comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale; e)incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; f)apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al dieci per cento; g)individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.
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