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PubblicatoEvelina Calo Modificato 8 anni fa
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La Responsabilità del debitore Art 2740 1° co. c.c. Il debitore risponde dei debiti contratti con TUTTI i propri beni presenti e futuri (responsabilità illimitata) In caso di inadempimento i CREDITORI possono soddisfarsi procedendo all’ESECUZIONE FORZATA e successivamente alla VENDITA GIUDIZIALE.
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TUTTO IL PATRIMONIO del debitore è a GARANZIA del credito Anche beni che entreranno nel patrimonio in futuro Limiti : beni impignorabili (elencati dagli artt. 514,515 c.p.c.)
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MEZZI di CONSERVAZIONE della GARANZIA Azione surrogatoria. I creditori si sostituiscono al debitore che non esercita un proprio diritto patrimoniale (es : Andrea, creditore di Giorgio, viene a sapere che quest’ultimo ha un credito nei confronti di Giovanni che non gli ha mai richiesto; potrà citare in giudizio Giovanni al posto di Giorgio. Presupposto: inerzia del debitore – Opera a vantaggio di tutti i creditori Azione revocatoria. I creditori chiedono la revoca di un atto con cui il debitore ha disposto del proprio patrimonio. (es: Andrea, creditore di Giorgio, viene a sapere che questi ha donato alla moglie la casa; potrà citare in giudizio entrambi perché venga dichiarato inefficace l’atto di donazione. Presupposto: pregiudizio per i creditori – Opera a vantaggio solo del creditore che ha chiesto la revocatoria.
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PAR CONDICIO CREDITORUM ART. 2741 C.C. Tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore ma nella REALTA’ Se alcuni creditori hanno pignorato un bene trovando soddisfazione dalla sua vendita prima che altri creditori abbiano saputo della procedura esecutiva instaurata, coloro non si sono attivati per tempo rischiano di rimanere insoddisfatti. I creditori IPOTECARI e i PIGNORATIZI invece hanno diritto a soddisfarsi prima degli altri dalla vendita del Bene su cui hanno costituito la garanzia. La legge infatti prevede che vengano obbligatoriamente avvisati dell’esecuzione.
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GARANZIE SPECIFICHE per garantire alcuni creditori dall’inadempimento REALI : viene posto uno specifico bene a garanzia di un determinato credito pegno – Beni mobili, universalità, crediti, titoli di credito. Si costituisce con la consegna Ipoteca – Beni immobili, mobili registrati. Si costituisce con la iscrizione. PERSONALI : è il patrimonio di una terza persona a garantire un determinato credito Fideiussione – contratto a scopo di garanzia – il garante diviene obbligato in solido con il debitore principale (a meno che non venga pattuito il beneficium excussionis). Avallo – di una cambiale. Un terzo detto avallante è tenuto all’adempimento. È autonoma nel senso che il terzo rimane obbligato anche se l’obbligazione non è valida
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La responsabilità dell’imprenditore Secondo l’art. 1 della Legge Fallimentare è soggetto a fallimento: L’imprenditore commerciale. Non può fallire l’ente pubblico e il piccolo imprenditore (piccolo commerciante, coltivatore del fondo, artigiano). In questo caso la PAR CONDICIO CREDITORUM trova una RIGOROSA APPLICAZIONE in quanto si verifica uno spossessamento contemporaneo di TUTTI I BENI DEL FALLITO si parla anche di PIGNORAMENTO GENERALE E’ una PROCEDURA CONCORSUALE : il Tribunale attraverso la figura del Curatore fallimentare procede alla vendita di tutti i beni del fallito ed alla ripartizione delle somme ai creditori Prima vengono pagati i creditori aventi diritto di prelazione (privilegiati*, ipotecari, pignoratizi) con il residuo tutti i creditori chirografari in proporzione al loro credito. *la legge prevede i casi in cui alcuni crediti siano privilegiati in relazione alla loro causa (es crediti del lavoratore subordinato)
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