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Istituzioni di diritto romano
Estinzione delle obbligazioni
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Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione delle obbligazioni sono quei fatti che fanno cessare il rapporto obbligatorio esistente tra debitore e creditore Si distinguono due grandi categorie: Estinzione ipso iure Estinzione ope exceptionis
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Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione ipso iure erano quei fatti che estinguevano l’obbligazione sostanziale I modi ope exceptionis erano quei fatti che non estinguevano direttamente l’obbligazione, ma concedevano al debitore una exceptio dinanzi all’azione intentata dal creditore per l’adempimento: grazie ad essa veniva assolto
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Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione ipso iure elencati da Gaio sono: solutio, acceptilatio, liberazione per aes et libram, novatio e litis contestatio In origine, poiché il vincolo obbligatorio sorgeva solo in seguito ad atti solenni, presumibilmente il diritto romano prevedeva che potessero sciogliersi solo con altrettanti atti solenni
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Estinzione delle obbligazioni
In tal senso, l’acceptilatio era in origine l’unica forma con la quale poteva estinguersi una obbligazione contratta verbis, mentre la liberazione per aes et libram serviva ad estinguere un’obbligazione contratta per aes et libram Con il termine solutio si indicava anticamente lo scioglimento del vincolo, sia che la prestazione fosse stata o meno adempiuta
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Estinzione delle obbligazioni
Con il trascorrere del tempo, poiché le obbligazioni potevano sorgere anche litteris, re e consensu, l’estinzione dell’obbligazione diviene indipendente dal compimento degli atti solenni : se l’obbligazione è stata adempiuta si estingue L’adempimento diviene un modo di estinzione delle obbligazioni, anche di quelle formali e proprio la parola solutio assume il significato di adempimento
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Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione delle obbligazioni ope exceptionis erano invece: la compensazione, la praescriptio, il pactum de non petendo, l’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae Iniziamo con l’esaminare i modi di estinzione ipso iure
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Estinzione delle obbligazioni
Il primo che viene in considerazione è la solutio, cioè l’adempimento della prestazione Se, ad esempio, l’obbligazione aveva ad oggetto un dare consistente in una somma di denaro, la solutio si realizzava con il versamento della somma di denaro
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Estinzione delle obbligazioni
L’adempimento doveva essere fatto per intero altrimenti l’obbligazione non si estingueva Se il creditore acconsentiva, il debitore poteva dare in adempimento una cosa diversa da quella oggetto di obbligazione: si parla al riguardo di datio in solutum
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Al riguardo, vi fu una disputa tra Sabiniani e Proculiani: i primi sostenevano che la datio in solutum estingueva l’obbligazione, mentre i secondi ritenevano che questo tipo di adempimento avrebbe concesso al debitore una exceptio doli nel caso in cui il creditore avesse agito in giudizio per l’adempimento
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Per i Proculiani dunque la datio in solutum non avrebbe estinto l’obbligazione dal punto di vista del diritto civile Tra le due opinioni, prevalse quella dei Sabiniani, scelta da Giustiniano
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Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento si distinguono diverse ipotesi. Innanzitutto se: Luogo dell’adempimento è convenuto Luogo dell’adempimento non è convenuto
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Nel primo caso (luogo dell’adempimento convenuto) il debitore deve eseguire nel luogo convenuto, altrimenti l’obbligazione non si estingue Se il luogo dell’adempimento non era convenuto, si distinguevano diverse ipotesi:
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a) se l’obbligazione consiste in un dare o fare concernente un bene immobile, il luogo dell’adempimento coincide sempre con il luogo dove si trova l’immobile b) se oggetto della prestazione è un fare, il luogo è quello utile all’adempimento (es. il mandatario inviato ad acquistare schiavi adempirà l’obbligazione al mercato)
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c) se l’oggetto dell’obbligazione consisteva in un dare una cosa mobile determinata, il luogo era quello in cui la cosa si trovava nel momento in cui l’obbligazione doveva essere eseguita d) se l’oggetto dell’obbligazione era la restituzione della cosa (es. nei contratti reali), il luogo dell’adempimento era quello in cui la cosa era stata consegnata
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e) negli altri casi, il debitore poteva adempiere ovunque volesse Per quanto riguarda il tempo, se era stabilito un termine, il debitore doveva adempiere entro il termine o prima; se non era stabilito, il creditore poteva chiedere l’adempimento in qualunque momento
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Acceptilatio: in origine era un modo solenne di estinzione delle obbligazioni sorte verbis Successivamente, una volta stabilito che tutte le obbligazioni si estinguevano attraverso l’adempimento, divenne un mezzo di rimessione del debito, cioè l’estinzione era conseguenza di un accordo tra debitore e creditore senza che la prestazione venisse eseguita
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L’acceptilatio consisteva in una solenne domanda rivolta dal debitore al creditore e in una congrua risposta da parte di quest’ultimo In tal modo l’obbligazione si estingueva
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La liberazione per aes et libram viene definita da Gaio come imaginaria solutio e si applicava solo in casi determinati: a) rimettere obbligazioni sorte con un gestum per aes et libram; b) per rimettere le obbligazioni sorte dal iudicatum;
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c) nel caso di legato per damnationem, per estinguere l’obbligazione dell’erede nei confronti del legatario Si ritiene che questo modo di estinzione dell’obbligazione sia collegato all’istituto del nexum, rapporto obbligatorio che nasceva in seguito ad un gestum per aes et libram come la mancipatio
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La liberazione per aes et libram avrebbe rappresentato, in tal senso, l’unico modo per estinguere l’obbligazione sorta e, nel corso del tempo, così come avvenuto per l’acceptilatio, sarebbe divenuto un modo di rimessione del debito Il debitore teneva la bilancia e pronunciava parole solenni; percuoteva poi la bilancia con un asse e consegnava la moneta al debitore
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La novatio (novazione) consiste nel compiere una stipulatio ad eseguire quello che è già dovuto in base ad una precedente obbligazione con alcune innovazioni La prima obbligazione viene assorbita nella seconda e si estingue
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I requisiti affinché si abbia la novatio sono: a) esistenza di una precedente obbligazione civile o naturale; b) conclusione tra debitore e creditore di una stipulatio che abbia per oggetto la medesima prestazione dell’obbligazione precedente e diretta a far sorgere una nuova obbligazione che presenti degli elementi nuovi (aliquid novi)
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L’elemento nuovo può consistere nel mutamento della persona del debitore o del creditore, l’apposizione di un termine per l’adempimento della prestazione o di una condizione o la loro eliminazione In epoca giustinianea si aggiunge un nuovo elemento, necessario affinché si abbia novatio: l’animus novandi
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L’animus novandi rappresenta l’effettiva volontà delle parti di porre in essere una novazione della precedente obbligazione estinguendola Se le parti non hanno questa volontà, la precedente obbligazione rimarrà in vita e si avrà solo l’effetto di aver prodotto una seconda obligatio aggiunta alla prima
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In epoca giustinianea, dunque, elemento principale della novatio è rappresentato dalla volontà delle parti In merito ai modi di estinzione delle obbligazioni ope exceptionis, viene in considerazione innanzitutto la compensazione
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Si ha compensazione quando due soggetti sono tra loro debitori e creditori reciprocamente ed il credito di ciascuno si riduce in proporzione del debito per cui è tenuto verso l’altro I giuristi romani conoscevano solo singole ipotesi di compensazione che determinavano la estinzione parziale delle obbligazioni (con sentenza del giudice) o riduzione dell’obbligazione
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I casi erano: nell’ambito dei giudizi di buona fede era il giudice che valutava l’opportunità della compensazione; crediti dell’argentarius : l’argentarius era il banchiere il quale, agendo per il recupero crediti nei confronti dei clienti, doveva dedurre l’eventuale ammontare del suo debito verso di loro e agire solo per la differenza;
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c) crediti del bonorum emptor: anche lui poteva agire nei confronti dei debitori dell’insolvente solo dopo aver dedotto i suoi debiti In epoca giustinianea, la compensazione diviene un modo di estinzione dell’obbligazione ipso iure
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Estinzione delle obbligazioni
La praescriptio longi temporis era anch’esso un modo di estinzione delle obbligazioni: tutte le azioni, anche quelle in personam, si estinguevano se non erano fatte valere per 30 anni Se il creditore agiva dopo questo tempo, il debitore opponeva in giudizio la praescriptio ed otteneva assoluzione ed estinzione dell’obbligazione sulla base dell’exceptio
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