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PubblicatoSimone Bono Modificato 8 anni fa
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I DC- I OT Disciplina: DIRITTO III gruppo alunna referente: Filannino Antonella
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I soggetti di diritto sono i destinatari delle norme giuridiche. Si distinguono in: Persone fisichePersone Giuridiche
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Enti o organizzazioni collettive costituite da persone e mezzi che operano attraverso propri organi interni: Organi di direzione Organi di gestione Organi esecutivi Organi di controllo Per esistere è necessario che le persone giuridiche si iscrivino nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura. Con l’iscrizione nel registro, la persona giuridica acquista la personalità giuridica.
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Le persone fisiche hanno CAPACITA’ LA PERSONA FISICA = ESSERE UMANO GIURIDICA DI AGIRE Idoneità riconosciuta ad un soggetto di esercitare autonomamente e personalmente i propri diritti assumendosi anche i propri doveri. Tale capacità si acquista al compimento della maggiore età (18 anni) età in cui si presume che un soggetto abbia maturato la piena capacità di intendere e di volere (capacità naturale). Manca nei soggetti incapaci di agire Consiste nell’idoneità riconosciuta ad ogni soggetto di assumere la titolarità di diritti e anche di doveri. Tale capacità spetta a tutti e si acquista con la nascita
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Gli incapaci assoluti sono affidati a un tutore. Gli interdetti sono dichiarati tali solo in seguito ad una sentenza del giudice con la quale viene nominato il tutore.
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A 16 anni si può essere autorizzati dal giudice a contrarre matrimonio.
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Alcolista
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Gli incapaci relativi sono assistiti dal curatore di solito scelto fra un parente.
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Oltre alla capacità giuridica e alla maggiore età è necessario avere la capacità naturale, che è la capacità di intendere (cioè di capire il senso delle proprie azioni) e di volere (cioè di desiderare di compiere le proprie azioni.
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Dal Libro I “DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA” al Titolo III artt. 43 – 47 del Codice Civile: Residenza Dimora Domicilio
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E’ nel luogo in cui la persona dimora abitualmente; è determinata dalla permanenza stabile in un dato luogo con la volontà di fissare la propria abitazione.
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E’ costituita da due elementi: Uno oggettivo, la permanenza della persona in un determinato luogo; Uno soggettivo, la volontarietà di tale permanenza ; questa è desumibile dalla condotta della persona In presenza dei suddetti elementi, sorge in capo all’interessato un diritto soggettivo alla residenza.
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L’iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti diritti riconosciuti dallo Stato, ad esempio: diritto di voto; diritto all’assistenza sanitaria diritto all’istruzione
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E’ nel luogo in cui la persona soggiorna temporaneamente; essa è occasionale ma presuppone sempre una certa permanenza in un luogo. La dimora è nell’albergo dove si trascorre la vacanza non nella stazione dove ci si è fermati anche per un intera notte, per attendere il treno.
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E’ nel luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi Dove si lavora Dove si studia
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Volontario quando è stabilito liberamente dall’individuo
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Legale (o necessario) quando viene stabilito dalla legge. Oggi è solo quello dell’incapace di agire e corrisponde per il minorenne al luogo di residenza della famiglia (art. 144 c.c.), per l’interdetto al domicilio del tutore
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Domicilio speciale o elettivo: luogo scelto attraverso atto scritto limitatamente a certi affari o atti (es. presso lo studio di un notaio o di un avvocato) ______________________
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Fiscale: luogo in cui il cittadino – contribuente ha scelto di pagare le imposte e le tasse.
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Senza tetto è una “persona senza un domicilio fisso, che vive in strada o in sistemazioni di fortuna e che a volte ricorre a dormitori o strutture di accoglienza notturna”.
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E’ colui che non ha una dimora stabile ed effettiva per cause particolari: il ceto sociale di appartenenza (ad es. barboni, clochards ecc.) lo svolgimento di una particolare attività lavorativa (giostrai, ambulanti ecc.)
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Se la registrazione anagrafica, come regola generale, è fondata sul legame fra cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ?
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La risposta si trova nei principi generali dell’ordinamento anagrafico: coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità: 1) Garantire il DIRITTO all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini 2) Assolvere all’INTERESSE PUBBLICO alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale Perché registrare i senza fissa dimora ?
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Mancando l’elemento oggettivo del LEGAME CON IL TERRITORIO, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al LUOGO DOVE L’INTERESSATO HA STABILITO IL PROPRIO DOMICILIO, come dispone la legge anagrafica. Questo principio è rimasto immutato anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 94/2009
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La sede della persona è giuridicamente rilevante per molteplici aspetti. In particolare determina il luogo in cui: Si apre la tutela DEI MINORI (art. 343 C.C. : “Se entrambe i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore). si apre la successione a causa di morte (art. 456 C.C. : “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”). viene dichiarato il fallimento dell’imprenditore commerciale (articolo 9 legge fallimentare): -Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
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Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro SEDE.
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La sede delle persone giuridiche si distingue in : Sede legale ossia quella che risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto. E’ pubblicata nel registro delle persone giuridiche (come lo sono le eventuali modificazione della stessa) e proprio per tali caratteristiche di avvenuta pubblicità nei confronti dei terzi è il domicilio generale dell'ente. Sede effettiva è il luogo il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.
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Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di residenza per le persone fisiche. L'articolo 46 del Codice civile italiano infatti recita: Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.residenzapersone fisicheCodice civile italiano La sede legale non va tuttavia confusa con la sede operativa o con la sede amministrativa. In queste ultime si trovano gli uffici dell'impresa, nella quale vengono svolte le attività politiche e gestionali.sede operativasede amministrativaimpresa
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THE END Classe I DC – I OT III gruppo
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