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Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)

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Presentazione sul tema: "Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)"— Transcript della presentazione:

1 Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)

2 A carattere generale (generales): EDICTA MANDATA A carattere particolare (finalizzate alla decisione di questioni concrete; personales, secondo la terminologia ulpianea): DECRETA EPISTULAE RESCRIPTA Problema del fondamento del potere legislativo del princeps: Fondamento unico(?): 1.Per Gaio (Inst. 1.5): la lex de imperio; 2.Per Ulpiano (D. 1.4.1 pr., 1 inst.): il popolo omne suum imperium et potestatem conferat al princeps. Secondo Talamanca: all’inizio il fondamento era diverso per ciascun tipo, dal II sec. d.C. fu costruito come unitario.

3 EDICTA L’editto era la forma usuale per tutte le comunicazioni dirette al pubblico. Contenuto: vario (tendenzialmente più di ambito pubblicistico che privatistico). Differenze con l’edictum del pretore: 1.Regolano direttamente l’attività dei soggetti dell’ordinamento (si tratta di provvedimenti di eteroregolamentazione), mentre quelli dei pretori costituivano un’autoregolamentazione dell’attività del pretore stesso; 2.Hanno validità territoriale potenzialmente illimitata; 3.L’efficacia degli edicta imperiali non cessa alla morte del princeps, mentre quelli dei pretori hanno efficacia solo per il loro anno di carica. Fondamento: ius edicendi di matrice magistratuale.

4 MANDATA Sono istruzioni ‘di servizio’ date dall’imperatore ai propri funzionari ed ai governatori delle province senatorie (sia di propria iniziativa, sia in risposta). Non erano ritenuti immediatamente vincolanti per i soggetti dell’ordinamento, ma solo nei confronti di coloro ai quali erano indirizzati. I privati potevano però farvi richiamo nei rapporti con i funzionari cui erano destinati. Fenomeno di generalizzazione: all’origine erano istruzioni personalizzate, poi col tempo si formarono corpora mandatorum di istruzioni stereotipe, articolati in relazione alle singole cariche. Fondamento: deriverebbero la propria forza vincolante dall’imperium del princeps.

5 DECRETA Sono le decisioni giudiziarie (sentenze) emanate dall’imperatore nell’esercizio della sua giurisdizione, a seguito di un dibattimento orale dinanzi al tribunale imperiale. Sia in appello – sia in primo grado (eccezionalmente); Sia in materia civile – sia in materia criminale; Sia in forma solenne – sia con procedimento sommario; Hanno carattere vincolante per le parti e sono sottratti a qualsiasi impugnazione. Col tempo considerati precedenti vincolanti anche al di fuori del processi nei quali erano pronunciati (cd. ‘normatività extraprocessuale’). L’espressione è utilizzata anche per indicare tutte le costituzioni imperiali (D. 1.1.7 pr., Pap. 2 def.); Fondamento: potrebbe essere considerato l’imperium o l’auctoritas principis oppure il potere di ekkleton dikazein (=giudicare su richiesta) conferito a Cesare Ottaviano nel 30 a.C. mediante plebiscitum (Dio Cass. 51.19.7).

6 EPISTULAE Sono normali comunicazioni scritte del princeps in risposta ad un’altra epistula inviatagli da un funzionario o da un magistrato per ricevere istruzioni o per una questione di diritto controversa decisiva per risolvere una causa pendente. La soluzione fornita dall’imperatore (recapitata personalmente al destinatario) era valida, purché non cambiassero i termini della questione (si vera sunt exposita; si preces veritate nitantur). Cancelleria: ab epistulis (=officium epistolarum), poi diviso in graecis – latinis. Fondamento: auctoritas principis.

7 RESCRIPTA (o subscriptiones) Sono risposte dell’imperatore alle richieste (libelli; preces) dei privati per risolvere una questione di diritto controversa in relazione ad un processo in corso o futuro. Le decisioni non erano recapitate personalmente al richiedente (a differenza delle epistulae), ma scritte in calce all’istanza (da cui il nome) e poi affisse in luogo pubblico nella località in cui si trovava l’imperatore. Non sentenze, ma pareri vincolanti per i giudici del processo, purché vera sunt exposita. Cancelleria: a libellis (=officium libellorum). Fondamento: auctoritas principis.


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