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PubblicatoGiustino Franceschi Modificato 8 anni fa
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Dott. Ssa Mariasofia Houben L’INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE
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LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA Die Verjährung Produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita (art. 2934 c.c.) o non lo usa (artt. 954 ult. Comma, 970, 1014, 1073 c.c.) per il tempo determinato dalla legge. 2934. (Estinzione dei diritti) 1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. 2934. (Erlöschen der Rechte) 1. Jedes Recht erlischt durch Verjährung, wenn es der Berechtigte während der im Gesetz bestimmten Zeit nicht ausübt.
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LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA Fondamento dell’istituto: esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il mancato esercizio di un diritto determina, nella generalità delle persone, la convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato
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OPERATIVITA’ DELLA PRESCRIZONE La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili (art. 2936 c.c.): le parti non possono né rinunziare preventivamente, né prolungare, né abbreviare i termini stabiliti dalla legge. E’ ammissibile al rinuncia successiva al decorso del termine di prescrizione: una volta verificatasi la prescrizione (con il decorso del termine previsto), è interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato farla valere o meno
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OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva Ne sono esclusi i diritti indisponibili, come la potestà dei genitori sui figli minori (art. 2934 c.c.). Questi si definiscono anche diritti imprescrittibili. Questi diritti sono attribuiti al titolare nell’interesse generale e costituiscono, spesso, non solo un potere ma anche un dovere. Il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva (art. 948, comma 3, c.c.), perché anche il non uso un’espressione della libertà riconosciuta al proprietario
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PRESCRIZIONE E’ imprescrittibile anche l’azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico (art. 1422 c.c.) Dies a quo: la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. La prescrizione non opera qualora sopraggiunga una causa che giustifichi l’inerzia sospensione e interruzione della prescrizione
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SOSPENSIONE della PRESCRIZIONE (die Hemmung) Si determina in ragione: -Di particolari rapporti intercorrenti fra le parti (art. 2941 c.c., matrimonio) -Della condizione del titolare (art. 2942 c.c.: minori non emancipati o interdetti per infermità di mente) Nella sospensione della prescrizione l’inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata. La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo in cui sussiste la causa giustificativa dell’inerzia, ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza (art. 2491 c.c.)
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INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (die Unterbrechung) L’interruzione ha luogo: -perché il titolare compie un atto che importa esercizio del suo diritto (art. 2943 c.c.) -Perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell’altrui diritto (art. 2944 c.c.) L’inerzia viene a mancare. L’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal verificarsi del fatto interruttivo comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 c.c.).
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Durata della prescrizione Prescrizione ordinaria: trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente. Essa matura in dieci anni (art. 2946 c.c.) Per l’usucapione e per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui sono necessari venti anni (artt. 1158, 954, 970. 1014. 1073 c.c.). Termine di prescrizione die Verjährungsfrist Prescrizione breve: per altre categorie di rapporti sono stabiliti termini più brevi -diritto al risarcimento del danno conseguente a un illecito extracontrattuale 5 anni (art. 2947 c.c.) -Diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli 2 anni (art. 2947 c.c., co. 2, c.c.) -Se il fatto dannoso costituisce reato per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, anche l’azione civile di risarcimento del danno sarà soggetta al termine più lungo (art. 2947 c.c., co. 2, c.c.)
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LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE Si fondano sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o si sia comunque estinto Mentre la prescrizione estintiva è essa stessa una causa di estinzione del diritto, nella prescrizione presuntiva la legge presume che si sia verificata una diversa causa estintiva. L’istituto della prescrizione presuntiva si basa sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l’estinzione del debito avviene contestualmente all’esecuzione della prestazione e senza bisogno che il credito abbia cura di richiedere e conservare una quietanza, che gli permetta di provare a distanza di tempo, di aver già provveduto a estinguere il debito (conto del ristorante)
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LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE (die vermutete Verjährung) La legge, trascorsi sei mesi, un anno o tre anni (Artt. 2954, 2955, 2956 c.c.) presume che il debito sia stato estinto. Effetto: il debitore è esonerato dall’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione del credito azionato spetterà al creditore offrire la prova che la prestazione non è stata eseguita Si tratta di una presunzione Iuris tantum: è ammessa la prova contraria Sono tuttavia ammessi solo alcuni mezzi di prova
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Prova contraria Il creditore che abbia lasciato trascorrere l’intero periodo prescrizionale prima di chiedere il pagamento, ove la prescrizione presuntiva gli venga opposta in giudizio può vincerla soltanto: -Ottenendo la confessione da parte del debitore che il debito non è stato ancora pagato -Il riconoscimento da parte dello stesso che l’obbligazione è ancora esistente (art. 2959 c.c.) -Deferendo alla parte debitrice giuramento decisorio (art. 2736 c.c.), ossia invitandola a confermare sotto giuramento che l’obbligazione si è davvero estinta (art. 2959 c.c.).
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Attenzione Non confondere la prescrizione estintiva con la prescrizione acquisitiva o usucapione (Ersitzung), att. 1158 ss c.c.
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Decadenza (der Verfall) La decadenza produce l’estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo. Il legislatore ha fissato un termine perentorio entro il quale il titolare di un diritto deve compiere una determinata attività. In mancanza di questa l’esercizio del diritto è precluso. Es. la legge concede alla parte soccombente in giudizio il potere di impugnare la sentenza, ma l’impugnazione deve essere proposta entro un breve termine, trascorso il quale si decade dal diritto di proporre l’impugnativa.
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Decadenza Non si applica né l’interruzione né la sospensione. La decadenza può essere legale (stabilita dal legislatore) o convenzionale (prevista in un contratto dalle parti) La decadenza può essere stabilita nell’interesse generale o a tutela di interessi particolari Nel primo caso le parti non possono né modificare il regime previsto dalla legge, né rinunziare alla decadenza (art. 2968 c.c.) ed il giudice deve rilevarla d’ufficio. Nel secondo le parti possono rinunziarvi. Rinuncia der Verzicht
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