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PubblicatoLucrezia Speranza Modificato 8 anni fa
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Il calcolo delle sanzioni civili Strumenti operativi
Gherardo Chiancone – INPS SEDE DI MILANO
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Il calcolo delle sanzioni civili - principi generali
E’ di fondamentale importanza, alla luce dei criteri per valutare la regolarità contributiva, che, ove dovuti, gli importi a titolo di sanzione siano versati nella misura corretta. La materia attualmente è disciplinata dall’art. 116, co. 8°, L. 388/2000 (la «finanziaria 2001») e prevede sostanzialmente due diversi regimi sanzionatori, da calcolarsi in ragione d’anno, pari al: tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, da applicarsi nel caso di «omissione contributiva» (lett. A) o oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori,; 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, fino al 60% degli stessi, da applicarsi nel caso di «evasione contributiva» (lett. B). Raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo residuo maturano i soli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/73 dal giorno del raggiungimento del tetto massimo fino al termine prescrizionale di 5 anni dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato.
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Il calcolo delle sanzioni civili – evasione e omissione
Si applica la fattispecie dell’omissione, più vantaggiosa per il contribuente, quando la denuncia sia stata presentata: Nei termini, anche in assenza del versamento dei contributi; oppure Spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il versamento dei contributi è effettuato nei 30 giorni successivi alla presentazione. Al di fuori dei casi esposti, si applica il tasso di evasione. Si rammenta che le sanzioni calcolate al tasso dell’evasione non sono riducibili; solo le sanzioni calcolate al tasso dell’omissione sono riducibili all’interesse legale, in casistiche tassative (Circ. INPS n. 88/2002).
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Il calcolo delle sanzioni civili – le Procedure Concorsuali
In caso di procedure concorsuali nelle quali sia avvenuto l’integrale pagamento dei contributi e delle spese, il tasso delle sanzioni civili fino all’apertura della procedura è ridotto alla misura del: tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), nel caso di «omissione contributiva»; tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) maggiorato del 2% nel caso di «evasione contributiva». Per il periodo di svolgimento della procedura, ai sensi dell’art. 55 L.F., sono dovuti i soli interessi legali ex art c.c.
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Il calcolo delle sanzioni – le Procedure Concorsuali
Tuttavia, l’art. 1, co. 220°, L. 662/1996 stabilisce che nel caso di procedure concorsuali nelle quali sia avvenuto l’integrale pagamento dei contributi e delle spese le somme aggiuntive non possono essere ridotte a un tasso annuo inferiore a quello legale. Dato che sin dal 2011 il T.U.R. (ora O.R.P.) è sceso al di sotto di tale soglia, giungendo al totale azzeramento dal 16/3/2016 (Circ. INPS n. 49/2016), per il calcolo delle sanzioni civili si dovrà applicare il saggio di interesse legale in vigore.
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Il calcolo delle sanzioni civili – l’ORP
Per calcolare le sanzioni civili, quindi, al di fuori delle ipotesi di evasione e con l’eccezione di quanto esposto per le procedure concorsuali, è necessario conoscere, per ciascun periodo interessato, la misura del Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP). E’ il tasso di interesse a cui le banche possono rifinanziarsi presso la banca centrale nelle operazioni di mercato aperto (compravendita di titoli di Stato tra la banca centrale e le banche nazionali ed estere o le società di intermediazione mobiliare autorizzate ad operare sul territorio). E’ frutto delle decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo della BCE.
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Il calcolo delle sanzioni civili – gli interessi di mora
Come si è detto, superato il tetto massimo stabilito nei due regimi sanzionatori, sul debito contributivo maturano esclusivamente gli interessi di mora «di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46». Tale norma prevede che, decorsi i 60 giorni previsti dall’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di addebito, dalla data di notifica fino alla data di pagamento si applichino gli interessi «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
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Il calcolo delle sanzioni civili – gli interessi legali
L’art del codice civile, nell’attuale formulazione, prevede che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo
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Il calcolo delle sanzioni – i valori attuali
Dal giorno O.R.P. Tasso omissione Tasso evasione Interessi di mora (art. 30 D.P.R. 602/73) Interessi legali (art c.c.) 01/01/2011 1,000% 6,500% 30,000% 5,757% 1,500% 13/04/2011 1,250% 6,750% 13/07/2011 7,000% 09/11/2011 10/11/2011 5,024% 14/12/2011 01/01/2012 2,500% 11/07/2012 0,750% 6,250% 01/10/2012 4,550% 01/05/2013 5,223% 08/05/2013 0,500% 6,000% 13/11/2013 0,250% 5,750% 01/01/2014 01/05/2014 5,140% 11/06/2014 0,150% 5,650% 10/09/2014 0,050% 5,550% 01/01/2015 15/05/2015 4,880% 01/01/2016 0,200% 16/03/2016 0,000% 5,500%
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Il calcolo delle sanzioni – le formule
La formula da utilizzare per il calcolo è analoga a quella dell’interesse semplice: Sanzioni = (Contributi x tasso x giorni) / Con la seguente formula si determinano i giorni necessari al raggiungimento del tetto (60% per l’evasione, 40% per l’omissione) oltre i quali si dovranno applicare i soli interessi di mora: Giorni = ( x tetto) / (Contributi x tasso)
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Il calcolo delle sanzioni – esempio di omissione totale
Esempio n. 1 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2015 presentata nei termini, versata integralmente il 30/06/2015: Calcolo -> (1.000 euro x 5,55 x 134gg) / 20,38 euro
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Il calcolo delle sanzioni – esempio di omissione parziale
Esempio n. 2 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2015 presentata nei termini, con pagamento entro il 16/02/2015 di soli 100 euro. Il residuo è versato in unica soluzione il 30/06/2015: Calcolo -> (900 euro x 5,55 x 107gg) / 14,54 euro
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Il calcolo delle sanzioni – esempio di regolarizzazione spontanea
Esempio n. 3 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2013 presentata il 30/11/2013. Pagamento in data 15/12/2013. Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2013 Calcolo -> (1.000 euro x 5,75 x 302 gg ) / 47,58 euro
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Il calcolo delle sanzioni – esempio di evasione
Esempio n. 4 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2013 presentata il 30/11/2014. Pagamento in data 15/12/2014. Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2014. Calcolo -> (1.000 euro x 30 x 667gg ) / 548,22 euro
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Il calcolo delle sanzioni – esempio di evasione
Esempio n. 5 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2013 presentata il 30/11/2014; pagamento in data 15/12/2015. Periodo -> dal 16/02/2013 al 15/12/2015 (1.032 gg). Giorni con sanzione = ( x 600 euro) / (1.000 x 30 tasso) = 730 gg Giorni con interessi di mora = – 730 = 302 gg Calcolo -> (1.000 euro x 30 x 730gg ) / > 600 euro + (1.000 x 4,88 x 302 gg) / > 40,38 euro Determinazione del tetto
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Il calcolo delle sanzioni – credito trasmesso all’AdR
Esempio n. 6 Denuncia insoluta con saldo pari a euro del periodo 01/2013. In data 30/06/2015 l’inadempienza è trasmessa all’AdR. Rivolgersi direttamente all’AdR per ottenere l’importo complessivo da versare, che comprenderà anche gli interessi di mora e gli eventuali aggi di riscossione maturati. Effettuare il pagamento direttamente presso l’AdR.
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