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PubblicatoOrazio Riccardo Danieli Modificato 8 anni fa
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I PROFESSIONISTI SANITARI E LE NUOVE INCOMBENZE LEGATE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Dott.ssa Emanuela Marino – Ufficio Legale e Conciliazione Odontoiatri OMCeO Roma
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FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 730 PRECOMPILATO RAPPORTI CON IL PAZIENTE SISTEMA TS CREDENZIALI DI ACCESSO GRATUITO SI PEC NO FIRMA DIGITALE FATTURAZIONE ELETTRONICA RAPPORTI CON LA PA TRAMITE SOCIETA’ ACQUISTO PACCHETTO A PAGAMENTO NO PEC NO FIRMA DIGITALE
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730 PRECOMPILATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 50 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito Art. 50 del D.L del 30.09.2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26.03.2008 Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività. D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 “ Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ” che all’art. 3, comma 3, prevede l’obbligo anche per le asl, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri di inviare tramite il Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate, per permettere l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi (730 precompilato). D.Lgs. del 24.09.2015 n. 158 “ Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 ” che all’art. 23 Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, prevede la modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, aggiungendo il comma 5- bis che dispone una sanzione da 100€ a 50mila€ per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.
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Perché il sistema TS Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema informativo delle prescrizioni mediche per potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e la verifica della appropriatezza prescrittiva. E' questo l'obiettivo che, attraverso la rilevazione dei dati delle ricette mediche relativa alla farmaceutica e specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si pone con l'articolo 50 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria) In particolare, ai fini della verifica dell'appropriatezza prescrittiva, il Progetto consente l'individuazione certa ed univoca sia dell'assistito (tramite il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria, "certificato" dall'Agenzia delle entrate), sia del medico prescrittore (tramite il codice identificativo della ricetta, assegnato univocamente al medesimo medico dalla ASL competente in fase di consegna del ricettario).
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730 PRECOMPILATO CHI? le asl, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari Medico MMG e PdS, Specialisti ambulatoriali, Specialisti privati, Medici asl, Amministratori di società, Direttori sanitari, ecc.. Incaricato o delegato A CHI? Al paziente o legale rappresentante (es. minore, incapace, ecc) COME? Accedendo al sistema TS con credenziali personali rilasciate dall’Ordine o dalla ASL QUANDO? Entro la fine dell’anno SANZIONE sanzione da 100€ a 50mila€ per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.
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Faq Quali dati inviare? L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA. Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria? Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse? Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.
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Faq Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS? L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”. Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura? La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015. Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura? L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
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D.Lgs. del 24.09.2015 n. 158 “ Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 ” L’art. 23 “ Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria ”, prevede la modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, aggiungendo il comma 5- bis che dispone una sanzione da 100€ a 50mila € 5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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