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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO E CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE VIOLENZA IN FAMIGLIA CASI PRATICI PROSPETTIVA DELL’AVVOCATO: ASPETTI GIURIDICI E DEONTOLOGICI.

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1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO E CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE VIOLENZA IN FAMIGLIA CASI PRATICI PROSPETTIVA DELL’AVVOCATO: ASPETTI GIURIDICI E DEONTOLOGICI ROVIGO, 9 GIUGNO 2016

2 CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE ROVIGO, VIALE TRIESTE N. 18 LENDINARA, PIAZZA RISORGIMENTO N. 1 PORTOVIRO, PIAZZA MARCONI N. 32 CONTATTI N. VERDE 800 304271 CELL. SERVIZIO 392 086262 MAIL antiviolenzarovigo@libero.it SITO WEBwww.centroantiviolenzadelpolesine.it DOVE SI TROVA?

3 FIGURE PROFESSIONALI CASA RIFUGIO A INDIRIZZO SEGRETO EDUCATRICI PSICOLOGA ASSISTENTE SOCIALE AVVOCATO

4 QUALI ‘STRUMENTI’ PER GARANTIRE PROTEZIONE E SICUREZZA ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA? DOVE ERAVAMO RIMASTI? LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013 (CONVERSIONE D.L. 14 AGOSTO 2013 N. 93) Recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

5 MISURA DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA ART. 3 LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013 1. NEI CASI IN CUI ALLE FORZE DELL’ORDINE SIA SEGNALATO, IN FORMA NON ANONIMA, UN FATTO CHE DEBBA RITENERSI RICONDUCIBILE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 581, NONCHE’ 582, 2° COMMA, CONSUMATO O TENTATO, DEL CODICE PENALE, NELL’AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA, IL QUESTORE, ANCHE IN ASSENZA DI QUERELA, PUO’ PROCEDERE, ASSUNTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE DA PARTE DEGLI ORGANI INVESTIGATIVI E SENTITE LE PERSONE INFORMATE DEI FATTI, ALL’AMMONIMENTO DELL’AUTORE DEL FATTO. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO SI INTENDONO PER VIOLENZA DOMESTICA UNO O PIU’ ATTI GRAVI OVVERO NON EPISODICI, DI VIOLENZA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA O ECONOMICA CHE SI VERIFICANO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA O DEL NUCLEO FAMILIARE O TRA PERSONE LEGATE, ATTUALMENTE O IN PASSATO, DA UN VINCOLO DI MATRIMONIO O DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L’AUTORE DI TALI ATTI CONDIVIDA O ABBIA CONDIVISO LA STESSA RESIDENZA CON LA VITTIMA. (…) 4. IN OGNI ATTO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DELL’AMMONIMENTO DI CUI AL COMMA 1 DEVONO ESSERE OMESSE LE GENERALITA’ DEL SEGNALANTE, SALVO CHE LA SEGNALAZIONE RISULTI MANIFESTAMENTE INFONDATA. LA SEGNALAZIONE E’ UTILIZZABILE SOLTANTO AI FINI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (…).

6 ALTRE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013 VOLTE AD UNA TUTELA ANTICIPATA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA PREVISTO L’ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 572 E 612 BIS C.P. ART. 380, COMMA 2, LETT. L) TER C.P.P. DIVIENE OBBLIGATORIO L’ARRESTO, DA PARTE DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI CHIUNQUE E’ COLTO IN FLAGRANZA DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 572 E 612 BIS C.P. CONSUMATI O TENTATI.

7 NUOVE IPOTESI CHE CONSENTONO L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART. 282 BIS C.P.P. – misura cautelare personale) 612, COMMA 2, C.P. - MINACCIA 582 C.P. – LESIONE PERSONALE LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI PROCEDIBILI D’UFFICIO O COMUNQUE AGGRAVATE COMMESSO IN DANNO DEI PROSSIMI CONGIUNTI O DEL CONVIVENTE LA MISURA PUO’ ESSERE DISPOSTA ANCHE AL DI FUORI DEI LIMITI DI PENA PREVISTI DALL’ART. 280 C.P.P.

8 NUOVA MISURA PRECAUTELARE ART. 384 BIS C.P.P. ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA HANNO FACOLTA’ DI DISPORRE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO, SCRITTA, OPPURE RESA ORALMENTE E CONFERMATA PER ISCRITTO, O PER VIA TELEMATICA, L’ALLONTANAMENTE URGENTE DALLA CASA FAMILIARE CON IL DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA, NEI CONFRONTI DI CHI E’ COLTO IN FLAGRANZA DEI DELITTI DI CUI ALL’ART. 282 BIS, COMMA 6 (TRA GLI ALTRI VI SONO I DELITTI PREVISTI E PUNITI DAGLI ARTT. 582 (LESIONE PERSONALE), LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI PROCEDIBILI D’UFFICIO O COMUNQUE AGGRAVATE E 612 (MINACCIA), SECONDO COMMA DEL CODICE PENALE COMMESSO IN DANNO DEI PROSSIMI CONGIUNTI O DEL CONVIVENTE), OVE SUSSISTANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE LE CONDOTTE CRIMINOSE POSSANO ESSERE REITERATE PONENDO IN GRAVE ED ATTUALE PERICOLO LA VITA O L’INTEGRITA’ FISICA O PSICHICA DELLA PERSONA OFFESA. (…) 2 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA FLAGRANZA FONDATI MOTIVI PER RITENERE POSSIBILE LA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA PONENDO IN GRAVE ED ATTUALE PERICOLO LA VITA O L’INTEGRITA’ PSICOFISICA DELLA PERSONA OFFESA

9 Caso Pratico n. 1 La sig.ra KARIMA - di nazionalità marocchina - si è da proco La sig.ra KARIMA - di nazionalità marocchina - si è da proco trasferita a vivere in Italia raggiungendo il proprio marito MOHAMED, anch’egli marocchino, sposato in Marocco da circa un anno; ha portato con sé il figlio dei coniugi SAID di pochi mesi. Dal momento in cui comincia la convivenza tra coniugi in Italia, KARIMA diviene vittima ogni giorno di maltrattamenti, violenze psichiche e fisiche, minacce e offese da parte del marito, che la reclude letteralmente in casa affinchè si dedichi interamente ai lavori domestici e alla prole. Durante la “reclusione” nasce la secondogenita dei coniugi, MERIAM. Ad un certo punto la situazione degenera e KARIMA, stanca dei soprusi, scappa di casa con i due figli.

10 DISTINZIONE Delitti punibili a querela della persona offesa Reati procedibili d'ufficio (maltrattamenti)

11 PRIMO CONTATTO CLIENTE Non proposta alcuna querela Proposta querela Per reati minori 612, 582 c.p. 572 c.p. Proposta querela Per reati gravi 572 c.p. 605 c.p. INTEGRAZIONE DI QUERELA?

12 QUERELA / INTEGRAZ. QUERELA PER CONFIGURARE MALTRATTAMENTI RIMESSIONE QUERELA? INTEGRAZIONE QUERELA PER MISURA CAUTELARE?

13 INTEGRAZIONE QUERELA PER: Per meglio precisare i fatti, contestualizzarli ed evidenziare l'esistenza di un comportamento vessatorio abituale art. 572 c.p.; Per fare istanza al P.M. di avanzare RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

14 ATTENZIONE A NON INGIGANTIRE I FATTI, ESAGERANDOLI PER CONFIGURARE IL GRAVE DELITTO DI MALTRATTAMENTI Perché? …..

15 RAGIONI PER NON INGIGANTIRE I FATTI 1. MOTIVI DI TUTELA “PREVENTIVA” DEL CLIENTE 1. MOTIVI DI TUTELA “PREVENTIVA” DEL CLIENTE 1. MOTIVI DI TUTELA “PREVENTIVA” DEL CLIENTE 2. MOTIVI DI ORDINE CIVICO A) Possibile successiva falsa testimonianza? B) Possibile calunnia? C) Se denunciati maltrattamenti anche nei confronti figli minori senza intervenire per evitarli, possibile configurabilità maltrattamenti per omissione. Per evitare di intasare Procure con procedimenti per maltrattamenti infondati, sì da consentire ai assicurare effettiva e immediata protezione alle vittime di reali maltrattamenti

16 RAGIONI PER NON INGIGANTIRE I FATTI 3. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ Se il fatto realmente NON è grave, una volta superato il conflitto, sarà possibile RIMETTERE QUERELA 4. RISPETTO NORME COD. DEONT. ART. 23, COMMA 6 Cod. Deont. “L’avvocato non deve suggerire COMPORTAMENTI, atti o negozi nulli, ILLECITI o fraudolenti” ART. 50, COMMA 2 Cod. Deont. “L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi”

17 3. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ: possibilità di rimettere querela SE VITTIMA DI MALTRATTAMENTI INTENDE RIMETTERE QUERELA O RITRATTARE Remissione querela possibile, MA INEFFICACE RITRATTAZIONE? Profili deontologici

18 CONTATTI CON P.O. PER INVITARLA ARIMETTERE QUERELA ART. 41 Cod. Deont. “ 1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. 2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi 4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.” ART. 55, COMMA 8 Cod. Deont. “ Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore DEVE procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto.

19 QUERELA O INTEGRAZIONE QUERELA ISTANZA DI MISURA CAUTELARE Fumus commissi delicti Periculum libertatis INDICARE TESTIMONI CERTIFICATI MEDICI REGISTRAZIONI DEI MALTRATTAMENTI Misure cautelari Custodia cautelare in carcere (art. 275 c.p.p.) Allontanamento casa familiare (con eventuale obbligo di pagamento assegno) (art. 282 bis c.p.p.) Divieto avvicinamento e/o comunicazione con la persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) ART. 90 TER C.P.P.: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,ed é altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità,dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva

20 LEGGE N. 119 DEL 15 OTTOBRE 2013 – MODIFICHE ALLE NORME DEL CODICE PENALE NUOVA AGGRAVANTE COMUNE ART. 61, N. 11 QUINQUIES C.P. «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 del c.p., commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza» LA VIOLENZA ASSISTITA E’ INTESA COME COMPLESSO DI RICADUTE FISICHE, PSICOLOGICHE, SOCIALI E COGNITIVE A BREVE E LUNGO TERMINE SUI MINORI COSTRETTI AD EPISODI DI VIOLENZA ART. 609 DECIES – COMUNICAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli artt. (…)o per i delitti previsti dagli artt. 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il Procuratore della Repubblica né da’ notizia al tribunale per i minorenni. La comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e seguenti, nonché 330 e 333 c.,c.

21 Caso Pratico n. 2 La sig.ra LUISA, di Milano, vive nella sua città con il compagno SALVATORE - palermitano - la figlia minore GIULIA, di anni 3, avuta da SALVATORE, e la propria figlia maggiore MARIA di anni 14, avuta da precedente rapporto con diverso compagno. La coppia entra in crisi, SALVATORE diviene sempre più prepotente e arrogante, le liti in casa si intensificano, le denunce e querele si sprecano. LUISA desidera interrompere convivenza e per questo incardina un ricorso al Giudice Civile. I provvedimenti tardano a venire e LUISA scappa di casa con le due figlie, quando ancora il procedimento davanti al Giudice Civile è pendente.

22 RICORSO EX ARTT. 330-333 CC Materia: decadenza e limitazione RESPONSABILITA’ GENITORIALE Presupposto: PREGIUDIZIO AL MINORE

23 Procedimenti “de potestate” Art. 330 cc Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Art. 333 cc Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

24 GENESI, SVILUPPI, ESITO DEL PROCEDIMENTO “DE POTESTATE”

25 Art. 336 cc I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l' ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.

26 RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE - Legge applicabile ? - tematiche: addebito affidamento figli collocamento figli casa familiare mantenimento figli mantenimento coniuge

27 RICORSO EX ARTT. 337 CC e segg. - tematiche: affidamento figli collocamento figli casa familiare mantenimento figli

28 ASCOLTO DEL MINORE

29 Art. 336 bis cc Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

30 ART. 56 CODICE DEONTOLOGICO DELL’AVVOCATO 1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. SOSPENSIONE DA 6 MESI A 1 ANNO

31 ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE -in pendenza di giudizio ? -con i figli minori ?

32 ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO DELL’AVVOCATO Conferimento dell’incarico 5.L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. 6.L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. SOSPENSIONE DA 1 A 3 ANNI


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