La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro"— Transcript della presentazione:

1 Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro alessandra.annoni@unicz.it

2  Fonti dello ius in bello: convenzioni internazionali, norme consuetudinarie, clausola Martens  Il rapporto con il diritto internazionale generale  Segue: il rapporto fra ius in bello e norme sulla tutela dei diritti umani  Tipologia di obblighi previsti dalle norme di ius in bello e da quelle sulla tutela dei diritti umani 2

3 Diritto “de L’Aja”Diritto “di Ginevra” Disposizioni sulla condotta delle ostilità  Convenzioni de L’Aja del 1899  Convenzione de L’Aja del 1907  Convenzioni che regolano l’uso di certe armi; etc. Disposizioni “umanitarie”  I Convenzione di Ginevra 1949  II Convenzione di Ginevra 1949  III Convenzione di Ginevra 1949  IV Convenzione di Ginevra 1949 3  Nozione di ius in bello  Origine della disciplina (24/6/1859) FONTI DI ORIGINE CONVENZIONALE MA  Anche le norme de L’Aja contengono disposizioni prettamente “umanitarie” (es. art. 46 Regolamento annesso a IV Convenzione 1907)  I 2 Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1977 contengono anch’essi regole sulla condotta delle ostilità  Anche le norme sulla condotta delle ostilità perseguono, in fondo, finalità umanitarie  Anche le norme de L’Aja contengono disposizioni prettamente “umanitarie” (es. art. 46 Regolamento annesso a IV Convenzione 1907)  I 2 Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1977 contengono anch’essi regole sulla condotta delle ostilità  Anche le norme sulla condotta delle ostilità perseguono, in fondo, finalità umanitarie

4 Diritto consuetudinario  Valore codificatorio delle Convenzioni de L’Aja e di Ginevra Preambolo IV Convenzione de L’Aja del 1907 Le Alte Parti contraenti hanno ritenuto opportuno “rivedere le leggi e gli usi della guerra, sia allo scopo di definirli con maggiore precisione, sia per tracciare alcuni limiti destinati a ridurne, per quanto possibile, i rigori”  Prassi  Condotta in battaglia  Manuali militari  Atti delle Organizzazioni internazionali  Opinio iuris  Reazione in caso di violazione Studio del Comitato internazionale della Croce Rossa (2005) 4

5 Clausola Martens “In attesa che venga promulgato un Codice più completo delle leggi relative alla guerra … nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari … le popolazioni ed i belligeranti rimangono sotto la tutela e sotto l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra Nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza” Rilevanza?  Autonoma valenza precettiva?  Mero richiamo all’applicazione di norme consuetudinarie?  Analogia iuris 5

6 Derogabilità norme di ius in bello Regolamenti de L’Aja Unico limite Clausola Martens Convenzione di Ginevra Inderogabilità in peius (es. art. 7 IV Convenzione) Ius cogens Sent. Kupreškić del 2000 (ICTY), «most norms of international humanitarian law, in particular those prohibiting war crimes, crimes against humanity and genocide, are also peremptory norms of international law or jus cogens» Parere Armi nucleari del 1996 (CIG), molte delle regole codificate nelle convenzioni di diritto bellico «[are] fundamental to the respect of the human person and “elementary considerations of humanity” [and] constitute intransgressible principles of international customary law» 6

7 Stato di paceStato di guerra Applicazione del diritto di pace  Rispetto degli accordi internazionali  Divieto di ingerenza Applicazione dello ius in bello  Limitazione dei mezzi e metodi di guerra  Protezione delle vittime  Ma nulla vieta la debellatio del nemico 7  Dichiarazione di guerra  Ostilità accompagnate da animus bellandi  Dichiarazione di guerra  Ostilità accompagnate da animus bellandi Diritto internazionale classico

8 8 Rapporto con il diritto internazionale generale Diritto internazionale contemporaneo  Il conflitto armato non sospende l’applicazione delle norme consuetudinarie, tanto più se cogenti  Il conflitto armato non sospende necessariamente nemmeno l’applicazione delle norme pattizie v. allegato al Progetto di articoli di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati adottato in seconda lettura dalla Commissione del diritto internazionale nel 2011  Esigenza di coordinamento si manifesta anche nei confronti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza - Risoluzioni in cui il Consiglio invita le parti a rispettare le norme di DIU - Risoluzioni che autorizzano deroga alle norme di diritto umanitario (es. ris. 1483/2003 per occupazione Iraq) Limite dello ius cogens

9 1. Applicabilità norme sulla tutela dei diritti umani in tempo di guerra  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  Trattati sulla tutela dei diritti umani (art. 15 CEDU, art. 4 Patto sui diritti civili e politici, art. 27 CADU)  Norme inderogabili  Necessità/proporzionalità  Rispetto altri obblighi internazionali  Notifica  Sindacato organo di controllo ICJ muro (2004), Corte EDU Al-Saandoon and Mufdhi v. UK (2010) 9

10 2. Efficacia extraterritoriale norme sulla tutela dei diritti umani Nozione di giurisdizione 1.Provvedimenti nei confronti di cittadini all’estero 2.Provvedimenti nei confronti di persone assoggettate a autorità e controllo organi dello Stato ◦ ambasciate ◦ prigione (Corte EDU, Al Skeini 2007, Al-Sandoon 2010) 3.Controllo effettivo del territorio ◦ occupazione militare (Loizidou e HRC Israele) ◦ anche se amministrazione fantoccio (Loizidou) 10

11 2. Nozione di giurisdizione 4.Controllo dello spazio aereo? Corte EDU, Bankovic, lo esclude Esecuzioni mirate? -consenso Sovrano locale (complicità/cessione giurisdizione) -esecuzione mirata in territorio occupato (es. Israele a Gaza) -esecuzione mirata sul territorio di un failed State 11

12 Strumenti regionali Human Rights Imperialism?  Corte EDU, Bankovic, 2001  Corte EDU, Al-Sandoon, 2009, Al-Skeini, 2011 (Iraq)  Corte EDU, Ilascu, 2004 – valutazione più lasca controllo effettivo se c/o spazio giuridico europeo. 12

13 Coordinamento fra norme DIU e norme DU Applicazione norme DU comporta generalmente innalzamento tutela offerta  Estensione soggettiva (non solo persone protette)  Estensione oggettiva (tutela diritti non protetti da norme DIU)  Meccanismi di controllo più efficaci 13

14 Problemi di coordinamento se un diritto è tutelato in modo diverso nei due sottosistemi normativi  Principio di specialità – Norma DIU prevale perché speciale? a) CIG, Parere armi nucleari 1996 e Parere sul Muro 2004 b) Commissione Inter-am, Tablada, 1997 14

15  Norma più specifica (DIU/DU) viene utilizzata per interpretare norma meno specifica interpretazione sistematica, art. 31, par. 2, lett. c), CV sul diritto dei trattati) Opera in modo bidirezionale -es. Art. 6 Patto sui diritti civili e politici (privazione “arbitraria” della vita) -Es. Art. 71 IV Convenzione di Ginevra (processo “regolare”) 15

16  Criterio del favor -art. 5, par. 2, Patto sui diritti civili e politici: «Nessuna restrizione o deroga a diritti umani fondamentali riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del Presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura » -art. 5, par. 2, Patto sui diritti economici, sociali e culturali -Art. 53, CEDU -Art. 7, IV Convenzione di Ginevra -Art. 75, par. 8, I Protocollo 1977: «nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù di regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alla persone» 16

17  Clausole di “flessibilità”  Necessità militare (DIU) – es. art. 23, lett. g): “è vietato distruggere o sequestrare proprietà nemiche, salvo il caso in cui tali distruzioni o sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra”  Clausole di deroga (DU) – es. art. 15 CEDU  Clausole di limitazione (DU) – es. art. 12 Patto NU diritti civili e politici: “Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio […] è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 17

18  Obblighi negativi  Obblighi positivi - Norme a tutela diritti umani - Norme di DIU, specialmente in territorio occupato (Es. Art. 55 IV CG)  Obblighi di garanzia (due diligence) - Norme a tutela diritti umani - Art. 1 comune CG  Guerra di coalizione  Anche Stati terzi (es. costruzione Muro in Israele)  Obblighi erga omnes - Diritti umani (v. diritto di azione davanti a organi di controllo) - DIU (CIG, Muro, par. 157) 18

19  Annoni, L’occupazione “ostile” nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012, pp. 110- 142  Dennis, Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation, in AJIL, 2005, p. 119 ss.  De Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002  Eboli, La tutela dei diritti umani negli stati d’emergenza, Milano, 2010  Heintze, On the Relationship between Human Rights Law Protection and International Humanitarian Law, in RICR, 2004, n. 856, p. 789 ss.  Meron, The Martens Clause, Principles of Humanity and Dictates of the Public Conscience, in AJIL, 2000, p. 78 ss.  Milanović, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, 2011  Nigro, Il caso Al-Skeini dinnanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdizione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 2007, p. 1106 ss.  Venturini, Diritto umanitario e diritti dell’uomo: rispettivi ambiti di intervento e punti di confluenza, in RIDU, 2001, p. 49 ss.  Wilde, The “Legal Space” or “Espace Juridique” of the European Convention on Human Rights: Is It Relevant to Extraterritorial State Action?, in EHRLR, 2005, p. 115 ss. 19


Scaricare ppt "Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro"

Presentazioni simili


Annunci Google