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PubblicatoGastone Chiari Modificato 8 anni fa
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Il rinnovato istituto dell’apprendistato e l’introduzione del sistema duale
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Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Le Regioni e Province Autonome a seguito dell’introduzione del TU su apprendistato con il D.Lgs 167/11, in un proprio documento di riflessione inviato al Ministro del Lavoro avevano avanzato osservazioni finalizzate ad evidenziare gli aspetti critici riscontrati nell’attuazione del nuovo apprendistato, che si era fatto sempre più difficile da gestire per le imprese disincentivandone l’uso in generale.
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Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Ulteriore aspetto segnalato era legato alla forte attrattività esercitata dall’apprendistato di tipo professionalizzante, che ha finito per fagocitare le altre due tipologie. E’ proprio nella coscienza di tali problematiche che le Regioni e Province Autonome hanno avviato un approfondito percorso di riflessione tentando di individuare gli elementi imprescindibili per il rilancio di questi strumenti contrattuali e che è culminato nel confronto sul Job Act.
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Nuovo Apprendistato: la segnalazione delle criticità individuate da Regioni e PA e le proposte di intervento regionali Nel solco di tale riflessione e confronto avviato si inquadrano le recenti innovazioni di sistema avviate dal Governo in stretta collaborazione con le Regioni e Province Autonome: Da un lato l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Dall’altro l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” approvato in sede di Conferenza Stato/Regioni il 24 settembre 2015 (“beta test” delle riforme avviate con il “Jobs Act” e la “Buona Scuola”)
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l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Nel richiamato percorso di confronto, con riguardo alla disciplina specifica dell’Apprendistato le Regioni e PA segnalavano l’opportunità di prevedere i seguenti aspetti: Semplificazione degli adempimenti e delle procedure Elementi di flessibilità nella retribuzione Definizione di strumenti per incentivare l’utilizzo delle tipologie contrattuali di I e III livello (incentivi/sgravi contributivi) Revisione della disciplina in un’ottica di maggiore compattezza e gestibilità
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l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Al fine di incentivare l’apprendistato di I° e III° livello le Regioni e Province Autonome hanno proposto di introdurre elementi di flessibilità nella retribuzione degli apprendisti allineando i trattamenti retributivi alla componente formativa/lavorativa, in una logica di proporzionalità tra formazione e salario. Tale proposta si concretizza, ad esempio, nelle previsioni contenute all’ art. 43, c. 7 e 45, c. 3 dello schema di Decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della L. 183/2014 che attualmente recitano entrambi: «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi»
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l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Discende invece direttamente dalle considerazioni in merito alla necessità di garantire maggiore compattezza e gestibilità dei sistemi, la possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore attraverso l’apprendistato di primo livello, in un’ottica di sviluppo organico dei sistemi formativi, nel rispetto delle normative regionali già operanti sui territori. Ciò anche in considerazione dei livelli EQF cui sono agganciati i titoli conseguibili con tale livello di apprendistato. Il tutto va inserito nell’ottica della costruzione del sistema duale, garantendo in primo luogo la portabilità del contratto all’interno di un sistema educativo a sviluppo verticale culminante nell’apertura al diploma IFTS acquisibile sempre nel I livello.
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l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Articolazione tipologie pressoché identica a quella disegnata dal 167/11: Art. 41 «Definizione» (L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato articolato secondo 3 tipologie contrattuali) Art. 42 «Disciplina Generale» Art. 43 «Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» Art. 44 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» Art. 45 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» Art. 46 «Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze» Art. 47 «Disposizioni finali»
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l’introduzione del nuovo Capo V dell’Apprendistato (D.Lgs 81/15 ARTT. 41 – 47) Il nuovo: chiarisce target di riferimento, obiettivi formativi di ciascuna tipologia contrattuale, ribadisce tempi e modi di definizione di aspetti di sistema necessari al pieno funzionamento del ripensato istituto ( Art. 46 Standard professionali e formativi e certificazione delle Competenze)
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Art. 43 «Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative Per l’acquisizione da parte dell’apprendista di una qualifica o di un diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (queste ultime due tipologie di percorso era precedentemente possibile attivarle sul III livello del 167/11) Si rivolge a giovani dai 15 al compimento dei 25 anni La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire, non può essere superiore a tre o quattro anni (prevista proroga di un anno)
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Art. 44 «Apprendistato professionalizzante»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative finalizzato all’acquisizione da parte dell’apprendista di una qualificazione contrattuale, La durata e le modalità della formazione sono regolate dalla contrattazione collettiva; Il contratto non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per il settore dell’artigianato; Si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni (da 17 per chi possiede una qualifica)
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Art. 45 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»: ruolo delle Regioni, target e finalità formative finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio di alta formazione o della qualificazione contrattuale di ricercatore Regolato dalle Regioni e PA per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori e prestatori di lavoro. In assenza di regolamentazione regionale, può essere regolato per il tramite di intese ad hoc tra impresa e istituzioni formative; Si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni
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Aspetti di sistema: Art. 46 «Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze» Standard formativi: Definiti con decreto MLPS previa Intesa tra Regioni e PA, MLPS e MIUR (raggiunta il 1° ottobre 2015 in CSR) che costituiscono LEP ai sensi del 226/05 Decreto pubblicato in GU il 12 ottobre 2015 Standard professionali: definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria. Standard di certificazione delle competenze acquisite: le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa ai sensi del D.Lgs 13/13 e nel rispetto dei LEP in esso disciplinati Repertorio delle professioni: istituito presso il MLPS per armonizzare le diverse qualifiche professionali e per consentire una correlazione tra standard formativi (di competenza delle Regioni) e standard professionali (di competenza delle PS).
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decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015 In sede di Conferenza Stato/Regioni, lo scorso 1° ottobre 2015, è stato espresso parere favorevole in merito schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione degli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015. Il decreto è stato pubblicato in GU il 12 ottobre 2015 provvedimenti attuativi di livello nazionale
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decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 226/05 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato: a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015) b. apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015) provvedimenti attuativi di livello nazionale
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decreto interministeriale Standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015 definisce puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali: i requisiti che deve possedere il datore di lavoro per poter assumere un apprendista di I° o III° livello; la durata dei contratti che in linea generale non può essere inferiore a sei mesi e non può essere invece superiore alla durata ordinamentale del percorso oggetto del contratto prevedendo inoltre espresse deroghe a tale norma; la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso; i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale di cui all’allegato 1° che costituisce parte integrante del decreto; i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi; i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale; valutazione, validazione e certificazione delle competenze. provvedimenti attuativi di livello nazionale
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l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” Obiettivi: Contrastare più incisivamente la dispersione scolastica e formativa rafforzando la metodologia dell’apprendimento esperienziale. Ridurre la platea dei NEET attraverso percorsi brevi di riqualificazione dei giovani in possesso di titoli deboli o senza titoli di studio. Attivare percorsi duali per almeno 60 mila allievi nel biennio, suddivisi in 20 mila in apprendistato duale e 40 mila in alternanza scuola-lavoro.
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l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sperimentazione strutturata sulla base di due linee di sviluppo: 1. Linea 1 – Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei centri di formazione professionale pubblici e privati (CFP) ad esclusione di quelli già individuati quali possibili destinatari delle azioni nelle precedenti edizioni e fasi del progetto “FIxO”. 2. Linea 2 – Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale.
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l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” La Linea 1 prevede: Selezione dei CFP, accreditati a livello regionale, che prenderanno parte alla sperimentazione. avvio azioni di costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e placement all’interno dei CFP precedentemente selezionati
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l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” La Linea 2 (finanziata con 87 MEURO distribuiti tra le Regioni e PA sulla base dei criteri di riparto della Iefp) prevede la strutturazione di percorsi di IeFP nei quali venga potenziato il raccordo tra formazione e lavoro attraverso una o più delle seguenti modalità: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno; b) alternanza scuola - lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue; c) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni
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