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PubblicatoErnesto Costantino Modificato 8 anni fa
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Scelta dell’Irc e attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9
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Sergio Cicatelli2 Avvalersi o non avvalersi La scelta dell’Irc va fatta: Su richiesta della scuola (distribuzione moduli) All’atto dell’iscrizione (entro la scadenza) Vale per l’intero ciclo (da fare solo il primo anno) Ogni anno nella scuola dell’infanzia La scelta può essere modificata ogni anno su iniziativa dell’interessato.
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Sergio Cicatelli3 In prima applicazione OdG Camera 16-1-1986: La Camera … impegna il Governo: 1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valuta- zione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alterna- tive entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge; […] 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizza- zione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione; […]
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Sergio Cicatelli4 Le circolari del 1986 CM 128 = scuola materna CM 129 = scuola elementare CM 130 = scuola media CM 131 = scuola superiore Attività da programmare entro il primo mese, sentiti gli interessati. Riferimento ad attività integrative (legge 517/77). Contenuti (tranne materna): valori della vita e convivenza civile (con riferimento a storia, ed. civica, filosofia). Materna ed elementare: collocare prima o ultima ora.
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Sergio Cicatelli5 Il contenzioso CM 302/86: «la frequenza delle attività integrative – in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'Irc – viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà». Ricorsi contro l’obbligatorietà delle AA: il Tar del Lazio ammette anche l’uscita da scuola. Sospensione del CdS. CM 284/87: possibile «optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene». CdS 1066/88: «la scuola è tenuta ad offrire in alternativa ai non avvalenti altro insegnamento, ovvero attività culturali e formative equivalenti, che, una volta esercitata l'opzione, è obbligatorio frequentare».
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Sergio Cicatelli6 La Corte Costituzionale I precedenti Ord. 363/85: ricorso 1977 contro la confessionalità dei programmi elementari, sopravvivenza del primo Concordato; superato dal nuovo Concordato. Ord. 914/88: ricorso contro il vuoto normativo per i non avvalentisi; inammissibile perché fatto organizzativo. 1989: sentenza 203.
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Sergio Cicatelli7 La sentenza 203/89 Contestata la legittimità del Concordato. La Corte individua «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». Il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».
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Sergio Cicatelli8 La sentenza 203/89 Analisi del nuovo Concordato: 1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell’assicurare, come precedentemente all’Accordo, l’insegnamento di religione nelle scuole non universitarie; 4) l’inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola. «i dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana».
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Sergio Cicatelli9 La sentenza 203/89 «Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s’inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’acquisizione dei principi del cattolicesimo al “patrimonio storico del popolo italiano”». Con ciò si delinea «l’attitudine laica dello stato-comunità, che […] si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».
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Sergio Cicatelli10 La sentenza 203/89 Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Irc è definito come una nuova figura di diritto soggettivo che non ha precedenti. Con il nuovo Concordato «emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta». Ma l’Irc non può essere proposta di adesione alla fede cattolica, neanche se lo volesse, per via della sede scolastica e per il rispetto delle finalità della scuola.
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Sergio Cicatelli11 La sentenza 203/89 «Il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione». Che vuol dire discriminazione? Qualsiasi scelta deve comportare una diversità di trattamento tra coloro che hanno optato per soluzioni diverse (altrimenti non avrebbe senso la scelta). La discriminazione consiste invece nel trattamento deteriore imposto a chi ha operato una delle due scelte possibili e concretizzabile in oneri impropri o conseguenze contrarie al principio di uguaglianza (derivanti da condizioni non equivalenti o non comparabili in cui ci si venga a trovare proprio in ragione della scelta compiuta).
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Sergio Cicatelli12 La sentenza 203/89 In relazione al quesito proposto, la Corte conclude sinteticamente che «per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione». Punto di partenza è il fatto che «dinanzi all’insegna- mento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche».
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Sergio Cicatelli13 La sentenza 203/89 Nel ragionamento della Corte il contenuto dell’insegnamento (la religione cattolica) prevale sulla forma sotto cui quel contenuto viene presentato (un insegnamento inserito nel quadro delle finalità della scuola). L’«opzione tra equivalenti discipline scolastiche» è considerata vera e propria degradazione dell’oggetto religioso, al quale deve essere assicurato un rango assolutamente superiore in quanto di interesse costituzionale. Qualsiasi alternativa posta in parallelo all’Irc risulta quindi inadeguata e improponibile per la distanza abissale che separa la religione da qualsiasi altra offerta didattica. Ciò mette in crisi la natura scolastica dell’Irc, che non si presenta agli alunni come proposta religiosa. Se ne potrebbe dedurre una sorta di extracurricolarità dell’Irc non per inferiorità ma per assoluta e incomparabile superiorità rispetto alle altre discipline.
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Sergio Cicatelli14 La religione secondo i giudici Ancora più radicale è la posizione di recenti sentenze, in cui i giudici si sono rivelati incapaci di parlare di religione in termini diversi dalla fede. Tar del Lazio sul credito scolastico: «l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia, (sia cattolica che di altri culti) [non] possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine». Corte Europea dei diritti umani sul crocifisso: oggetto che «può essere facilmente interpretato dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso» al punto che «essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione».
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Sergio Cicatelli15 La sentenza 13/91 Qual è la natura dello «stato di non-obbligo»? La Corte assume come punto di riferimento «il valore finalistico dello “stato di non-obbligo”, che è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona». Il valore finalistico dello stato di non-obbligo comporta quindi la necessità di «separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica». Pertanto, «alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola».
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Sergio Cicatelli16 CM 4/09 (iscrizioni 2009-10) «Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado». [cfr. legge 281/86]
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Sergio Cicatelli17 CM 4/09 (iscrizioni 2009-10) «La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni: a.attività didattiche e formative; b.attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c.libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d.uscita dalla scuola. La scelta delle attività alternative è effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento».
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Sergio Cicatelli18 Attività alternative La scelta sull’alternativa va tenuta separata da quella sull’Irc: Irc = all’atto dell’iscrizione; Alternativa = all’inizio dell’anno scolastico. Quattro alternative: Attività didattiche; Studio individuale assistito; Studio individuale non assistito; Uscita da scuola.
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Sergio Cicatelli19 Attività didattiche alternative Principi generali: Nessuna discriminazione Contenuti equivalenti No materie curricolari Insegnanti: Tenuti al completamento orario Disponibili Ore aggiuntive Supplenti
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Sergio Cicatelli20 Attività didattiche alternative Valutazione: Come l’Irc (CM 316/87) Voto consultivo (DPR 122/09) Accorpamento alunni: Possibile solo per le attività alternative, anche in verticale Non è previsto per l’Irc
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