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STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO.

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1 STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ASSEMBLEA tradizionale dualistico monistico s.p.a.

2 Struttura Corporativa = contrappeso limitazione di responsabilità 1.Resp. personali organi per inadempimenti nei doveri di legge e statutari: -Amministratori: amministrazione e gestione sociale -Sindaci e revisori: per omissioni nel controllo dovuto -Asemblea: naturalmente irresponsabile 2. Principio maggioritario = ispirato al garantire funzionamento degli organi sociali (contrappesi = tutela minoranze) 3. Struttura rigida e vincolante del modello scelto (salvo limiti concessi all’autonomia statutaria) 4. Rigida ripartizione di competenze: a) Gestione riservata ad amministratori b) Controllo dovere del Collegio (e revisore) - facoltà dei soci c) Assemblea nomina organi / approva bilancio e delibera sulle modifiche del contratto sociale

3 ASSEMBLEA CI SONO 3 TIPI DI ASSEMBLEA: 1. ORDINARIA 2. STRAORDINARIA 3. SPECIALI (Azioni speciali – obbligazionisti o titolari di s.f.p.)

4 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio e delibera sulla distruzione degli utili; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea (v. acquisto o vendita di azioni proprie / acquisti pericolosi) GESTIONE: possono dare autorizzazioni eventualmente previste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti s.p.a.

5 Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza nomina e revoca consiglieri di sorv. determina compenso dei consiglieri. sorv. delibera sulla responsabilità dei consiglieri. sorv. delibera sulla distribuzione degli utili nomina il revisore contabile s.p.a.

6 Assemblea straordinaria delibera a) sulle modificazioni dello statuto, b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. DELEGA all‘organo amministrativo Lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo le deliberazioni di: a) aumento capitale (emissione prestito obbligazionario convertibile) b) istituzione o soppressione di sedi secondarie c) indicazione degli amministratori con rappresentanza d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio e) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano f) fusione nei casi previsti da artt. 2505 e 2505-bis c.c. s.p.a.

7 ASSEMBLEA CHI la convoca? L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (cd. Ordine del giorno) CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. ALTRIMENTI il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, con decreto Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società s.p.a.

8 assemblea convocata dal collegio sindacale In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori quando obbligatoria, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2408 c.c.). che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio anche solo DUE sindaci s.p.a.

9 ASSEMBLEA COME la si convoca? REGOLA: avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea (anche PEC). società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio s.p.a. mediante avviso pubblicato sul sito internet almeno trenta giorni prima dell’assemblea

10 convocazione mancante o irregolare ASSEMBLEA TOTALITARIA l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve essere data tuttavia tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte Tuttavia in tale ipotesi Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. s.p.a.

11 QUORUM Deliberativo : indica il numero di azioni che debbono aver espresso assenso (voto positivo) alla delibera Costitutivo -tiene conto del numero di azioni detetenute dai soci intervenuti - non tiene conto delle azioni senza diritto di voto - tiene conto di quelle con voto sospeso (v. conflitto di interessi o socio moroso V. scheda su differenti quorum assembleari Principi di massima: 1.Maggioranze rafforzate per ass. Straordinaria rispetto ass. Ordinaria (ratio: maggiore importanza delle materie assegnate) 2.Maggioranze decrescenti tra prima e seconda convocazione (ratio: esigenza di evitare stallo decisionale – salvo alcune deroghe per ass. Straordinaria) 3.Maggioranza ridotte nelle società aperte (ratio: agevolare decisioni in situazioni di diffuso e strutturale assenteismo) - previsione della possibili e della 3° convocazione per straordinaria (1/5 cap. Costitutivo e 2/3 deliberativo) e di convocazione UNICA (ratio: evitare 2/3 convocazioni prima di poter decidere) s.p.a.

12 SVOLGIMENTO ASSEMBLEA Presidente - dirige svolgimento assemblea Segretario: - notaio quando serve iscrizione nel R.I. (ass. straordinaria – delibere delegate – emissioni obbligazioni o s.f.p.) Verbalizzazione - iscritto nel libro adunanze ass. + R.I. ove previsto Informazione - diritto dei soci partecipanti (se 1/3 possono chiedere rinvio dell’adunanza di non oltre 5 giorni) - in assemblea + obblighi informativi preassembleari ove previsti Votazione - No voto segreto

13 ASSEMBLEA CHI può parteciparvi? AMMINISTRATORI SINDACI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DÎ RISPARMIO RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI AZIONISTI CON DIRITTO DI VOTO s.p.a.

14 AZIONISTI CON DIRITTO DI VOTO legittimati ad intervenire statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione l’espressione del voto per corrispondenza partecipazione personale tramite rappresentante società quotate: regolamento della Consob s.p.a. S.p.a. chiuse: sufficiente possesso titolo esibito all‘ingresso dell‘assemblea S.p.a. quotate (fa fede la titolarità certificata dall‘intermediario che tiene i conti delle azioni dematerializzate al settimo giorno feriale precedente all‘adunanza)

15 rappresentanza dell‘azionista spa non quotate delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. LIMITI QUANTITATIVI: - non più di venti soci s.p.a chiusa -non più di cinquanta soci se società aperta con capitale non superiore a 5 mln, più di cento soci se con capitale sino a 25 mln e non più di duecento soci se capitale superiore Nelle società che fanno ricorso a mercato di capitale di rischio solo per una Assemblea per volta spa non quotate spa quotate  s.p.a.

16 spa quotate SOLLECITAZIONE committente 1% azioni con diritto di voto tutti gli azionisti intermediario professionale specifiche proposte di voto Consob vigila Regolamento: -prospetto -modulo di delega s.p.a. DISCIPLINA DI FAVORE: - anche per via elettronica - rappresentante comune di nomina sociale - no limiti quantitativi

17 spa quotate RACCOLTA DI DELEGHE associazioni fra azionisti a a a a a a. non sono obbligati a conferire la delega a. possono liberamente indicare come dovrà essere esercitato il proprio voto s.p.a.

18 Invalidità delle delibere assembleari Fonti Artt. 2377 – 2379 ter (norme generali), 2434 bis (bilancio), 2500 bis (trasformazione), 2504 quater (fusione e scissione) TIPOLOGIE –NULLE (casi specifici di legge) –ANNULLABILI (tutti i casi in cui contrarie alla legge o all’atto costitutivo/statuto)

19 Invalidità delle delibere assembleari Riforma 2003: –superare l’interpretazione giurisprudenziale in tema di inesistenza delle delibere assembleari –circoscrivere l’incidenza dei rimedi reali che incidono sulla validità delle delibere –sostituire la tutela reale con una tutela obbligatoria (risarcimento del danno) per ipotesi in cui delibera incida su diritti di minoranze non qualificate –differenziare la disciplina dell’invalidità in relazione alla tipologia di delibera e di vizio

20 ECCEZIONI: La deliberazione non può essere annullata: 1) partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea 2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. SANZIONE GENERALE: Mancanza di conformità alla legge o all’atto costitutivo/statuto - differenza con violazioni di sindacati di voto -comprende tanto vizi di contenuto che di procedimento s.p.a. ANNULLABILITA ‘

21 LIMITI all‘esercizio del diritto di voto in assemblea? INTERESSE SOCIALE: La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle danno. DIVIETO di esercitare il diritto di voto socio amministratore, su sua responsabilità membri cons. Gestione (DUALISTICO): nomina, revoca, responsabilità dei consiglieri di sorveglianza s.p.a. Figure giurisprudenziali: abuso di maggioranza e di minoranza

22 soggetti legittimati dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale rapp. comune azionisti di risp. Consob (alcune ipotesi espress. previste) soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, 1 per 1000 del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito I soci che non rappresentano quella parte di capitale hanno diritto al risarcimento del danno (diretto) loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto (dubbi interpretativi sistematici e di costituzionalità) s.p.a.

23 Giudizio ordinario Citazione avanti al Tribunale ove a sede la società termini per impugnazione e domanda risarcimento Presupposto Titolarità del numero di azioni necessarie (deve permanere della quota minima di azioni per tutta la durata del processo) s.p.a. novanta giorni - dalla data della deliberazione, - dall‘iscrizione nel registro delle imprese

24 effetti dello annullamento sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. rispetto a tutti i soci obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità NO sospensione dell‘esecuzione della delibera Salvo istanza: presuppone comparazione fra danno alla società e danno all‘impugnante s.p.a. Possibile Sanatoria = rimozione delibera o modifica anche nelle more del giudizio (Eff. Retroattiva)

25 DELIBERE NULLE mancata convocazione dell’assemblea impossibilità o illiceità dell’oggetto (o del contenuto della delibera) mancanza del verbale ECCEZIONE: La convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione della data dell’assemblea. SANATORIA: non può essere esercitata da chi abbia dichairato il suo assenso allo svolgimento della delibera ECCEZIONE: Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. SANATORIA: la nullità per mancanza del verbale è sanata con effetto retroattivo qualora la verbalizzazione sia eseguita prima dell‘assemblea successiva, salvi i diritti die terzi in buona fede s.p.a.

26 soggetti legittimati chiunque vi abbia interesse (anche d‘ufficio) termini per l‘impugnazione entro tre anni (da iscrizione libro o R.I.) senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. eccezioni: - delibera di aumento cap. soc., riduzione reale e emissione di obbligazioni = 180 gg., salvo esecuzione anche parziale; - delibera di approvazione bilancio e operazioni straordinarie (trasformazione – fusione – scissione) s.p.a. Possibile Sanatoria = rimozione delibera o modifica anche nelle more del giudizio (Eff. Retroattiva)


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