La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca Viareggio, 30 giugno 2016 Dott.ssa.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca Viareggio, 30 giugno 2016 Dott.ssa."— Transcript della presentazione:

1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca Viareggio, 30 giugno 2016 Dott.ssa Lucia Bianchi Referente O.C.C. Lucca L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento L’organismo di composizione della crisi

2 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento PRESENTAZIONE La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, definita con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, affronta la tematica delle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali vigenti. Nell’anno 2012 anche l’Italia, benché con notevole ritardo rispetto agli altri paese Europei, si è dotata di una disciplina legislativa che porta al superamento delle situazioni di crisi e di insolvenza dei soggetti non fallibili. Vista la forte crisi economica e finanziaria, la legge n. 3/2012 permette al debitore non fallibile (come piccole imprese o società artigiane ) ovvero al consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti, al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia. Il legislatore italiano ha individuato nell’Organismo di Composizone della Crisi il protagonista a cui è affidato il compito di seguire il soggetto sovraindebitato dall’inizio fino alla conclusione di una delle procedure adottate. La legge n.3/2012 ha previsto tre strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento: l’accordo con i creditori, configurato sul concordato preventivo, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, che è ispirata al fallimento. Con questo lavoro si è cercato, in maniera sintetica, di esporre i principali aspetti degli Organismi di Composizione della Crisi con particolare riferimento alle sue funzioni ed ai suoi rapporti con gli sportelli di ascolto di cui al «Protocollo di Intesa per l’apertura di nuovi sportelli di prevenzione usura e sovraindebitamento ».

3 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento  Legge 27 gennaio 2012 n. 3  Legge 17 dicembre 2012 n. 212 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (l’art. 18 apporta un completo restyling della norma originaria)  D.M. 24 settembre 2014 n. 202 recante i requisiti di Iscrizione nel Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3 RIFERIMENTI NORMATIVI :

4 L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento  E’ ente pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità  È iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia  I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con regolamento Ministeriale  Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica  Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione  Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano  Esegue le pubblicità e effettua le comunicazioni disposte dal Giudice  Se disposto dal Giudice, svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione  I compiti e le funzioni possono essere svolte anche da un professionista o società tra professionisti con i requisiti dell’art. 28 l.f. o da un notaio nominato dal Tribunale  Per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività il Giudice e con la sua autorizzazione l’organismo può accedere ai dati dell’anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati pubbliche..  I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione e cessazione ART. 15 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (di seguito O.C.C.) Legge n. 3/2012

5 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (Art. 15 comma 1– Art. 6 comma 1° della legge 3/2012 –D.M. 202/2014) Gli Organismi possono essere istituiti nei seguenti modi: da Enti pubblici facoltativamente in ogni circondario del Tribunale devono essere dotati di requisiti di Professionalità Indipendenza Con riferimento agli Enti Pubblici: l’Art. 4 D.M. 202/2014 stabilisce i requisiti per l’iscrizione dell’organismo: al 1° comma - Gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni, dalle Istituzioni Universitarie pubbliche sono iscritti a domanda al 2° comma - gli Organismi di Conciliazione costituiti presso le C.C.I.A.A, il segretariato sociale, gli Ordini professionali degli Avvocati, gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, gli Ordini dei Notai anche se associati tra loro sono iscritti di diritto devono essere iscritti in apposito Registro Tenuto presso il Ministero della Giustizia

6 L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento IL REGISTRO MINISTERIALE E’ ARTICOLATO NEL MODO SEGUENTE IL REGISTRO MINISTERIALE E’ ARTICOLATO NEL MODO SEGUENTE: Sezione A Organismi iscritti di diritto – Elenco gestori della crisi Sezione B Altri organismi – Elenco gestori della crisi  Gli enti previsti dall’art 4 2° comma DM 202/14 tra i quali gli albi professionali si iscrivono di diritto su semplice domanda nel registro ministeriale nella Sezione A  I gestori della sezione A non hanno alcun obbligo di esclusiva verso l’OCC  Non è richiesto un numero minimo di gestori  Gli enti previsti dell’art 4 1° comma DM 202/14 si iscrivono a domanda nella sezione B  il numero dei gestori che devono operare in via esclusiva deve essere almeno di 5

7 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento Caratteristiche principali dell’O.C.C.  PROFESSIONALITA’  PROFESSIONALITA’  dell’organismo e dei suoi componenti  INDIPENDENZA  INDIPENDENZA  dell’organismo e dei suoi componenti  NATURA PUBBLICISTICA  NATURA PUBBLICISTICA  dell’organismo e dell’Ente che lo istituisce  FACOLTATIVITA’  FACOLTATIVITA’  della sua costituzione  ONEROSITA’  ONEROSITA’  per il debitore delle prestazioni ricevute dall’O.C.C.  CONCORRENZA  CONCORRENZA  con i professionisti di nomina giudiziale  NECESSARIITA’  NECESSARIITA’  dell’organismo nelle procedure di sovraindebitamento  TERRITORIALITA’  TERRITORIALITA’  dell’organismo che segue quella di Tribunale

8 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento DEFINIZIONE dell’O.C.C. D.M. n. 202/2014 che all’art. 2 comma 1 lett. d) Organismo: «L’articolazione interna di uno degli Enti Pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata alla erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento» Gestione della crisi da sovraindebitamento: «il servizio reso dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»

9 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca STRUTTURA DELL’ORGANISMO REFERENTE GESTORE DELLA CRISI SEGRETERIA  L’art 2 lettera i) DM 202/14 definisce referente la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.  L’art 2 lettera f) DM 202/14 definisce gestore della crisi la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.  Il gestore può avvalersi sotto la sua responsabilità di ausiliari.  Ogni Organismo può dotarsi al suo interno della struttura che gli è più consona.  Organo dell’Organismo è la segreteria che svolge funzioni amministrative.  La Segreteria tiene un registro anche informativo per ogni procedimento (codice prog., dati debitore, gestore, durata, esito).  Le domande saranno accettate se presentate personalmente o a mezzo pec all’Organismo.

10 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca LE FUNZIONI IN SINTESI O.C.C.  È di ausilio al debitore nella elaborazione del piano e nella esecuzione della proposta  Svolge le funzioni di liquidatore (nella procedura di liquidazione del patrimonio) o di gestore per la liquidazione  è di ausilio al Giudice:  con la redazione della relazione particolareggiata;  nella verifica dei dati contenuti nella proposta;  nell’attestazione di fattibilità del piano

11 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento Sportello di ascoltoO.C.C. LuccaTribunale di Lucca Percorso del sovraindebitamento « Percorso del sovraindebitamento » Prefettura di Lucca Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA PER L’APERTURA DI NUOVI SPORTELLI DI PREVENZIONE USURA E SOVRAINDEBITAMENTO Lucca, 28 maggio 2014 Acquisisce:  Notizie di carattere generale Verifica :  Requisito oggettivo  Requisito soggettivo Fase di svolgimento della procedura:  Interviene come struttura di supporto al debitore nella scelta della procedura e nella sua predisposizione verificando i presupposti di ammissibilità e assumendo ogni iniziativa funzionale.  Verifica dei dati contenuti nella proposta e i documenti allegati.  Attesta la fattibilità del piano.  Attesta l’incapienza dei beni/ patrimonio posti a garanzia.  Predispone la relazione particolareggiata nel piano del consumatore.  Accede a tutte le fonti informative

12 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento ATTIVITA’ DEGLI SPORTELLI DI AUSILIO ALL’O.C.C. LUCCA PROTOCOLLO DI INTESA ART.2 COMMA 1° 1.Forniscono informazione di carattere generale in ordine alla legge 3/2012 2.Propongono all’utente/imprenditore la compilazione di un questionario preliminare per l’esame della posizione 3.Trasmettono, previo assenso del debitore, il questionario in forma anonima ad un professionista iscritto all’ODCEC di Lucca o all’Ordine degli Avvocati di Lucca 4.Organizzano un successivo incontro presso i locali della C.C.I.A.A. con l’utente/ debitore con il professionista designato per fornire chiarimenti utili all’eventuali presentazione di un’istanza ai sensi della Legge n.3/2012

13 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento Art. 6 Comma 2 lett.a ) Legge n.3/2012: REQUISITO OGGETTIVO: ‘’situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ’ Definizione di Sovraindebitamento Definizione di Sovraindebitamento:

14 L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento  Obbligazioni assunte  Debiti tributari (anche tramite Equitalia S.p.a.)  Debiti contributivi (anche tramite Equitalia S.p.a )  Debiti assicurativi  Spese legali  Spese sanitarie  Mutui, finanziamenti, c/c bancario, fideiussioni…  Società finanziarie  Beneficiario/i assegno di mantenimento figli, ex moglie/marito  Sanzioni - ammende  Fornitori vari  Tributi vs enti locali  ….  Patrimonio prontamente liquidabile  Rimborsi agenzia delle entrate  Risarcimenti assicurativi  Autoveicoli di proprietà  C/c bancari – carte di credito prepagate  Debitori privati (parenti, conoscenti)  Partecipazioni societarie Altre informazioni Patrimonio liquidabile Immobili di proprietà Titoli ….. Redditi Lavoro dipendente Reddito d’impresa/ lavoro autonomo Redditi diversi (locazioni, attività professionale/impresa svolta in modo non abituale ecc.) Garanzie di terzi REQUISITO OGGETTIVO : Situazione di perdurante squilibrio tra:

15 L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento REQUISITO SOGGETTIVO REQUISITO SOGGETTIVO: Art. 6 comma comma 2 lett.b) n.3/2012 obbligazioni esclusivamente estranei all’attività imprenditoriale o professionale  «Consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Cassazione Sentenza 1869/16 «…consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni di impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano…»

16 Motivi dimensionali Forma dell’ente collettivo interessato ALTRI SOGGETTI SOVRAINDEBITATI Art. 6 comma 1 Legge n.3/2012 non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo Non sono fallibili L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento

17  Consumatore persona fisica;  Imprenditore persona fisica non fallibile (**sotto soglia art. 1 comma 2 L.F.);  Socio di società di persone (S.n.c., S.a.s.) o socio garante di società di capitali (S.p.a., S.r.l.);  Start up innovative (art. 25, comma 2, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012 di qualsiasi dimensione);  Imprenditore agricolo (art. 7 comma 2 bis Legge n. 3/2012;  Enti e società al di sotto delle soglie di cui all’art. 1 comma 2 L.F. ** ossia o a) Attivo patrimoniale dei 3 esercizi antecedenti ….di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00; o b) fatturato dei 3 esercizi antecedenti …ricavi lordi…non superiori ad € 200.000,00; o c) debiti anche non scaduti superiore a 500.000,00 CHI E’ IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO CHI E’ IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO: L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamentO

18 Debitore anche consumatore soggetto a procedure concorsuali diverse (per es. Debitore fallibile Debitore anche consumatore soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II - art. 7 comma 2 lett. a) (per es. Debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all’art.1 L.F.) Debitore non fallibile e consumatore Debitore non fallibile e consumatore che ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad un procedimento di composizione di cui al capo II (art. 7 comma 2 lett. b) Debitore non fallibile Debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art.14 L.n. 3/2012) per causa a lui imputabili Consumatore Consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14 – bis L.n. 3/2012) per cause a lui imputabili Debitori non fallibili e consumatori Debitori non fallibili e consumatori che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE (CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ – art. 7 comma 2 Legge 3/2012 ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE (CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ – art. 7 comma 2 Legge 3/2012 ) L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento

19 QUALE PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO SI PUO’ ADOTTARE 1.Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento 2.Piano del consumatore 3.Liquidazione del Patrimonio 1. Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento 2. Liquidazione del patrimonio 1. Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento  La liquidazione del patrimonio della Legge n.3/2012 non può essere applicata perché le norme di attuazione del Codice Civile prevedono una apposita procedura di liquidazione CONSUMATORE (persona che acquista beni e servizi estranei alla sua attività di impresa) IMPRESA NON SOGGETTA AL FALLIMENTO ENTE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO O ENTE NON COMMERCIALE ( ass. riconosciute/non riconosciute, Fondazioni,Comitati…) L’Org anismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento

20 SITO O.C.C. LUCCA  Organismo di Composizione della Crisi Il Ministero della Giustizia, in data 21/03/2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, al numero progressivo 28, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202  Elenco dei Gestori della Crisi Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Lucca compilando l’apposita domanda e inviandola alla pec occlucca@odceclu.legalmail.itocclucca@odceclu.legalmail.it Si richiama l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria prevista dall’articolo 19 del DM n. 202 del 2014.DM n. 202 del 2014. mento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, al numero progressivo 28, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. Orari e recapiti L'ufficio é aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Indirizzo: Lucca - Via Pubblici Macelli 119 - 55100 Lucca Telefono : 0583-584327 email: occlucca@gmail.com PEC: occlucca@odceclu.legalmail.it occlucca@gmail.comocclucca@odceclu.legalmail.it L’Organismo di Composizione della Crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento

21 GRAZIE DELL’ATTENZIONE


Scaricare ppt "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Organismo di Composizione della Crisi - O.C.C. Lucca Viareggio, 30 giugno 2016 Dott.ssa."

Presentazioni simili


Annunci Google