Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoAntonino Martinelli Modificato 8 anni fa
1
D.Lgs. 81/08 SICUREZZA NEI CANTIERI
2
ART.90 DEL D.LGS 81/08
3
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (PUBBLICO O PRIVATO)
4
NEI CANTIER I IN CUI E’ PREVISTA LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI PIU’ IMPRESE ESECUTRICI IL COMMITTENTE DESIGNA IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
5
LA NOMINA E’ NECESSARIA NEI CASI IL CANTIERE ABBIA UNA DURATA DI ALMENO 200 UOMINI GIORNO O COMUNQUE SIA SOGGETTO A RISCHI PARTICOLARI COME I LAVORI IN ALTEZZA.
6
PER LAVORI IN ALTEZZA SI INTENDONO QUELLI CHE COMPORTANO POSIZIONI DEL LAVORATORE SUPERIORI A 2 m O IN POSIZIONI INTERRATE IN PROFONDITA’ SUPERIORI AI 2 m.
7
IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEVE REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC). LE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI E I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO PRENDERE VISIONE DEL PSC ACCETTANDONE LE REGOLE.
8
LE IMPRESE ESECUTRICI E I LAVORATORI AUTONOMI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DEVONO PRESENTARE IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA REDATTO DAL DATORE DI LAVORO DI OGNI IMPRESA PER IL CANTIERE IN OGGETTO ATTESTANDO ANCHE LA REGOLARE ATTUAZIONE DEI DISPOSTI DEL DLGS 81/08 PER I LORO LAVORATORI.
9
IL LAVORATORE AUTONOMO DEVE COMUNQUE DEPOSITARE IL PROPRIO POS.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.