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PubblicatoFlavio Biagi Modificato 8 anni fa
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COSE, BENI E DIRITTI REALI L’oggetto del rapporto giuridico è il bene. Giuridicamente i beni sono tutte le cose che possono, indipendentemente dalla loro materialità, formare oggetto di diritti. Oggetto può quindi essere una cosa materiale (che può essere mobile, immobile o mobile registrata) o immateriale o anche un’attività. I diritti soggettivi sulle cose sono detti diritti reali.
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I diritti reali si distinguono in due grandi categorie: la proprietà e i diritti reali su cosa altrui. La proprietà è il più importante diritto reale, quello cioè che attribuisce al suo titolare ogni potere consentito dalla Legge. IL DIRITTO DI PROPRIETA’ E I SUOI LIMITI
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MODI DI ACQUISTO E TUTELA DELLA PROPRIETA’ Dobbiamo adesso considerare in quale modo si diventa proprietario di un bene. I modi di acquisto della proprietà si distinguono in due modi: 1) a titolo originario, quando l’acquisto prescinde dal diritto del proprietario 2) a titolo derivativo, quando l’acquisto si collega direttamente all’esistenza, all’ampiezza e alle limitazioni del precedente proprietario.
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LE SITUAZIONI POSSESSORIE Come sappiamo, il diritto reale attribuisce al suo titolare un potere immediato sulla cosa. ATTENZIONE a non confondere il diritto di esercitare un potere dall’esercizio effettivo del potere sulla cosa. L’esercizio di fatto sulle cose dà luogo alle situazioni possessorie, alle quali la Legge riconosce tutela ed effetti giuridici. Le situazioni di fatto sono il possesso e la detenzione (art. 1140 c.c.).
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AUTONOMIA CONTRATTUALE Il contratto rientra negli atti del negozio giuridico, il quale è una manifestazione di volontà dell’uomo diretta a raggiungere uno scopo previsto e tutelato dal diritto. Il negozio giuridico principale è il contratto che presenta degli elementi essenziali, indicati dall'articolo 1325 del c.c., e degli elementi accidentali.
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I VIZI Il vizio del negozio giuridico è la non corrispondenza alle norme giuridiche del negozio che ne determina l'invalidità. Questa può essere più o meno grave, in relazione alla gravità del vizio cui è affetto il negozio giuridico, questo può risultare nullo o annullabile. La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio giuridico ne comporta la nullità. Quando il contratto è posto in essere da un incapace d’agire o è affetto da vizi del volere (errore, dolo, violenza morale), allora si ha l'annullabilità. Il negozio, invece, è inesistente quando la mancanza di un elemento essenziale esclude la stessa qualificazione giuridica del negozio.
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