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LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SOCIETÀ DI S.P.A.
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OGGETTO: IL FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI NOZIONE AZIENDALISTICA: QUALSIVOGLIA OPERAZIONE ATTA A GARANTIRE ALLA SOCIETÀ LA PROVVISTA DI MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA (MEZZI PROPRI + PRESTITI) NOZIONE CIVILISTICA: LE SOLE OPERAZIONI CHE DETERMINANO LA COSTITUZIONE O LA MODIFICAZIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ (SOLO PRESTITI)
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FONTI DI FINANZIAMENTO IN ACCEZIONE AZIENDALISTICA ETEROGENEITÀ DELLE FONTI: FONTI TIPICHE: AZIONI/QUOTE DI PARTECIPAZIONE-CAPITALE SOCIALE: MEZZI PROPRI OBBLIGAZIONI (2410 ss.) TITOLI DI DEBITO (2483) FONTI TIPICHE NON TIPIZZATE: STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: IBRIDI (emessi nell’esperienza bancaria, poi con riforma: possibili passività subordinate; referente di quasi capitale) FONTI ATIPICHE – NEGOZIALI FINANZIAMENTI VERSAMENTI NB: piena libertà del socio salvo essenzialità del conferimento
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CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE REMUNERAZIONERIMBORSO MEZZI PROPRI (capitale, riserve, apporti, ergo patr. netto) EVENTUALE VARIABILE (no diritto perfetto ma condizionato da volontà ass.) IN FORMA DI UTILE MEZZI PROPRI (rischio di impresa) INCERTO SE E QUANDO VARIABILE RESIDUALE LIQUIDAZIONE (creditori di ultima istanza) FINANZIAMENTI CERTA FISSA IN FORMA DI INTERESSE FINANZIAMENTI CERTO SE E QUANDO FISSO ANTERGATO
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AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI RIFORMA SOCIETARIA OBIETTIVO PRIORITARIO DI FAVORIRE RACCOLTA DI CAPITALI
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AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PRE RIFORMA VIETTI Tradizionale previsione di due strumenti tipici per la raccolta di capitali da parte della spa (oltre a prestiti individuali di soci e banche) mediante emissione di titoli di credito: azioni: capitale di rischio obbligazioni: capitale di debito differenziati in relazione al tipo di rapporto incorporato dal titolo (partecipazione sociale, mutuo) e, conseguentemente, dal tipo di rischio per “l’investitore” (in un caso è socio, nell’altro è creditore della società)
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AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI POST RIFORMA 1.passaggio da un sistema bipartito ad un sistema tripartito delle “fonti di finanziamento” (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi) 2.aumento dell’autonomia statutaria nel modellare le tre fattispecie tipiche (gli strumenti di finanziamento sono diventati fattispecie tipiche a contenuto atipico), mediante: azioni: previsione di nuove tipologie tipiche di azioni speciali (azioni correlate, azioni postergate, azioni riscattabili) ed aumento dell’autonomia statutaria nel creare altre azioni speciali; obbligazioni: previsione di nuove tipologie tipiche (obbligazioni subordinate, indicizzate, partecipative) strumenti finanziari: integralmente demandate all’autonomia statutaria le regole su contenuto ed emissione 3.elevati i limiti all’emissione delle obbligazioni ed attribuzione all’organo amministrativo della competenza all’emissione (salvo che per le convertibili)
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OBBLIGAZIONI TITOLI DI MASSA PER LA RACCOLTA DI CAPITALE DI PRESTITO - TITOLI DI CREDITO CON EGUALE VALORE NOMINALE ED EGUALI DIRITTI - RAPPRESENTANO FRAZIONI DI UNITARIA OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO (DI UGUALE VALORE E CON UGUALI DIRITTI) RATIO: RACCOLTA DI CAPITALE DA TERZI REPERITI SUL MERCATO A CONDIZIONI PRESTABILITE DA SOCIETA’ SCHEMA CAUSALE DEL MUTUO - STRUTTURA TIPICA: REMUNERAZIONE PERIODICA INTERESSE E RIMBORSO ALLA SCADENZA DIVERSE DA AZIONI: 1. CREDITORI 2. REMUNERAZIONE CERTA (DI REGOLA INTERESSI) 3. RIMBORSO CERTO
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OBBLIGAZIONI PRASSI (SOPRATTUTTO BANCARIA): DISTINZONE CAPITALE DI RISCHIO/CAPITALE DI DEBITO SEMPRE MENO NETTA (RIMBORSO POSTERGATO, REMUNERAZIONE PARTECIPANTE) RIFORMA 2003 RECEPISCE EVOLUZIONE (ratio agevolare finanziamento) IL DIRITTO AL RIMBORSO PUÒ ESSERE POSTERGATO (MA COMUNQUE GARANTITO) LA REMUNERAZIONE PUÒ ESSERE LEGATA AD ANDAMENTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ IN SOSTANZA POSSIBILITA’ DI RENDERE EVENTUALE LA REMUNERAZIONE (INTERESSI) MA NON IL CAPITALE (SEMPRE CERTO – AL MASSIMO POSTERGATO AD ALTRI)
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OBBLIGAZIONI CATEGORIE DI OBBLIGAZIONI: INDICIZZATE (PER NEUTRALIZZARE INFLAZIONE ADEGUANDO IL VALORE DEGLI INTERESSI AL MERCATO) - LEGATE AD INDICI VARI (ORO, TITOLI DI STATO O MERCATO DEI BENI DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA) PARTECIPANTI: DIPENDONO DA ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ (PER INTERESSI, NON PER RIMBORSO) A PREMIO : UTILITÀ ALEATORIE MEDIANTE SORTEGGIO SUBORDINATE (POSTERGATE): AD ALTRI CREDITORI (O OBBLIGAZIONISTI) CON WARRANT (CON OPZIONE DI ACQUISTO AZIONI) CONVERTIBILI IN AZIONI
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OBBLIGAZIONI LA LEGGE IMPONE LIMIMITI QUANTITATIVI A EMISSIONE Ratio: NO PER GARANZIA DI SOLVENZA MA PER COERENTE ORGANIZZAZ. FINANZIARIA E CORRETTO RAPPORTO PATRIMONIO / INDEBITAMENTO LIMITE ALL’EMISSIONE ▪ AUMENTATO IN SEDE DI RIFORMA: IL DOPPIO DI CAPITALE SOCIALE (SOTTOSCRITTO) + RISERVA LEGALE + RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO ▪ PRIMA CAPITALE VERSATO ED ESISTENTE) ▪ TENUTO CONTO ANCHE DI S.F.P. EX 2411 C. E OBBLIGAZIONI EMESSE DA CONTROLLATE IN STATI ESTERI GARANTITE (SENZA LIMITI DI EMISSIONE- CASI CIRIO E PARMALAT) DEROGABILE : SE IL DI PIÙ È SOTTOSCRITTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE (Banche – finanziaire = garantiscono la solvenza) DEROGABILE SE GARANTITE DA IPOTECA I GR. FINO A 2/3 NON VALE PER OBBLIGAZIONI QUOTATE DI EMITTENTI QUOTATI DEROGABILE SU AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA (“INTERESSE DELL’ECONOMIA NAZIONALE”)
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OBBLIGAZIONI LA LEGGE SI PREOCCUPA DI MANTENERE INALTERATO IL RAPPORTO : NO RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE O DISTRIBUZIONE DI RISERVE SE ALL’ESITO IL LIMITE NON RISULTA PIÙ RISPETTATO SE RIDUZIONE DEL CAPITALE OBBLIGATORIA O LE RISERVE DIMINUISCONO IN CONSEGUENZA DI PERDITE: NO DISTRIBUZIONI DI UTILI SINO A CHE L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE NON EGUAGLI L'AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE
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OBBLIGAZIONI: PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO: COMPETENZA: CDA (PRIMA ASSEMBLEA STRAORDINARIA) - derogabile statutariamente VERBALE REDATTO DA NOTAIO + ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE ( COSTITUTIVA ) TITOLI DI CREDITO (NOMINATIVI O AL PORTATORE) SOTTOSCRIZIONE (NEI TERMINI DEL REGOLAMENTO DI EMISSIONE) ISCRIZIONE NEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI
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OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI (ART. 2420 BIS C.C.) CONVERTIBILI : DIRITTO DI CONVERTIRE ALLA SCADENZA L’OBBLIGAZIONE IN AZIONE, IN BASE A PREDETERMINATO RAPPORTO DI CAMBIO, UTILIZZANDO COME IL CONFERIMENTO LE SOMME GiA’ VERSATE PER L’ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERAZIONE DI AUMENTO (SCINDIBILE) DEL CAPITALE SOCIALE (ESECUZIONE DIFFERITA E PROGRESSIVA) DA CUI NE CONSEGUE: SOGGETTE A DIRITTO DI OPZIONE CONDIZIONI AUMENTO (CAPITALE INTEGRALMENTE LIBERATO ED ASSENZA DI PERDITE) OLTRE LIMITI 2412 C.C. COMPETENZA: ASSEMBLEA STRAORDINARIA (DELEGABILE) DELIBERA DEVE INDIVIDUARE RAPP. DI CAMBIO E TERMINE PER CONVERSIONE IN PENDENZA DI CONVERSIONE = EISGENZA DI TUTELA DEL RAPPORTO DI CAMBIO: 1. AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO (DIRITTO DI OPZIONE) 2. AUMENTO GRATUITO E RIDUZIONE PER PERDITE: MODIFICA AUTOMATICA DEL RAPP. DI C.; 3. RIDUZIONE VOLONTARIA, FUSIONE ETC.: DIVIETO SALVO CONVERSIONE ANTICIPATA (AVVISO NEL R.I. 90 GIORNI PRIMA DELLA DELIBERA – DIRITTO DA ESERCITARSI NEI 30 GG. CHE PRECEDONO LA DELIBERA) O DIRITTI EQUIVALENTI APPROVATI DA ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
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OBBLIGAZIONI: ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Ratio: assicurare tutela diritti azionisti e semplificare raccolta del consenso per modifiche alle condizioni di prestito (maggioranza) ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI E VOTA SU : - modifica condizioni del prestito - nomina e revoca rappresentante comune - costituzione fondo - accesso a concordato preventivo FUNZIONA COME ASSEMBLEA STRAORDINARIA (MAGGIORANZE E INVALIDITA’) ISCRIZIONE NEL R.I. E LIBRO ADUNANZE RAPPRESENTANTE COMUNE - esegue delibere ass. obbligazioni e assemblee società (rappresentanza processuale) - carica triennale (rieleggibile) e a titolo oneroso
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI INTRODOTTI DA RIFORMA DEL 2003: RATIO: RENDERE PIÙ FLESSIBILE LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ - consentire acquisizione di apporti che non possono essere conferiti = OPERE E SERVIZI DISCIPLINA MOLTO SCARNA ART. 2346 6 c.c.: RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ CHE LA SOCIETÀ, A SEGUITO DI APPORTO DA PARTE DEI SOCI O DI TERZI, ANCHE DI OPERE O SERVIZI, EMETTA STRUMENTI FINANZIARI FORNITI: - DI DIRITTI PATRIMONIALI O ANCHE DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL VOTO NELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. IN TAL CASO LO STATUTO NE DISCIPLINA LE MODALITÀ E CONDIZIONI DI EMISSIONE, I DIRITTI CHE CONFERISCONO, LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E, SE AMMESSA, LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE. GIÀ SOLO LETTURA EVIDENZIA ATIPICITA’ SOSTANZIALE
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIRITTI : CONTENUTO ATIPICO (RIMESSO A STATUTO E REGOLAMENTO DI EMISSIONE) 1.DIRITTI PATRIMONIALI PARTECIPATIVITÀ: DIRITTO A UTILI (ENVETUALE) REMUNERAZIONE FISSA, MA SUBORDINAZIONE NEL RIMBORSO (REGIME DI DEFAULT) AUTONOMIA STATUTARIA: POSSIBILE ANCHE A FONDO PERDUTO, CON DIRITTI PARTECIPATIVI A TEMPO INDETERMINATO 2.DIRITTI AMMINISTRATIVI TIPICI (2351): VOTO SU ARGOMENTI SPECIFICAMENTE INDICATI NOMINA DI UN COMPONENTE INDIPENDENTE DI ORGANO AMM. E SINDACO (soggetti alle norme comuni) STATUTO: AMPIO MARGINE DI MANOVRA; ED ES.: ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI DESIGNAZIONE FIGURE DIRIGENZIALI INTERVENTO CON RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI LIMITI: 1. DIRITTO AL VOTO 2346, ULTIMO COMMA: “ESCLUSO IL DIRITTO AL VOTO NELL’ASSEMBLEA GENERALE” ASSEMBLEA SPECIALE (MA FUNZIONE DIVERSA E VETO) VOTO SOLO PER ARGOMENTI SPEGIFICI E NON IN GENERALE 2. DI EMISSIONE SE ASSIMILABILI A OBBLIGAZIONI: ART. 2411 ULTIMO COMMA ASSOGGETTA S.F.P. A DISCIPLINA DI OBBLIGAZIONI (N.B. LIMITE QUANTITATIVO A EMISSIONE E ORGANIZZ. DI CATEGORIA), QUANDO SIA PREVISTO IL RIMBORSO DEL CAPITALE (ANCHE SE CONDIZIONATO ALL’ANDAMENTO DELLA SOCIETÀ) COMPETENZA ALL’EMISSIONE: IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE STATUTARIA, ORGANO AMMINISTRATIVO (ANALOGAMENTE A OBBLIGAZIONI)
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /8 QUANDO UNO STRUMENTO PUÒ DIRSI “PARTECIPATIVO”? ALCUNE POSSIBILI ACCEZIONI: IL TITOLARE E' AMMESSO A PARTECIPARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA SOCIALE IL TITOLARE PARTECIPA AL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA' IL TITOLARE PARTECIPA (IN QUALCHE MODO) AL RISCHIO DI IMPRESA
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SONO STRUMENTI IBRIDI CHE SI COLLOCANO IN UNA POSIZIONE INTERMEDIA TRA LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI E POSSONO AVVICINARSI ALL’UNA O ALL’ALTRA FATTISPECIE IN RELAZIONE AI DIRITTI E ALLE REGOLE CHE LI CARATTERIZZANO, SENZA MAI COINCIDERE CON ESSI.
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SI DISTINGUONO DALLE AZIONI, PERCHÉ IL TITOLARE NON ASSUME MAI LA QUALIFICA DI SOCIO L’APPORTO NON PUÒ ESSERE IMPUTATO A CAPITALE L’APPORTO PUÒ CONSISTERE IN PRESTAZIONI DI OPERE O SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITE (CONFERIMENTI ATIPICI) SI DISTINGUONO DALLE OBBLIGAZIONI, NEL CONNOTATO CD. PARTECIPATIVO PREVISIONE DI SPECIFICI DIRITTI AMMINISTRATIVI POSSIBILITA’ DI ESCLUDERE O LIMITARE IL RIMBORSO DEL CAPITALE
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ALTRI CANALI DI FINANZIAMENTO: L’AUTOFINANZIAMENTO PRASSI DEI VERSAMENTI SOCI NON CAPITALIZZATI: VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO O COPERTURA PERDITE IN CONTO (FUTURO) AUMENTO CAPITALE FINANZIAMENTI SOCI
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