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PubblicatoStefania Carlucci Modificato 8 anni fa
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 PRIVACY ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DPS Criteri per la redazione Associazione Industriale Bresciana Ufficio Pratiche Legali e Studi Sindacali
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 MISURE DI SICUREZZA “Idonee” non inferiori a determinati limiti (misure minime di sicurezza) preventive Le misure di sicurezza devono essere
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 MISURE DI SICUREZZA PRINCIPIO GENERALE (ART. 31) I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi: di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi; di accesso non autorizzato; di trattamento non consentito; di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 SANZIONE CIVILISTICA Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. Inversione dell’onere della prova: per andare esenti da responsabilità occorre provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 MISURE MINIME (ARTT. 33 - 36 DEL CODICE) (Disciplinare Tecnico - All. B) Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione dei dati in relazione ai rischi di cui all’art. 31.
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 SANZIONI Art. 169 Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza, è punito con: L’arresto sino a 2 anni L’ammenda da Euro 10.000 a Euro 50.000 o
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o con successivo provvedimento del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il tempo tecnicamente necessario (prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento) comunque non superiore a 6 mesi. Nei 60 giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari ad 1/4 del massimo dell’ammenda. L’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della somma estinguono il reato “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 SCADENZE Adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e dal Disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste dal DPR n. 318/1999 Se il titolare, alla data di entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2004) dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l’immediata applicazione delle misure minime, può entro il 31.12.2004 indicare le ragioni in un documento avente data certa da conservare presso la propria struttura 31 dicembre 2004 31 marzo 2005
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Associazione Industriale Bresciana 24 giugno 2004 Affrancare il documento con un francobollo da 0,60 centesimi (se il documento è su due fogli, affrancare ogni foglio) Portare il documento all’ufficio postale che vi apporrà il proprio bollo a data e lo restituirà all’interessato In caso di proroga il titolare deve adottare ogni possibile misura di sicurezza (determinata in base agli strumenti elettronici detenuti) in modo da evitare un incremento dei rischi di cui all’art. 31. DOCUMENTO PER IL DIFFERIMENTO AVENTE “DATA CERTA”
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