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MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEFINIZIONE: ogni inserzione, variazione o soppressione di previsione contenute nell’atto costitutivo e nello.

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1 MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEFINIZIONE: ogni inserzione, variazione o soppressione di previsione contenute nell’atto costitutivo e nello statuto dopo la costituzione della società. Disciplina generale salvo integrazioni in alcune ipotesi: Operazioni sul capitale Operazioni straordinarie (trasformazione – fusione – scissione) Deroghe: Modifica delle persone dei soci; Modifica degli organi sociali; Modifica dell’indirizzo della sede sociale nel medesimo comune.

2 CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO S.P.A. Cognome/nome dei soci con indicazione delle azioni assegnate Denominazione e sede Oggetto sociale Capitale sociale sottoscritto e versato Numero e valore delle azioni Regole di circolazione delle azioni Valore dei conferimenti Regole per distribuzione utili Sistema di amministrazione e controllo Nomina componenti dell’organo amministrativo e di controllo Costi per la costituzione della società Durata S.R.L. Cognome/nome dei soci Denominazione e sede Oggetto sociale Capitale sociale sottoscritto e versato Quota di partecipazione di ciascun socio Regole di circolazione delle quote Valore dei conferimenti Sistema di amministrazione e controllo Nomina componenti dell’organo amministrativo e di controllo Costi per la costituzione della società Durata

3 CONTENUTO STATUTO Insieme delle regole per il funzionamento della società (nei limiti concessi dalla legge) Espressione dell’autonomia privata dei soci: - Regolamentazione degli aspetti non disciplinati dalla legge (Es.: Regole di funzionamento organi sociali) - Scelte tra le opzioni offerti in alternativa dalla legge (Es.: Sistemi di amministrazione per s.r.l.) - Previsioni di deroghe al sistema di default (ove concesso) (Es.: Clausole sul trasferimento delle azioni/quote)

4 COMPETENZA ASSEMBLEARE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEROGHE DELEGA IN FAVORE DELL’ORGANO AMMINSITRATIVO (consiglio di sorveglianza / consiglio di gestione): AUMENTO DEL CAPITALE EMISSIONE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEROGHE STATUTARIE AUTORIZZATE EX LEGE: 1. Fusione per incorporazione di società possedute interamente o al 90% 2. Istituzione o soppressione di sedi secondarie 3. Trasferimento sede sociale in Italia 4. Indicazione poteri di rappresentanza degli amministratori RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI AZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE Vantaggi pratici e garanzie (v. limiti di delega e presenza notaio) -IN FAVORE DEL TRIBUNALE 1. RIDUZIONE OBBLIGATORIA NON DISPOSTA DALL’ASSEMBLEA 2. MANCATA DISMISSIONE AZIONI PROPRIE ECCEDENTI I LIMITI DI LEGGE

5 TUTELA MINORANZE PRINCIPIO MAGGIORITARIO PRINCIPIO DI COLLEGIALITA’ - presenza obbligatoria del notaio (segretario): controllo di legalità dell’atto - limiti di delega ad organo amministrativo - Società quotate: informazione preventiva (21 giorni relazione amministratori) e 30 gg a Consob MAGGIORANZE RAFFORZATE - inderogabilità in peius POTERI DI REAZIONE E DI EXIT 1. Invalidità della delibera 2. Diritto di recesso (solo casi specifici di legge o statutari) INDEROGABILITA’ PROCEDIMENTO 1. Divieto di modifiche “di fatto” 2. Responsabilità amministratori (v. atti ultra vires).

6 PROCEDIMENTO (art. 2436) EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA (semplificazione dei controlli): - Codice civile del 1942 (amministratori - tribunale e BUSARL) - Legge istitutiva del Registro delle Imprese del 1993 - Abolizione procedimento di omologazione del 2000 - Riforma societaria del 2003

7 PROCEDIMENTO (art. 2436) Convocazione assemblea straordinaria e relativa delibera Controllo di legalità (notaio) Mancanza dei requisiti di legge (30 gg.) Gli amministratori hanno i restanti giorni dalla comunicazione del notaio per: - Convocare assemblea per delibera in sanatoria del vizio (delegabile al c.d.a.) - Attivare procedimento di omologazione del Tribunale (legittimazione dei soli amministratori per limitare azioni di disturbo) - Decorso il termine senza l’assunzione di alcuna soluzione: delibera inefficace Controllo formale (Ufficio del Registro) Iscrizione nel R.I. (competenza notarile – salvo omologazione: decreto giudice) Efficacia: nuova forma di pubblicità costitutiva

8 OPERAZIONI SUL CAPITALE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE  GRATUITO – A PAGAMENTO RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  VOLONTARIA – OBBLIGATORIA

9 CAPITALE SOCIALE  VALORE NUMERARIO CONVENZIONALMENTE ATTRIBUITO DAI SOCI AI CONFERIMENTI INSERITO NELL’ATTO COSTITUTIVO ED ISCRITTO TRA LE POSTE DEL PASSIVO IDEALE DI BILANCIO CAPITALE NOMINALE – REALE CAPITALE SOTTOSCRITTO – VERSATO

10 FUNZIONI DI TUTELA (INDIRETTA) DEI CREDITORI (Funzione vincolistica)  Rapporto tra capitale e responsabilità DI DOTAZIONE AZIENDALE (START UP) DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI (Funzione organizzativa) INFORMATIVA: (pubblicità – art. 2250 c.c.)

11 ELEMENTO DELLA SOCIETA’ - CAPITALE MINIMO - PRINCIPIO DI FISSITÀ - PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

12 EVOLUZIONE CAPITALE MINIMO SRLSPA c.c. 194250.000 lire1 mln lire L. 904/1977 (Adeguamento inflazione) 20 mln lire (pari a 100 mln ca. al 2000) 200 mln lire (pari a 1mld ca. al 2000) Euro (2001)€ 10.000€ 100.000 Riforma società (dlgs 6/2003) € 10.000€ 120.000 L 27/2012 – DL 76/13 € 1 DL 91/14€ 50.000

13 CAPITALE MINIMO Ragioni dell’evoluzione (o meglio involuzione) storica: 1.Concorrenza tra ordinamenti 2.Inefficienza del “capitale” minimo in rapporto alla funzione assegnata - inutile immobilizzazione di somme in quanto insufficienti a garantire creditori - ampia derogabilità statutaria dei diritti connessi (limitata funzione organizzativa) - inadeguatezza del capitale a supportare start up - limitata funzione informativa (indici di valutazione della società - accesso al credito: rapporto patrimonio e indebitamento – leva finanziaria – indici di liquidità e solvibilità)

14 SEGUE: CAPITALE MINIMO CONSEGUENZE:  Finanziamento d’impresa prescinde in generale da operazioni di aumento: - obbligazioni / strumenti finanziari partecipativi - finanziamento / apporti soci  Aumento limitato a situazioni in cui vi è un interesse (strumento di assunzione del controllo dell’impresa)

15 PRINCIPIO DI FISSITA’ CAPITALE SOCIALE QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DELL’ATTO COSTITUTIVO (NULLITÀ EX ART. 2332 C.C.) OPERAZIONI SUL CAPITALE SONO MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

16 PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ PRINCIPI DELLA II DIRETTIVA COMUNITARIA 77/91 - INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE - DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI - DISCIPLINA ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE AZIONI PROPRIE (oggi temperato) - DIVIETO DI ASSISTENZA FINANZIARIA (oggi temperato) DISCIPLINA AUMENTO E RIDUZIONE CAPITALE

17 AUMENTO DEL CAPITALE TIPOLOGIE DI AUMENTO 1. GRATUITO 2. ONEROSO

18 STRUTTURA DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE (S.P.A.) 1. VERIFICA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; 2. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (SALVO DELEGA); 3. DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (CDA); 4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO IMPRESE; 5. ESERCIZIO DIRITTO D’OPZIONE; 6. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI; 7. CONFERIMENTI + SOVRAPPREZZO; 8. VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO; 9. EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI; 10. ISCRIZIONE DELL’AVVENUTO AUMENTO.

19 1.VERIFICA DEI PRESUPPOSTI AUMENTO 1.INTEGRALE LIBERAZIONE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO – art. 2438 c.c. 2. ASSENZA DI PERDITE - RATIO Evitare vuoti di capitale e violazioni della disciplina del socio moroso (occorre prima terminare la relativa procedura di raccolta del conferimento dovuto) RIFORMA SOCIETARIA: costituisce ragione di impedimento all’emissione delle azioni ma non della delibera: ineseguibilità’ con efficacia reale limitata (superamento dibattito e problematiche legate alla disciplina dell’invalidità della delibera) - RATIO della nuova disciplina: certezza dei traffici commerciali e tutela dell’affidamento incolpevole del terzo RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI: spostamento della tutela sul piano obbligatorio rispetto a quello reale

20 2. COMPETENZA ASSEMBLEARE DELEGA AL C.D.A. (art. 2443 - 2420-ter) RATIO: capacità di valutazione e celerità di assunzione della delibera (vale per aumento gratuito come a pagamento) STATUTARIA (Iniziale o Successiva) CONTENUTO DELEGA (LIMITI CONVENZIONALI): 1. AMMONTARE DELL’AUMENTO 2. DETERMINAZIONE (SOVRAP)PREZZO MASSIMO 3. POTERE DI LIMITARE/ESCLUDERE DIRITTO D’OPZIONE LIMITI LEGALI: - TEMPORALI (5 anni) da iscrizione o da delibera. - Presenza del notaio - Funzione non delegabile

21 3. CONTENUTO DELIBERA DI AUMENTO AMMONTARE DELL’AUMENTO NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE LIMITAZIONE / ESCLUSIONE DIRITTO D’OPZIONE DETERMINAZIONE (EVENTUALE) SOVRAPPREZZO TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE (EVENTUALE) SCINDIBILITA’ DELL’AUMENTO 4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO NEL REGISTRO IMPRESE

22 5. DIRITTO D’OPZIONE DEFINIZIONE E FUNZIONE TITOLARI DEL DIRITTO - TUTTI AZIONISTI - POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (v. rapporto di cambio) TRASFERIBILITA’ Come l’azione (in quanto diritto connesso): libera salvo limiti della circolazione per legge o statuto TEMPISTICHE 30 GIORNI DA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO IMPRESE 15 GIORNI SE QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI - ratio: evitare che la fluttuazione del mercato possa pregiudicare l’aumento tenuto conto del valore a prezzo fisso delle azioni di nuova emissione determinato in sede di delibera

23 DIRITTO DI PRELAZIONE Ratio: per evitare che gli amministratori offrano le azioni inoptate a propria discrezione (di fatto per acquisire azioni inoptate) Opzione di 2° grado o diritto di prelazione Anche non contestuale ma nel termine di 30 giorni NO: Società con azioni quotate (offerta sul mercato borsistico per almeno 5 riunioni nel mese successivo alla scadenza del termine)

24 ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DIRITTO D’OPZIONE RAGIONI E ASPETTI PATOLOGICI IPOTESI: 1. CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA 2. INTERESSE (SERIO) DELLA SOCIETÀ 3. EMISSIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ O DEL GRUPPO (stock option) 4. SOCIETÀ QUOTATE: lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale

25 TUTELE DEI SOCI: A. ABROGATE: Maggioranze rafforzate per ipotesi 1 e 3 B. INFORMATIVA PRE-ASSEMBLEARE (SOLO PER IPOTESI 1 E 2) 1. Relazione degli amministratori (30 giorni) - indicare motivi e indicazione prezzo di emissione (determinazione sovrapprezzo da deliberare) - decisione su conferimenti ed ammissione procedura a stima semplificata 1. Relazione dei sindaci/consiglio sorveglianza 2. Relazione del revisore contabile Obblighi di deposito 15 gg. prima dell’assemblea - con allegata stima se conferimento in natura salvo ipotesi ex art. 2343-ter: C. OBBLIGO DI SOVRAPPREZZO - Definizione e funzione: rischi di abuso nella pratica

26 6. FASE ESECUTIVA: SOTTOSCRIZIONE AZIONI E LIBERAZIONE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE / ESERCIZIO DIRITTO OPZIONE Natura consensuale del negozio MODALITA’ LIBERAZIONE (tipologia di conferimento) -Pagamento nelle casse sociali (differenza con fase costitutiva) - Versamento integrale del sovrapprezzo

27 TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE - Necessario (limite minimo costituito dal rispetto del diritto d’opzione) VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO - INSCINDIBILITA’ ( DEROGABILE: Scindibile) EMISSIONE AZIONI TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE

28 6. PUBBLICITA’: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Termine di 30 giorni dalla sottoscrizione per iscrivere nel Registro Imprese attestazione di intervenuto aumento ed il nuovo atto costitutivo EFFICACIA COSTITUTIVA - in passato prevaleva la tesi dell’immediato esercizio dei diritto sociali conseguenti alla sottoscrizione: persino indipendentemente dall’avvenuta esecuzione del conferimento - oggi prevale tesi contraria in quanto efficacia costitutiva e non più meramente dichiarativa della modifica dell’atto costitutivo ex art. 2436 c.c. SANZIONE: impossibilità di farne menzione negli atti sociali

29 AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO (Art. 2442 C.C.) Avviene tramite passaggio di riserve o di fondi disponibili a capitale SCOPO: aumentare la solidità patrimoniale della società e la garanzia per i creditori sociali (di fatto per far diminuire valore azioni sul mercato) RISERVE: parti ideali di del patrimonio netto costituite dai mezzi economici a disposizione della società formate da accantonamento di utili, rivalutazione di attività iscritte a bilancio, da sovrapprezzo… FONDI: somme appostate dagli amministratori al passivo dello stato patrimoniale, destinate a fronteggiare specifiche esigenze (es. fondo rischi e oneri)

30 DISPONIBILI Riserva da sovrapprezzo azioni (v. riserva legale) Riserva da rivalutazione Riserve statutarie (salvo destinazione specifica) Riserve straordinarie / facoltative (v. accantonamento utili distribuibili) Riserva versamenti a fondo perduto Riserva avanzo di fusione o di avvenuta riduzione del capitale sociale Riserve da condono fiscaleo da contributi in conto capitale INDISPONIBILI Riserva legale Riserva azioni proprie in portafoglio Riserva da versamenti in conto aumento capitale e conto futuro aumento capitale Riserva con destinazione specifica (salvo cambio di destinazione per delibera dell’assemblea straordinaria)

31 RIDUZIONE DEL CAPITALE TIPOLOGIE DI RIDUZIONE  VOLONTARIA (reale)  OBBLIGATORIA 1. PER PERDITE 2. RECESSO DEL SOCIO 3. PER ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE 4. DISCIPLINA DEL SOCIO MOROSO (Art. 2344 c.c.) 5. CONFERIMENTI IN NATURA AL < 1/5 6. SCISSIONE (con continuazione dell’attività – art. 2506 c.c.)

32 1. RIDUZIONE VOLONTARIA Funzione dell’istituto 1. consentire la liberazione da obbligo di conferimenti restanti 2. (oppure) consentire la liberazione di patrimonio ai fini di una sua distribuzione ai soci quale utile Riforma ‘03: Abbandono del criterio dell’esuberanza: Temperamento: - ragioni e modalità riduzione - limite sottocapitalizzazione

33 PRESUPPOSTI DI DIRITTO Rispetto del capitale minimo Rispetto dei limiti previsti per emissione del prestito obbligazionario Rispetto del rapporto tra patrimonio netto e beni destinati ad uno specifico affare Rispetto del rapporto tra azioni ordinarie e categorie speciali di azioni Assenza di riserve disponibili Assenza di perdite: serve precedente riduzione per perdite Abrogato(DL 5/2009): rispetto rapporto tra capitale e azioni proprie

34 PROCEDIMENTO VERIFICA ESISTENZA PRESUPPOSTI (C.D.A.) - resp. Amministratori CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA: 1. Ammontare della riduzione 2. Ragioni della riduzione 3. Modalità di attuazione ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO IMPRESE

35 PROCEDIMENTO EFFICACIA DIFFERITA: 1. Mancata opposizione “giudiziale” dei creditori nei 90 gg – altrimenti giudizio di accertamento del Tribunale del ricorrere delle condizioni: a) assenza di pericolo di pregiudizio per il creditore b) idoneità della garanzia prestata dalla società - Inefficienze del rimedio: 1) Termine breve e dies a quo di decorrenza del termine decadenziale (dubbia sospensione feriale) 2) Valenza limitata al singolo creditore procedente: possibilità pagamento del creditore per estinguere giudizio DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO MODIFICATO NEL REGISTRO IMPRESE

36 1. RIDUZIONE PER PERDITE FUNZIONE: principio di effettività e principio di trasparenza: obbligo di adeguamento del capitale nominale a quello capitale reale quando si realizzano difformità di un certo importo “rilevante” (tutela della funzione informativa del capitale sociale) PERDITA “RILEVANTE”: risultato negativo tra attivo e passivo patrimoniale della società, incluse le riserve, che incide sul capitale sociale per oltre 1/3 del suo valore. Strumenti di copertura delle perdite (ratio: tutela creditori sociali): 1. Utili in corso di formazione 2. Utili pregressi non distribuiti 3. Riserve facoltative e straordinarie; riserve da fusione; riserve di natura fiscale 4. Riserve statutarie 5. Fondi per rischi e oneri 6. Riserva da rivalutazione monetaria 7. Riserve da sovrapprezzo azioni 8. Riserve da versamento soci in conto capitale 9. Riserva legale 10. Riserve per versamenti targati 11. CAPITALE SOCIALE.

37 EFFETTI DELLA PERDITA PERDITA ≤ 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE Obbligo degli amministratori di operare il “richiamo dei decimi”; Divieto di distribuire utili (riserve disponibili per la parte necessaria a coprire le perdite); Divieto di provvedere all’aumento del capitale sociale e riduzione volontaria; Operazioni di copertura perdite PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE (Facoltativa) PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MININO LEGALE (Obbligatoria )

38 1. PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE OBBLIGHI DEL C.D.A. (collegio sindacale ed organi equiparati – anche in fase di liquidazione): 1. Convocare “senza indugio” (30 giorni ai sensi dell’art. 2631 c.c.) l’assemblea (ordinaria o straordinaria) 2. Redigere relazione sulla situazione patrimoniale da consegnare all’organo di controllo interno: Criteri di redazione del bilancio Considerazioni sulle prospettive di risanamento della perdita in corso di esercizio 3. Depositare relazione con osservazioni del collegio sindacale 8 giorni prima dell‘assemblea

39 DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DEVE ADOTTARE GLI “OPPORTUNI PROVVEDIMENTI” SULLA BASE DEI DATI OFFERTI: 1. DELIBERARE RIDUZIONE CAPITALE (Facoltativa) Divieto di riduzione parziale 3. DELIBERARE SOLUZIONI PER LA RIMOZIONE/DIMINUZIONE DELLA PERDITA Versamenti a fondo perduto / Rinuncia ai diritti di credito 2. “RIMETTERE LA PERDITA A NUOVO” Doverosi presupposti: - carattere transitorio della perdita - ragionevoli prospettive di risanamento

40 RIDUZIONE OBBLIGATORIA ASSEMBLEA (Ordinaria) – Consiglio di Sorveglianza in sede di approvazione del bilancio se la perdita permane TRIBUNALE: su iniziativa amministratori o organo di controllo

41 1.PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MINIMO LEGALE CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ (art. 2484 c.c.): Obbligo degli amministratori di accertare la causa “senza indugio” e di convocare l’assemblea straordinaria per la riduzione obbligatoria ed il contestuale aumento Responsabilità operazioni compiute nel mentre in danno al patrimonio sociale (limitazione agli atti conservativi ex art. 2486 c.c.) Obblighi di informazione ex art. 2446 c.c. RICAPITALIZZAZIONE: Somma idonea a coprire perdite e ricostituire capitale minimo (occorre sottoscrizione non solo delibera) Diritto d’opzione ex art. 2441 c.c.

42 SOLUZIONI IN CASO DI MANCATA RICAPITALIZZAZIONE TRASFORMAZIONE 1. IN S.R.L. 2. IN S.N.C. o S.A.S.: Maggioranza (più assenso coloro che assumono resp. illimitata) - DIRITTO DI RECESSO: perdita qualità di socio SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE CANCELLAZIONE ESTINZIONE

43 IL RECESSO DEL SOCIO IL RECESSO DEL SOCIO

44 NOZIONE DI RECESSO Il recesso è lo scioglimento di un contratto per iniziativa unilaterale di una delle parti; la relativa facoltà (diritto) può essere attribuita dal contratto, ovvero, più raramente (e nei contratti di durata), dalla legge. Con riferimento al contratto di società, il recesso del socio: a) non comporta, di regola ed in base ai principi generali in tema di contratti associativi, lo scioglimento dell’intero contratto sociale, b) bensì la necessità di liquidare al socio receduto il valore della quota.

45 FUNZIONE DEL RECESSO NELLE SOCIETA’ L’attribuzione legale del diritto di recesso nel contratto di società si ricollega al carattere “di durata” di tale accordo e trova giustificazione nell’esigenza individuale: a) di non rendere il socio “prigioniero della società” (v. società a tempo indeterminato) b) di consentire lo scioglimento del rapporto di partecipazione al socio che non condivida le “scelte di fondo” in tema di organizzazione ed esercizio dell’impresa collettiva (strumento di tutela della minoranza)

46 FUNZIONE DEL RECESSO NELLE SOCIETA’ Necessità di realizzare un “punto di equilibrio” tra diritto del recedente e quello sociale e del ceto creditorio: - interesse sociale: principio maggioritario - interesse del ceto creditorio (all’integrità del capitale sociale): esigenza di limitare l’inversione del principio di investimento determinato dalla riduzione del capitale sociale per effetto della liquidazione anticipata della quota del socio (effetto automatico ante riforma: oggi ridimensionato) - effetti: limitazioni poste al diritto di recesso in termini di potere di esercizio (soggetti legittimati e termini) ed ipotesi legittimanti (cause tipiche)

47 IL RECESSO ANTE E POST RIFORMA Prima della riforma Vietti il recesso era poco utilizzato in concreto in quanto la disciplina era fortemente “squilibrata” a favore dell’interesse collettivo (sociale e del ceto creditorio): a)alle cause di recesso (poche cause legali tassative) b)ai termini “giugulatori” di esercizio c)ai criteri (valore di libro) “penalizzanti” di rimborso delle azioni RIFORMA: Significativo rafforzamento dei termini di utilizzabilità dello strumento: - Aumento ipotesi (incluse legali – statutarie e tempo indeterminato) - Ampliamento termini di esercizio - Miglioramento delle condizioni di liquidazione Valorizzazione del concetto di investimento e quindi bilanciamento alla sostanziale contrazione dei poteri reali di intervento della minoranza (disinvestimento = prima opzione)

48 LE FONTI DI DISCIPLINA DEL RECESSO NELLE S.P.A. La nuova disciplina delle s.p.a. dedica al recesso 5 articoli specifici, in luogo dell’unico presente in quella previgente: 1.Cause (legali e statutarie) di recesso (2437 e 2437 quinquies) 2.Termini e modalità di esercizio (2437 bis) 3.Criteri di determinazione del valore delle azioni (2437 ter) 4.Procedimento di liquidazione (2437 quater) In aggiunta, la riforma ha “sparso” in altri articoli frammenti ulteriori di disciplina volti, essenzialmente, ad individuare ulteriori cause legali di recesso - 2343: in materia di conferimenti; - 2355 bis: in materia di circolazione delle azioni (clausole di mero gradimento) - 2497 quater: in materia di gruppi - art. 24 dlgs. 5/03: in tema di soppressione di clausole arbitrali

49 LEGITTIMAZIONE AL RECESSO NELLE S.P.A. L’art. 2437 attribuisce la legittimazione a recedere al “socio che non ha concorso” all’adozione di determinate deliberazioni. Ergo: limitato agli assenti, dissenzienti o astenuti NO se votato a favore della delibera

50 LE CAUSE LEGALI INDEROGABILI DI RECESSO 1.Modifica sostanziale dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività (che sia tale da modificare le condizioni di rischio dell’investimento) 2.Trasformazione della società 3.Trasferimento della sede all’estero 4.Revoca dello stato di liquidazione (ora possibile a maggioranza) 5.Deroga statutaria delle cause di recesso disponibili 6.Modifica dei criteri di rimborso delle azioni al receduto

51 LE CAUSE LEGALI INDEROGABILI DI RECESSO 7. Modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione 8.Cause di recesso legate alla partecipazione al gruppo: modifica dell’oggetto di gruppo, inizio e fine dell’attività di direzione e coordinamento, responsabilità di chi svolge attività di d. e c. (2497 quater) 9.Cause di recesso legate all’introduzione e soppressione di clausole compromissorie statutarie (art. 34, ultimo comma, D. Lgs. 5/03) 10.Cause di recesso per ipotesi di revisione del conferimento 11. Ipotesi di società contratta a tempo indeterminato (180 giorni di preavviso elevabili ad 1 anno)

52 LE CAUSE LEGALI DI RECESSO DEROGABILI STATUTARIAMENTE La riforma prevede 2 cause di recesso che operano di default, ma sono derogabili statutariamente: 1.Proroga del termine di durata del contratto 2.Introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni LE CAUSE DI RECESSO STATUTARIE La riforma ha espressamente consentito l’introduzione di cause statutarie nella s.p.a. “chiuse” (anche se poche società hanno, in concreto, utilizzato tale facoltà)

53 TERMINI DI ESERCIZIO DEL RECESSO L’art. 2437 bis amplia i termini di esercizio del recesso che nella disciplina previgente costituivano (per i soci presenti in assemblea) un forte ostacolo all’utilizzabilità in concreto del rimedio. Per tutti (presenti ed assenti) il termine è ora di: a)15 giorni dall’iscrizione della delibera che legittima il recesso nel registro delle imprese, ovvero b)30 giorni dalla conoscenza del fatto, diverso dalla delibera, che legittima il recesso (es: entrata / uscita dal gruppo)

54 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL RECESSO L’esercizio del diritto di recesso si articola in una sorta di “partita a scacchi” in 5 mosse tra il recedente e la società i cui passaggi sono: 1.Predeterminazione e comunicazione del valore di liquidazione 15 giorni prima dell’assemblea che ha all’ordine del giorno delibere legittimanti il recesso 2.Esercizio del recesso con lettera raccomandata che specifichi per quante azioni (l’exit può quindi essere parziale) si esercita il diritto e deposito delle relative azioni (che diventano inalienabili) presso la sede sociale 3.contestazione del valore di liquidazione da effettuare contestualmente alla dichiarazione di recesso (2437 ter, ultimo comma)

55 MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL RECESSO 4. Determinazione del valore, in caso di contestazione, da parte di un esperto nominato dal Tribunale entro il termine, poco realistico, di 90 giorni (2437 ter, ultimo comma) 5.Possibilità (jus poenitendi) per la società di escludere la recedibilità ex ante o di togliere ex post efficacia al recesso mediante revoca della delibera che lo legittima entro 90 giorni o deliberando lo scioglimento della società (2437 bis, ultimo comma) Si ritiene che nelle more tra la comunicazione del recesso e l’effettiva liquidazione del valore delle azioni il soggetto conservi lo status socii e mantenga, quindi la legittimazione (dubbi sull’interesse) ad esercitare i diritti sociali.

56 CRITERI DI LIQUIDAZIONE Società non quotate L’art. 2437 supera (la dottrina ha parlato di “svolta epocale”) il criterio penalizzate previgente del valore di libro ed impone un criterio di liquidazione del valore effettivo delle azioni con criterio misto patrimoniale e reddituale (“consistenza patrimoniale” e “prospettive reddituali”); conseguente prevalenza dell’interesse individuale su quello collettivo all’integrità del patrimonio sociale Società quotate Viene confermato il criterio della media aritmetica delle quotazioni di borsa nel semestre precedente (alla convocazione dell’assemblea che consente il recesso)

57 PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE Il nuovo art. 2337 quater prevede delle modalità “consecutive” di liquidazione delle azioni al receduto finalizzato a contemperare l’interesse di quest’ultimo con l’interesse della società e dei creditori sociali alla conservazione dell’integrità del capitale e del patrimonio sociale: 1.Offerta in opzione delle azioni agli altri soci 1.Vendita a terzi 1.Acquisto da parte della società con deroga ai limiti del 2357 1.Annullamento delle azioni con riduzione del capitale sociale 1.Scioglimento della società in caso di accoglimento dell’opposizione alla riduzione da parte dei creditori


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