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Illustrazione di casi pratici Viareggio, 30 giugno 2016 Il Piano del Consumatore (Art. 6 legge n.3 27/01/2012) L’organismo della Composizione della crisi.

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1 Illustrazione di casi pratici Viareggio, 30 giugno 2016 Il Piano del Consumatore (Art. 6 legge n.3 27/01/2012) L’organismo della Composizione della crisi e la rete degli sportelli per la prevenzione usura e sovraindebitamento

2 Chi sono i consumatori sovraindebitati e quali erano le loro condizioni economiche e patrimoniali al momento della domanda (art.6 comma 2 lettera b) Giovane coppia di coniugi Operaio con reddito mensile netto di € 1570 Disoccupata Primo caso

3 Situazione debitoria (art.9 comma 2 ) Totale debiti € 166.000,00 Debito ipotecario € 106.000,00 Equitalia € 20.000,00 Banche e istituzioni finanziarie chirografarie per la rimanente parte € 40.000,00

4 Cause del sovraindebitamento (art.9 comma 3bis )  Perdita del posto di lavoro di uno dei due coniugi  Malattia di un familiare con accollo delle spese relative  Impegni di pagamento (mutuo prima casa di € 100.000), assunti quando ambedue i coniugi avevano lavoro, superiori alla capacità reddituale attuale

5 Impegni di spesa correnti Rate mensili per impegni con finanziarie € 750,00; Rate mutuo mensili € 500,00; Debito cambializzato € 320,00; Debiti residui (esattoriali e non) non ancora oggetto di rateazione, in ipotesi di rateizzabilità decennale € 275,00 Totale rate mensili € 1.845,00 Sull’ammontare del debito, maturano interessi annuali calcolati ad un saggio convenzionale del 5% (€ 8.300,00) Interessi € 690,00

6 Attivo virtualmente disponibile per il piano Immobile ad uso abitativo (gravato da ipoteca di € 140.000,00, oggetto di esecuzione immobiliare). Il bene, stimato in sede di esecuzione immobiliare per € 100.000,00, era stato oggetto di due tentativi di vendita infruttuosi. Era prevista nuova asta al prezzo ribassato di € 75.000,00; Auto marca FIAT UNO con valore commerciale pari a € 0 TFR dell’unico membro della famiglia occupato ammontante ad € 18.000,00 Totale Attivo € 93.000,00 ( art. 9 comma 2)

7 Azioni dei creditori pendenti alla presentazione della domanda di nomina del OCC  Esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Lucca a valere sulla casa d’abitazione  Pignoramento, da parte di una società finanziaria, di 1/5 dello stipendio dell’unico coniuge occupato  Delegazione di pagamento a favore di altra società finanziaria su altro 1/5 dello stipendio dell’unico coniuge occupato

8 Spese per il sostentamento e quota reddito effettivamente disponibile per i creditori Reddito mensile familiare netto € 1.570,00 Spese mensili stimate tra consumi, bollette, abbigliamento, etc…: € 750,00 Impegni di spesa correnti € 1.845,00 Quota reddito effettivamente disponibile -(meno) € 1.025,00 ( € 1.570 - € 750 – € 1.845) -E’, quindi, evidentemente dimostrata la sussistenza della condizione di cui all’art.6 comma 2 lettera a), ovverosia «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte» (art.9 comma 2)

9 Azioni dei sovraindebitati precedenti al piano Ricorso a società operanti nell’area delle sistemazioni debitorie, con intrapresa di onerose azioni di contrasto ai creditori, totalmente infruttuose; Accensione di nuovi finanziamenti personali per fronteggiare i debiti in scadenza. Inerzia in relazione all’esecuzione immobiliare Ricorso a studio legale per la presentazione di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, con indicazione quale OCC, di un professionista.non locale

10 Soluzione proposta dal piano (art.9 comma 1) Ripristino in regolare ammortamento del mutuo ipotecario per un periodo più lungo rispetto quello originario, in maniera da assicurare rate di minor ammontare compatibili con le risorse disponibili; Versamento mensile a favore di tutti i rimanenti creditori di quote delle rispettive ragioni di credito, effettuato mediante delegazione a valere sull’unico stipendio in misura corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto e quanto individuato per il sostentamento familiare Intero TFR maturato a favore del creditore ipotecario Allungamento dei tempi di pagamento del debito Previsione di revisione in senso migliorativo del piano in caso di recupero del lavoro da parte del coniuge attualmente disoccupato

11 Attività del gestore della crisi / OCC Linee guida per i gestori emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti emesse nel Luglio 2015 (sintesi adempimenti minimali) Preliminare attività di verifica di meritevolezza (art.9 comma 2 lettera a) Verifica le informazione fornite dai sovraindebitati attraverso: Esame della centrale rischi della Banca d’Italia Esame del registro protesti Estratti di ruolo e misure debiti presso Equitalia, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e assistenziali Verifica della situazione patrimoniale, nonché il compimento di atti di disposizione degli ultimi cinque anni (art. 9 comma 2) mediante ispezioni effettuate presso l’Agenzia del territorio dei Registri Immobiliari Richiesta a tutti i creditori dell’esattoammontare dei crediti vantati

12 Condizioni per la proponibilità ed accettabilità del piano Sufficiente capacità reddituale in assenza della quale il piano non può essere utilmente presentato, ovvero se presentato verrebbe rigettato con le conseguenze di cui Una durata del piano compatibile con le età e le potenzialità dei proponenti Verifica relativa alla bontà del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art.12 bis comma 4)

13 Predisposizione di un piano e di una relazione particolareggiata recante: a)L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art.9 comma 3 bis lettera a) b)L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte(art.9 comma 3 bis lettera b) c)Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art.9 comma 3 bis lettera 5) Esiti dell’attività dell’OCC/ Gestore della crisi

14 d)L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art.9 comma 3 bis lettera d) e)Il giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art.9 comma 3 bis lettera b). Esiti dell’attività dell’OCC/ Gestore della crisi

15 Effetti decreto di ammissione del piano sulle pendenze esistenti 1.Interruzione del corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che per i creditori ipotecari, pignoratizi o privilegiati, per i quali valgono gli artt.2479, 2788 e 2855 del c.c. 2.Il giudice, se di pregiudizio rispetto al piano, può disporre la sospensione delle procedure esecutive immobiliari (art.12 bis nr.2) 3.Parimenti Sospensione di tutte le azioni esecutive individuali(art.12 bis nr.2) 4.Congelamento del debito alla data di presentazione del piano

16 Il procedimento ( art.12 bis) Il giudice fissa con decreto la data dell’udienza di omologa non oltre 60 giorni dal decreto stesso, disponendone la comunicazione ai creditori, che devono ricevere il piano almeno 30 giorni prima dell’udienza ; I creditori possono proporre osservazioni ( non votando) prima dell’udienza, qualora valutino la proposta inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria; Il giudice ( art.12bis nr.4), anche in presenza di osservazioni o contestazioni del piano, lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;

17 Vantaggi per i creditori derivanti dall’omologa 1.Conservazione delle garanzie mobiliari ed immobiliari esistenti 2.Interruzione delle cause di recupero crediti (spesso bagatellari e onerose), in casi quali quello di specie del tutto prive di possibilità di esito favorevole 3.Uscita dall’area del contenzioso di molte posizioni di dubbia recuperabilità, con migliori possibilità di soddisfacimento

18 Esecuzione del piano del consumatore e revoca (art.13 e 14 bis )  Vigilanza dell’OCC sul piano e sulla regolare esecuzione dello stesso;  In caso di impossibilità sopravvenuta, non imputabile al sovraindebitato, può essere modificata la proposta (art.13 4 ter)  In caso di inadempienza si dà luogo a revoca di diritto (art.14 bis nr.1)  L’adempimento del piano conduce al procedimento di esdebitazione ( ex art.14 terdecies)


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