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1 ALCOL E TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it.

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1 1 ALCOL E TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it

2 2 L’organizzazione mondiale della sanità considera l’alcol una droga, esattamente come altre sostanze quali ad esempio fumo, droghe illegali, psicofarmaci; altresì chiarisce che ad oggi non si possa più parlare di abuso di alcol ma di consumo di alcol. L’organizzazione Internazionale per il Lavoro ha affermato che il 10 – 12 % dei lavoratori in età superiore ai 16 anni abusa con l’assunzione di alcol e spesso ne è dipendente. L’uso intenso e/o l’abuso di sostanze alcoliche può determinare effetti negativi sulla salute fino a procurare danni cronici. Essere consapevoli sul consumo dell’alcol significa migliorare la qualità della propria vita oltre che i livelli di sicurezza e benessere sul luogo di lavoro. La sensazione di euforia provocata dall’alcol genera sottovalutazione o sopravalutazione delle nostre capacità e/o dei rischi percepiti. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it

3 3 Consuetudini, cultura, fattori psicologici oltre che alcune situazioni lavorative incentivano l’uso di sostanze alcoliche. Attività lavorative con mansioni di intrattenimento e/o con bevande alcoliche sul Luogo di lavoro (venditori, rappresentanti, barristi, ecc.) Attività che prevedono prolungati sforzi fisici. Attività monotone e ripetitive. Attività che espongono a fumi, polveri ed altre condizioni che aumenta la sensazione di sete. Pressioni (dirette ed indirette) da parte dei colleghi sul consumo dell’alcol. Livelli di responsabilità ritenuti dallo stesso lavoratore troppo alti o troppo bassi rispetto le proprie capacità. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella www.uilm-piemonte.it

4 4 Fonti normative CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella D.P.R. 303/56 Art. 42 (vieta all’interno delle aziende durante l’orario di lavoro, l’assunzione e la somministrazione di vino, birra ed ogni altro tipo di bevanda alcolica). D.P.R. 309/90 Art. 124 (i lavoratori affetti da patologie correlate all’alcol accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione). Legge 125/01 Art. 15 : 1.Vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche durante le fasi di lavoro considerate a rischio e all’interno dei luoghi di lavoro. 2.Il Medico Competente può effettuare controlli alcolimetrici. D. Lgs. 81/08 Art. 20 (il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza oltre che di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro).

5 5 Alcuni segnali di allarme sull’abuso di bevande alcoliche Se si ha la sensazione di essere più sicuri di se stessi ed anche nei confronti degli altri solo dopo aver bevuto alcol. Sperano che vi siano occasioni per bere bevande alcoliche. Si ubriacano anche quando non è loro intenzione. Bevono furtivamente e/o nascondono le bottiglie. Bevono da soli. Sentono la necessità di bere sostanze alcoliche non appena svegli. Hanno amnesie alcoliche (non ricordano ciò che hanno fatto o detto il giorno prima della “bevuta”). Hanno tremori quando non assumono bevande alcoliche. CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella

6 6 Test di autovalutazione sul consumo dell’alcol ( CAGE TEST) Normalmente è il test più utilizzato per valutare il rapporto con l’alcol CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella www.uilm-piemonte.it DOMANDERISPOSTE Negli ultimi 3 mesi hai mai pensato di dover bere meno alcol ? SiNo Negli ultimi 3 mesi ti sei irritato se qualcuno ti ha detto che dovresti bene meno alcol ? SiNo Negli ultimi 3 mesi ti sei sentito in colpa perché ritieni di bere troppo alcol ? SiNo Negli ultimi 3 mesi ti sei svegliato con la voglia di bere una bevanda alcolica ? SiNo Se 2 risposte sono positive, esiste probabilmente un problema dovuto all’uso di bevande alcoliche.

7 7 Effetti dell’alcol sull’individuo Gli effetti dell’alcol sugli individui dipendono dalla sua concentrazione nel sangue. Ciò significa che gli effetti e la concentrazione di alcol nel sangue possono variare da persona a persona in base al sesso, al peso, all’abitudine di bere, se si è a stomaco pieno o vuoto, ecc. CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella Concentrazione di alcol nel sangueEffetti 0,1 / 0,5 g/l (limite per poter guidare)Iniziale euforia 0,6 / 1,0 g/lEuforia 1,1 / 1,5 g/lEbbrezza 1,6 / 2,0 g/lUbriachezza 2,1 / 3,0 g/lUbriachezza grave 3,1 / 4,0 g/lComa + 4,1 g/lRischio Vitale

8 8 Anche i tempi di smaltimento della concentrazione di alcol nel sangue sono variabili da soggetto a soggetto, di norma serve un ora per smaltire un singolo bicchiere. E’ falsa la teoria che freddo, sforzi fisici, sudore, assunzione di bevande contenenti caffeina accelerino l’eliminazione della concentrazione dell’alcol presente nel sangue. E’ fatto divieto di assunzione di bevande contenenti alcol a tutti i lavoratori che sono adibiti alle mansioni di :  Guida veicoli.  Comparto dell’edilizia e delle costruzioni in genere.  Che prevedono lavorazioni in quota.  Addetti a sostanze esplosive, infiammabili o potenzialmente tali.  In cave e miniere. CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella

9 9 Dovremmo sempre ricordare che anticamente l’alcol era utilizzato come sedativo ed anestetico, pertanto ha degli effetti quali :  Rallenta i riflessi.  Riduce il campo visivo.  Rallenta i movimenti ed il coordinamento di questi.  Induce a problemi di instabilità. Il consumo dell’alcol a contatto con altre sostanze può aggravare alcune azioni potenziandone il loro effetto, ad esempio : CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella Solventi (vernici, coloranti, ecc.)Aumentano gli effetti tossici al fegato ed al sistema nervoso. Pesticidi (insetticidi, ecc.)Aumentano gli effetti tossici al sistema nervoso. Metalli (piombo, mercurio, cobalto, cromo, ecc.) Aumentano gli effetti tossici al fegato ed al sistema nervoso.

10 10 Controlli Il Datore di lavoro, in applicazione dell’art. 18 comma 1 lettera c, deve segnalare eventuali comportamenti da parte dei lavoratori che presume essere collegati al consumo di bevande alcoliche. Il Datore di Lavoro NON PUO’ sottoporre il lavoratore all’alcoltest, ma deve segnalare al Medico Competente (soggetto che effettua gli accertamenti che ritiene opportuni in base alla mansione come previsto per legge) il problema riscontrato del lavoratore legato all’assunzione di alcol. Il lavoratore, qualora soggetto alla sorveglianza sanitaria di visite periodiche e/o mediche NON PUO’ esimersi da tale obbligo. Altresì il Medico Competente è obbligato all’effettuazione della visita di idoneità alla mansione (il mancato assolvimento prevede sanzioni). CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella

11 11 Le mansioni ritenute a RISCHIO evitano l’assunzione di sostanze alcoliche. I lavoratori adibiti a lavorazioni o mansioni considerate meno rischiose, è vietata l’assunzione di sostanze alcoliche durante l’orario di lavoro. L’assunzione di alcol (in moderate quantità, limite tollerato 0,50 g/l) è consentito solo in pausa pranzo. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

12 12 Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro. In base all’Accordo Stato/Regioni del 30 marzo 2006 si identificano le attività (riportate in generale in elenco) per le quali è richiesto un certificato di abilitazione :  Impiego di gas tossici.  Addetti alla guida di veicoli (stradali, di servizio, a noleggio, ecc.)  Conduzione di generatori di vapore.  Attività di fochino.  Fabbricazione ed uso di fuochi artificiali e pirotecnici.  Vendita di fitosanitari.  Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.  Manutenzione ascensori. CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella

13 13  Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private.  Operatore socio-sanitario in strutture pubbliche e private.  Addetto agli asili nido e vigilatrice di infanzia.  Mansioni comportanti l’obbligo del porto d’armi.  Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private.  Personale navigante marittimo aereo e ferroviario.  Lavoratori addetti al comparto edile e delle costruzioni.  Lavoratori le quali attività comportano un altezza lavorativa di oltre i 2 metri.  Conduttori ed addetti di forni di fusione.  Operatori ed addetti che utilizzano sostanze infiammabili ed esplosivi.  Mansioni in cave e miniere. CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella

14 14 Le sostanze stupefacenti così come l’alcol sono delle sostanze anestetiche, ovvero che bloccano la sensazione del dolore (sia fisico sia emozionale) alterando la mente e rendendo le persone insensibili ed intontite. Di norma, prima che le persone possano essere attratte da queste sostanze, devono provare un forte senso di dolore e/o “infelicità” ed il beneficio di quella sostanza provata, l’eliminazione seppur momentanea e/o la dimenticanza di quella sofferenza fa sì che l’individuo la cerchi sempre con più frequenza e aumentando sempre di più le dosi. L’effetto che produce la dipendenza è determinato dalla quantità assunta, e mentre una piccola dose può essere un beneficio ed è stimolante, una quantità maggiore risulta essere un sedativo ed una quantità ancora maggiore può essere letale. Qualsiasi droga si comporta in questo modo anche se ogni droga ha un dosaggio differente per creare dipendenza sull’individuo. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

15 15 Fonti normative D.P.R. 309 del 1990. Conferenza Stato/Regioni del 30/10/2007 (procedure per gli accertamenti sanitari sulle assunzioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei lavoratori adibiti in alcune specifiche mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi). Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 18/09/2008. Delibera n° 1776 del 17/07/2009 della Giunta Provinciale di Trento. D. Lgs. 81/08 (art, 41 “Sorveglianza Sanitaria). www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

16 16 Art. 124 D.P.R. 309 del 09/10/1990 (Riportiamo di seguito “testualmente” alcuni comma che riteniamo utili) “I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servisi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture riabilitative e socio assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a 3 anni”. “Per la sostituzione dei lavoratori di cui al precedente comma, è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato”. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

17 17 Conferenza Stato/Regioni del 30/10/2007 a) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di : Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari. Impiego di gas tossici. Fabbricazione e uso di fuochi di artificio. b) Mansioni inerenti le attività di trasporto : Conducenti di veicoli stradali e macchine di movimentazione terra. Personale addetto alla circolazione dei treni, alla manutenzione dell’infrastruttura, alla vigilanza, alle gestione della circolazione. Personale navigante (aereo e marittimo) compreso quello utilizzato sulle piattaforme. c) Addetti alla produzione, confezionamento, detenzione, vendita e trasporto di esplosivi. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

18 18 Le norme prevedono che i soggetti coinvolti siano :  I Datori di Lavoro dei lavoratori che svolgono mansioni ritenute a rischio.  I Medici Competenti (nominati dal D. L.).  Le Aziende Provinciali dei Servizi Sanitari (che si avvale del SERT) per gli accertamenti di secondo livello e per i programmi di recupero e/o terapeutico.  I laboratori di analisi pubblici e privati autorizzati a cui sono demandati gli accertamenti.  I Lavoratori (in applicazioni alla definizione esistente nell’art. 2 del D. Lgs. 81/08). SONO ESCLUSI DA TALI NORMATIVE I TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI (SENZA LAVORATORI) E I DATORI DI LAVORO www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

19 19 Chi esegue di norma l’accertamento ? La normativa prevede che di norma il test di primo livello venga eseguito dal Medico Competente, anche attraverso la visita medica periodica. Altresì lo stesso Medico Competente può avvalersi della prassi consolidata di indirizzare il lavoratore presso strutture pubbliche o private autorizzate dalle Aziende Sanitarie all’esecuzione di tali accertamenti. Ovviamente ricordiamo l’esistenza di norme giuridiche che impongono il rispetto e la tutela oltre che della privacy anche della dignità della persona, ciò di fondamentale importanza nel caso vengano riscontrate situazioni che aprono contenziosi.

20 20 Come si svolge l’accertamento tossicologico ? L’accertamento di assenza alla tossicodipendenza si compone di 2 fasi distinte e conseguenti.  1° Fase : ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO (attraverso un test analitico si accerta dell’assenza alla tossicodipendenza) se risulta l’assenza ci si ferma al “primo livello”.  2° Fase : ACCERTAMENTO DI SECONDO LIVELLO (qualora il test analitico della prima fase o si riscontri da evidenze clinico-anamnesiche, che il soggetto ha assunto o fa uso di sostanze stupefacenti) si procede ad analisi più dettagliate condotte dal SERT per verificare se il dipendente è o meno un consumatore. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

21 21 Qualora il test di Primo livello risulti : - NEGATIVO il lavoratore presentatosi a visita dal Medico Competente, sarà ritenuto “idoneo alla mansione” ed in assenza di altre controindicazioni potrà riprendere regolarmente la sua attività lavorativa. - POSITIVO qualora il lavoratore risultasse positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, riceverà un giudizio di “temporanea inidoneità alla mansione”, lo stesso lavoratore verrà sottoposto ad ulteriori analisi di verifica nei successivi 10 giorni, nella quale se la positività verrà confermata, il Medico Competente dovrà inviare il lavoratore presso il SERT che procederà con gli accertamenti previsti nel “secondo livello”. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

22 22 E’ fatto obbligo al Datore di Lavoro verificare se all’interno della sua attività vi siano mansioni (svolte da lavoratori dipendenti o da persone equiparate a lavoratori) indicate sottoposte ad accertamenti previsti dalla norma giuridica. Se sono presenti, il Datore di lavoro deve indicare i nominativi dei lavoratori (sia addetti in maniera stabile sia in maniera occasionale) al Medico Competente. Altresì è obbligo del Datore di Lavoro segnalare al Medico Competente comportamenti ritenuti generati dall’uso di sostanze stupefacenti (nel rispetto dell’art. 18 c. 1 lettera C D. Lgs. 81/08). Il Medico Competente ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori all’accertamento sanitario finalizzato ad indicare l’idoneità o meno del lavoratore alla mansione (ricordiamo che il D. Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori siano sottoposti ad accertamenti sanitari sia preventivi, sia periodici. A tali accertamenti i lavoratori non possono esimersi. www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

23 23 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it A cura di M. Mascarella


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